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Cole Palmer, giocatore del Chelsea che ha recentemente raggiunto grande notorietà a seguito della vittoria della coppa del mondo per club FIFA, fa seguire ogni suo goal da una esultanza peculiare: incrocia le braccia sul petto e se le strofina, mimando un brivido di freddo. Questo modo di festeggiare è rapidamente diventato parte della sua immagine pubblica e gli ha fatto guadagnare, in combinazione con la sua freddezza sottoporta, il soprannome “Cold Palmer”. Nonostante non sia stato lui il primo ad adottare questo gesto – che era già stato eseguito da un altro calciatore, Morgan Rogers, su un campo da calcio e, oltreoceano, dal cestista Trae Young degli Atlanta Hawks sul parquet – Palmer ha scelto di farne un simbolo proprio e riconoscibile, tanto da avviare l’iter per la protezione del gesto tramite registrazione di marchio nel Regno Unito.
Un marchio per l’esultanza
Verso la fine dello scorso anno, infatti, Palmer ha presentato – attraverso la società Palmer Management Limited – cinque richieste di registrazione presso l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO). Queste richieste coprono un ampio spettro di 16 classi merceologiche, che includono non solo categorie classiche come abbigliamento e pubblicità, ma anche ambiti più particolari come droni, dopobarba e biglietti di auguri.
Tra queste, oltre alla domanda di registrazione della frase “Cold Palmer”, vi è inoltre una domanda di registrazione di un marchio di movimento, con l’obiettivo di tutelare l’esultanza stessa.
Sebbene le parole e i loghi siano i marchi più comunemente registrati, la legge britannica – così come quella UE – consente, in determinate circostanze, di registrare anche marchi non tradizionali, come i marchi di movimento. Un marchio di movimento consiste in un movimento o in un cambiamento di posizione degli elementi che compongono il marchio. La prassi per procedere alla registrazione richiede che il marchio di movimento venga presentato in un file multimediale. Generalmente, i marchi di movimento non sono molto comuni, poiché si presume che i consumatori non associno questi tipi di marchi alla distinzione dell’origine commerciale di prodotti e servizi.
Marchi, sport e strategie commerciali
È ormai pratica comune per gli sportivi più noti cercare di registrare le proprie celebrazioni come marchi, per valorizzare al massimo il proprio brand. Esempio celebre in tal senso è la posa del fulmine di Usain Bolt. I marchi di movimento, pur meno diffusi, non sono tuttavia una novità assoluta e, vista la crescente popolarità di esultanze personalizzate di atleti sportivi, potrebbe prendere sempre più campo.
Ma questo potrebbe impedire ad altri sportivi di copiarne l’esultanza? La risposta non è così sicura: la legge infatti prevede che, affinché un marchio possa essere violato, vi sia un uso dello stesso da parte di terzi in ambito commerciale, come ad esempio mediante apposizione del marchio su prodotti, mediante esposizione o messa in vendita di prodotti contenenti il marchio o mediante l’uso del marchio per finalità commerciali e pubblicitarie.
Di conseguenza, anche una eventuale concessione non sarebbe forse in grado di impedire comunque ad altri giocatori di riprodurre l’esultanza durante le partite.
Un possibile cambio di rotta nei diritti d’immagine?
La mossa di Palmer evidenzia una tendenza crescente: gli atleti cercano sempre più di trarre profitto dai propri diritti d’immagine, seguendo la via maestra percorsa, tempo addietro, da sportivi pionieri quali David Beckham, con la finalità di trasformare ogni elemento della propria immagine in un asset commerciale.
In un panorama sportivo sempre più orientato al marketing e alla valorizzazione del brand personale, anche un’esultanza può quindi diventare un simbolo riconoscibile e sfruttabile economicamente. Questa è una ulteriore conferma di come, oggigiorno, l’identità di un atleta non si costruisca solo sul campo, ma anche attraverso scelte strategiche fuori dal rettangolo di gioco.
La protezione brevettuale è uno degli strumenti giuridici più potenti messi a disposizione degli inventori e delle imprese per tutelare i frutti della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Tuttavia, la sua efficacia è limitata nel tempo. In particolare, un brevetto per invenzione industriale ha una durata massima di 20 anni dalla data di deposito, a condizione che siano pagate le annualità di mantenimento previste dalla legge.
Alla scadenza del termine, il brevetto cessa di produrre effetti: l’invenzione entra nel dominio pubblico e chiunque, senza necessità di autorizzazione o pagamento di royalty, può riprodurla, utilizzarla, commercializzarla o migliorarla. Non è prevista alcuna forma di proroga ordinaria della protezione: una volta decorso il termine legale, l’esclusiva si estingue definitivamente, salvo alcuni casi eccezionali previsti da normative settoriali, come i certificati di protezione complementare (SPC) concessi per alcuni prodotti farmaceutici e fitosanitari.
Questa scadenza non è casuale. Il sistema brevettuale si fonda su un bilanciamento tra interesse privato e pubblico: l’inventore ottiene, in cambio della divulgazione della sua invenzione, un diritto esclusivo temporaneo, che gli consente di rientrare degli investimenti sostenuti e ottenere un vantaggio competitivo. In cambio, però, la collettività acquisisce conoscenza. Alla fine del periodo di protezione, la tecnologia deve diventare accessibile, alimentando un circolo virtuoso di innovazione, concorrenza e progresso economico.
È per questo motivo che il brevetto è strutturalmente destinato a durare solo 20 anni. La legge non intende garantire un monopolio perpetuo, ma una tutela limitata, sufficiente per incentivare l’innovazione senza ostacolare, nel lungo termine, lo sviluppo tecnologico collettivo.
Tuttavia, non tutte le imprese sono disposte a rinunciare all’esclusiva dopo un termine definito. Da qui nasce una domanda strategica: esiste un’alternativa al brevetto che consenta di prolungare indefinitamente la riservatezza su un’invenzione? La risposta è sì: si tratta del segreto industriale.
Il segreto industriale è una forma di tutela riconosciuta a quelle informazioni aziendali che abbiano valore economico perché segrete, siano oggetto di misure di protezione adeguate e non siano generalmente note o facilmente accessibili a esperti del settore. A differenza del brevetto, la protezione del segreto dura finché dura la sua segretezza. Non vi è un termine legale massimo: il limite è dato solo dal mantenimento effettivo della riservatezza.
Ciò ha spinto alcune aziende a scegliere consapevolmente il segreto come strumento primario di protezione delle proprie tecnologie. Un caso emblematico è quello della formula della Coca-Cola, rimasta segreta per oltre un secolo. In questi casi, la scelta di non brevettare è motivata dalla volontà di evitare la divulgazione obbligatoria imposta dal deposito del brevetto, e al contempo di prolungare potenzialmente all’infinito la protezione dell’innovazione.
Ma questa opzione non è priva di rischi. A differenza del brevetto, il segreto industriale non conferisce un diritto di esclusiva “erga omnes”. Se un concorrente scopre autonomamente la stessa soluzione, o riesce a ricostruirla mediante reverse engineering da un prodotto disponibile sul mercato, non potrà essergli impedito di utilizzarla. Inoltre, la tutela del segreto presuppone che l’impresa abbia implementato misure organizzative e tecniche efficaci per evitare fughe di notizie: accordi di riservatezza, sistemi di sicurezza informatica, controllo degli accessi, formazione del personale. In assenza di tali misure, non solo si rischia di perdere la protezione, ma anche di trovarsi privi di rimedi giuridici in caso di divulgazione non autorizzata.
La scelta tra brevetto e segreto industriale è dunque eminentemente strategica e deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della natura dell’innovazione, del settore di riferimento e delle modalità di sfruttamento commerciale previste. Brevettare può risultare più vantaggioso quando l’invenzione è facilmente osservabile e replicabile una volta immessa sul mercato, e quando si prevede di cederla in licenza o valorizzarla come asset aziendale. In questi casi, il brevetto garantisce una tutela chiara, pubblicamente opponibile e facilmente valorizzabile anche nei bilanci.
Al contrario, mantenere il segreto può essere la scelta giusta quando l’invenzione riguarda processi produttivi interni, difficilmente accessibili ai concorrenti, e quando l’azienda ha la capacità di preservare la riservatezza nel tempo. Tuttavia, in questo scenario, la tutela legale è più debole, e dipende dalla capacità effettiva di controllare la circolazione delle informazioni.
In definitiva, non esiste una soluzione universalmente migliore. Il brevetto offre una protezione forte ma limitata nel tempo e comporta la divulgazione dell’invenzione; il segreto industriale consente una protezione potenzialmente illimitata, ma richiede una gestione rigorosa e non garantisce l’esclusiva assoluta. La decisione, quindi, deve essere parte di una più ampia strategia di gestione della proprietà intellettuale, orientata a massimizzare il valore dell’innovazione nel tempo e a minimizzare i rischi di perdita o appropriazione indebita.
In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa “IP Translator” e al recepimento della direttiva (UE) 2015/2436 e del Regolamento (UE) 2017/1001, gli uffici della proprietà intellettuale europei hanno definito una prassi comune volta ad armonizzare i criteri per l’accettabilità dei termini usati nella classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi.
Obiettivo: chiarezza e prevedibilità
La sentenza “IP Translator” ha stabilito che i termini indicati nelle domande di marchio devono essere formulati con chiarezza e precisione, per consentire alle autorità e agli operatori economici di comprendere la reale portata della protezione richiesta. È ammesso l’uso delle intestazioni generali della Classificazione di Nizza, ma solo se soddisfano requisiti di chiarezza e precisione.
Prassi comune: due assi portanti
- Accettabilità dei termini di classificazione
Sono state definite tre direttive che guidano l’analisi della chiarezza dei termini:- Il significato naturale del termine deve rendere comprensibile la portata della protezione.
- Se non sufficiente, vanno specificati elementi come scopo, caratteristiche, settore di mercato o destinatari.
- Alcuni termini, benché generici, sono accettabili solo in certe classi, ma non in altre senza ulteriori precisazioni.
- Uso delle indicazioni generali delle intestazioni di classe
Le indicazioni generali delle intestazioni di cinque classi della classificazione di Nizza (classe 7 – Macchine; classe 37 – Riparazioni; classe 37 – Servizi di intrattenimento; Classe 40 – Trattamento di materiali; Classe 45 – Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali) sono ritenute troppo vaghe e, quindi, non accettabili senza specificazione.
Il motivo: non consentono di identificare chiaramente il tipo di bene o servizio tutelato, né il contesto tecnico o commerciale di riferimento.
Strumenti a supporto e applicazione concreta
L’iniziativa si basa anche su strumenti operativi come la banca dati armonizzata TMclass, utili per la ricerca ed individuazione di termini accettabili.
I richiedenti che usano termini vaghi riceveranno dall’ufficio preposto una richiesta di chiarimento: se non adeguano la formulazione entro il termine prestabilito, la domanda potrà essere respinta.
L’armonizzazione delle prassi in materia di classificazione rappresenta un passo cruciale per rafforzare certezza del diritto e trasparenza nel sistema europeo dei marchi. Il messaggio agli utenti è chiaro: descrivere con precisione ciò che si vuole proteggere è ora più che mai fondamentale.
Con la sentenza del 27 febbraio 2025 (causa C-307/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi su una questione centrale nel diritto della protezione dei dati: il bilanciamento tra il diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (ex art. 15 GDPR) e la necessità di tutelare informazioni riservate, in particolare i segreti aziendali.
Il caso e la decisione
La controversia trae origine da una richiesta, avanzata da un dipendente nei confronti della propria ex datrice di lavoro, volta a ottenere l’accesso a tutti i dati personali che lo riguardavano, inclusi quelli contenuti in valutazioni interne e comunicazioni interaziendali. L’azienda aveva parzialmente rifiutato la richiesta, invocando la necessità di tutelare i propri segreti commerciali e le valutazioni confidenziali dei superiori.
La Corte ha stabilito che il diritto di accesso garantito dal GDPR non può essere esercitato in modo assoluto e deve essere oggetto di un giusto bilanciamento con altri diritti fondamentali, quali la tutela dei segreti commerciali e la libertà d’impresa, previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tuttavia, la Corte ha anche sottolineato che tale limitazione non può diventare un pretesto per eludere il diritto di accesso. Le imprese devono fornire motivazioni concrete e dettagliate per giustificare eventuali restrizioni, dimostrando che la divulgazione dei dati metterebbe effettivamente a rischio informazioni sensibili o know-how protetto.
Perché la sentenza è importante
La decisione della Corte ha un’importanza cruciale per il mondo delle imprese e per gli operatori del diritto, poiché chiarisce i limiti entro cui può essere opposta la riservatezza aziendale in presenza di una richiesta ex art. 15 GDPR. La giurisprudenza fino ad ora oscillava tra interpretazioni molto ampie del diritto di accesso e una certa resistenza da parte delle aziende nel rivelare documenti interni, soprattutto in contesti di contenzioso con ex dipendenti o partner commerciali.
Questa sentenza fornisce una cornice più equilibrata, riconoscendo che il diritto alla protezione dei dati personali non può prevalere in modo incondizionato su altri interessi di rango costituzionale, ma deve essere esercitato in modo compatibile con la tutela dell’iniziativa economica e della riservatezza delle informazioni strategiche.
Per quanto riguarda brevetti e segreti tecnici?
Il rilievo della pronuncia si estende in modo significativo anche al settore della proprietà industriale, e in particolare alla protezione dei brevetti e dei segreti tecnici. Le aziende che operano in ambiti ad alto tasso di innovazione – farmaceutico, biotech, meccanico, software – trattano quotidianamente dati personali di ricercatori, inventori e collaboratori, spesso integrati in documenti che contengono informazioni brevettabili o già oggetto di domanda di brevetto.
In tali casi, una richiesta di accesso ai dati ex art. 15 GDPR potrebbe intercettare materiali strategici: report di R&S, bozze di invenzioni, note interne sulle strategie brevettuali. La Corte ha chiarito che tali contenuti possono essere sottratti all’accesso, se effettivamente coperti da riservatezza e se la loro diffusione comprometterebbe l’interesse dell’impresa a mantenere il controllo sull’invenzione, soprattutto prima della pubblicazione del brevetto o in presenza di tecnologie non brevettate ma coperte come trade secret (ai sensi della Direttiva UE 2016/943).
In altre parole, il diritto all’accesso non deve trasformarsi in un canale indiretto per ottenere conoscenze tecniche riservate, a danno della competitività aziendale o della protezione dell’innovazione.
Conseguenze pratiche per le aziende
Le aziende dovranno adottare un approccio più strutturato e documentato nella gestione delle richieste di accesso. In particolare:
- Sarà necessario predisporre policy interne che identifichino in modo chiaro quali dati possono essere comunicati e quali rientrano nei segreti aziendali o brevettuali;
- Ogni diniego parziale dovrà essere motivato puntualmente, indicando le specifiche ragioni di tutela;
- Nei documenti che combinano dati personali e informazioni tecniche, sarà utile operare una segmentazione che consenta l’accesso ai primi, proteggendo al contempo i secondi.
Inoltre, le imprese dovranno rafforzare le misure organizzative e tecniche per evitare che dati riservati vengano divulgati in modo involontario nel rispondere alle richieste di accesso.
Effetti positivi e negativi
Tra gli effetti positivi della sentenza, vi è sicuramente una maggiore chiarezza per le aziende, che possono ora contare su una base giuridica più solida per tutelare i propri segreti, evitando abusi o richieste strumentali. La decisione incentiva un bilanciamento responsabile e trasparente tra diritti potenzialmente confliggenti, e valorizza il principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali.
D’altro canto, un rischio da non sottovalutare è quello di un uso eccessivamente restrittivo dell’eccezione legata ai segreti aziendali. Alcune imprese potrebbero essere tentate di invocare in modo generico la riservatezza per eludere l’obbligo di trasparenza. Sarà quindi compito delle autorità garanti e dei giudici vigilare affinché le limitazioni siano realmente giustificate e proporzionate.
La sentenza del 27 febbraio 2025 segna un passo significativo verso una più matura interpretazione del GDPR, capace di armonizzare il diritto alla protezione dei dati con le esigenze del mondo imprenditoriale. Per le aziende europee si apre una fase che richiede maggiore consapevolezza giuridica e organizzativa: il rispetto dei diritti degli interessati, infatti, non è più solo una questione di conformità normativa, ma parte integrante di una gestione responsabile e sostenibile dell’informazione — soprattutto quando sono in gioco innovazioni brevettabili e asset intangibili ad alto valore strategico.
Uno degli aspetti fondamentali del diritto dei marchi è il requisito dell’uso effettivo: un marchio registrato non può rimanere “dormiente” a tempo indefinito. Al contrario, deve essere utilizzato in modo concreto e coerente con la sua funzione distintiva, ovvero quella di indicare l’origine commerciale di prodotti o servizi.
Non è sufficiente, quindi, un uso simbolico, sporadico o limitato all’interno dell’azienda. L’uso deve essere reale e pubblico, rivolto al mercato di riferimento e idoneo a mantenere vivo il legame tra il marchio e i suoi consumatori. Tra gli esempi più chiari di uso effettivo rientrano: la vendita di prodotti contrassegnati dal marchio, la promozione attraverso canali pubblicitari, la presenza sui punti vendita o l’offerta commerciale sul sito web ufficiale.
A livello europeo e italiano, se il marchio non viene utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni dopo la registrazione, può essere soggetto a decadenza per non uso, salvo che l’assenza di utilizzo sia giustificata da circostanze oggettive indipendenti dalla volontà del titolare. In altri ordinamenti, come negli Stati Uniti o in Giappone, tale periodo può essere più breve (tre anni), ma la logica resta analoga: un marchio inattivo perde la sua capacità di generare diritti esclusivi.
Il caso del mercato second hand: può costituire uso effettivo?
La questione diventa più complessa quando l’uso del marchio si rileva soltanto nel mercato della “seconda mano”. È noto che prodotti originariamente contrassegnati da un marchio possono continuare a circolare nel mercato attraverso canali indipendenti, come rivenditori non ufficiali o piattaforme online. Ma questo tipo di utilizzo è sufficiente a mantenere in vita il marchio?
Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza europea, non sempre. Il Tribunale dell’Unione Europea, in una recente sentenza del luglio 2025, ha affrontato la questione nel caso relativo al celebre marchio “Testarossa” di Ferrari S.p.A. Nonostante la produzione del veicolo fosse cessata nel 1996, il Tribunale ha riconosciuto la validità del marchio sulla base della rivendita di veicoli di seconda mano gestita da concessionarie autorizzate, in un contesto commerciale strutturato e riconducibile al titolare.
Ciò che ha fatto la differenza è stata quindi la riconducibilità dell’uso al titolare, anche se indiretta: la rete post-vendita, i servizi di assistenza, la gestione centralizzata dei ricambi e, più in generale, l’autorizzazione – esplicita o implicita – alla rivendita. Questo ha consentito al marchio di continuare a vivere sul mercato e di mantenere intatto il suo valore distintivo.
Di contro, se la rivendita nel mercato di seconda mano avviene in modo del tutto scollegato dal titolare del marchio, senza autorizzazioni, controllo o collegamenti con una rete ufficiale, è molto probabile che tale uso non venga considerato sufficiente ai fini del mantenimento del diritto. In assenza di un legame con l’impresa originaria, l’uso perde infatti il carattere “distintivo” richiesto dalla legge.
Il requisito dell’uso effettivo rappresenta una condizione imprescindibile per chi desidera preservare i propri diritti esclusivi sul marchio. L’attività commerciale deve essere reale, continuativa e riconducibile al titolare. Nel contesto del mercato second hand, solo l’esistenza di una struttura coordinata o autorizzata dal titolare può permettere di considerare tale uso valido agli occhi degli uffici marchi o dei giudici.
In caso contrario, anche un marchio noto rischia di decadere per non uso, con la conseguente perdita del diritto all’esclusiva. Una corretta strategia di sorveglianza e gestione del marchio, anche dopo l’uscita dal mercato attivo, è quindi essenziale per garantirne la tutela nel tempo.
Nel sistema brevettuale, il titolare di un brevetto gode del diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione e di vietarne l’uso a terzi. Tuttavia, a tutela dell’interesse pubblico e per evitare che l’esclusiva si traduca in un abuso, l’ordinamento prevede alcuni strumenti correttivi: tra questi, la licenza obbligatoria rappresenta un importante bilanciamento tra diritti individuali e bisogni collettivi.
Cos’è la licenza obbligatoria?
La licenza obbligatoria è un provvedimento mediante il quale l’autorità pubblica autorizza un soggetto terzo a sfruttare un brevetto senza il consenso del titolare. A differenza della licenza volontaria, frutto dell’autonomia contrattuale delle parti, quella obbligatoria è imposta per legge al fine di garantire l’accesso a innovazioni ritenute essenziali o di interesse generale.
Riferimenti normativi
Nel diritto italiano, la disciplina è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), in particolare negli articoli 70–74. A livello internazionale, l’istituto è riconosciuto dall’art. 31 dell’Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), e nella normativa dell’Unione Europea, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 816/2006, che disciplina le licenze obbligatorie per l’esportazione di medicinali verso Paesi con problemi di salute pubblica.
In cosa consiste?
La licenza obbligatoria può essere concessa in diverse circostanze, ad esempio:
- mancato o insufficiente sfruttamento del brevetto entro tre anni dalla concessione;
- esigenza di tutelare la salute pubblica, la sicurezza nazionale o l’ambiente;
- necessità di sfruttare un brevetto dipendente (cioè un’invenzione che non può essere realizzata senza utilizzare un altro brevetto).
La concessione avviene su domanda dell’interessato, previa verifica da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e, se necessario, mediante procedimento contenzioso. Il titolare del brevetto ha comunque diritto a un equo compenso, proporzionato al valore economico della licenza.
Perché è stata introdotta?
L’introduzione della licenza obbligatoria risponde alla necessità di impedire che il diritto esclusivo diventi un ostacolo all’innovazione, all’accesso ai beni essenziali e al progresso economico e sociale. La licenza obbligatoria rappresenta quindi una valvola di sicurezza per garantire che l’interesse pubblico prevalga in situazioni critiche.
Funzioni principali
Le principali funzioni dell’istituto sono:
- evitare l’abuso di diritto da parte del titolare (ad esempio, mantenendo un brevetto inattivo per ostacolare concorrenti);
- favorire la concorrenza e l’accesso al mercato;
- assicurare l’accesso a farmaci essenziali o tecnologie strategiche;
- stimolare l’innovazione e l’interoperabilità tra tecnologie complesse.
Quali sono i vantaggi?
Tra i principali benefici offerti dalla licenza obbligatoria vi è la possibilità di tutelare l’interesse pubblico in situazioni in cui il monopolio brevettuale rischia di ostacolare l’accesso a beni o tecnologie essenziali. Si pensi, ad esempio, al settore farmaceutico: in caso di emergenze sanitarie, come nel caso della pandemia da COVID-19, la possibilità di imporre una licenza obbligatoria consente di rendere accessibili cure o vaccini anche laddove il titolare del brevetto non intenda concedere licenze volontarie o pratichi condizioni economiche proibitive.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla funzione di stimolo alla concorrenza. Consentire ad altri operatori di accedere a un’invenzione brevettata, laddove il titolare non la sfrutti attivamente o ne ostacoli l’uso da parte di terzi, favorisce la circolazione delle innovazioni e il miglioramento dei prodotti o servizi disponibili sul mercato. In questo modo, la licenza obbligatoria si configura anche come strumento di riequilibrio, volto a evitare che il diritto esclusivo diventi un ostacolo al progresso tecnico ed economico.
Infine, la licenza obbligatoria può assumere un ruolo cruciale nella promozione della ricerca, in particolare nei casi in cui l’accesso a una tecnologia protetta sia necessario per sviluppare nuove soluzioni. Ciò avviene, ad esempio, in settori ad alta interdipendenza tecnologica, come l’elettronica, l’informatica o le biotecnologie.
E quali gli svantaggi?
Tuttavia, la licenza obbligatoria non è priva di criticità. Uno dei principali limiti è rappresentato dal rischio che essa venga percepita come una minaccia alla sicurezza giuridica dei titolari di brevetto. Se utilizzata in modo eccessivo o poco trasparente, questa misura potrebbe scoraggiare gli investimenti in ricerca e sviluppo, in quanto gli innovatori potrebbero temere di perdere il controllo sul frutto del proprio lavoro.
Un’altra potenziale debolezza riguarda la complessità e lentezza delle procedure amministrative o giudiziarie necessarie per ottenere una licenza obbligatoria. La necessità di accertare determinate condizioni, garantire il contraddittorio con il titolare e determinare un compenso equo può rendere lo strumento poco efficace in contesti che richiedono risposte rapide, come le crisi sanitarie o ambientali.
Inoltre, non si può trascurare il possibile impatto negativo sui rapporti commerciali internazionali, specialmente quando la licenza obbligatoria incide su brevetti detenuti da imprese straniere o multinazionali. In tali casi, la misura potrebbe essere percepita come una forma di interferenza protezionistica o una violazione degli obblighi internazionali, con potenziali ripercussioni diplomatiche o economiche.
La licenza obbligatoria, seppur limitativa della libertà contrattuale del titolare del brevetto, rappresenta uno strumento indispensabile per bilanciare i diritti esclusivi con l’interesse generale. La sua applicazione richiede però rigore, equilibrio e trasparenza, affinché non venga percepita come un’ingerenza ingiustificata, ma come una misura di giustizia e razionalità economica.
Nel mondo della proprietà industriale, la registrazione di un marchio rappresenta solo il primo passo per la sua tutela. Un elemento fondamentale, spesso sottovalutato, è il requisito dell’uso, ovvero l’obbligo di utilizzare effettivamente il marchio per mantenere in vita i diritti acquisiti con la sua registrazione. Questo principio ha lo scopo di evitare che marchi “dormienti” ostacolino la concorrenza e blocchino l’accesso al mercato per nuovi operatori.
Cosa si intende per “uso” del marchio?
L’uso del marchio deve essere reale, effettivo e conforme alla funzione essenziale del marchio: distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre. Non è sufficiente un uso simbolico o occasionale: il marchio deve essere utilizzato nel commercio, in relazione ai prodotti o servizi per cui è stato registrato, e in modo tale da garantire il mantenimento della sua funzione distintiva.
In linea generale, la normativa italiana ed europea prevede che l’uso del marchio debba iniziare entro cinque anni dalla data di registrazione. Se il marchio non viene utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni, può essere soggetto a decadenza per non uso. Questo vale sia per i marchi italiani che per quelli dell’Unione Europea.
Le eccezioni ammesse
L’ordinamento consente alcune eccezioni, ammettendo che il mancato uso non comporti la decadenza se giustificato da motivi legittimi. Questi motivi devono essere indipendenti dalla volontà del titolare e costituire ostacoli insormontabili all’uso del marchio, come ad esempio divieti normativi, eventi di forza maggiore o difficoltà gravi nella commercializzazione dei prodotti.
Conseguenze della mancata utilizzazione
Il marchio che non viene utilizzato può essere colpito da un’azione di decadenza per non uso, proposta da chiunque vi abbia interesse, ad esempio un concorrente che voglia registrare un segno simile. Se la decadenza viene accertata, il marchio perde la sua validità con effetto retroattivo al momento in cui l’uso è effettivamente cessato.
In sede di opposizione, contenzioso o richiesta di mantenimento, il titolare del marchio deve quindi essere in grado di fornire prove concrete dell’uso, come etichette, imballaggi, fatture, materiale pubblicitario, oppure screenshot di siti web. È consigliabile mantenere un archivio aggiornato di tali documenti, in modo da poter reagire prontamente a eventuali contestazioni.
Il requisito dell’uso è un elemento chiave per la strategia di gestione e tutela del marchio. Una registrazione senza un uso effettivo rischia di trasformarsi in un diritto vulnerabile e contestabile. Le imprese devono quindi assicurarsi non solo di proteggere il proprio marchio al momento della registrazione, ma anche di mantenerlo vivo e attivo nel mercato, affinché continui a produrre valore e a garantire il vantaggio competitivo per cui è stato ideato.
Nel mondo contemporaneo, la tutela giuridica delle invenzioni è uno strumento chiave per promuovere l’innovazione e garantire la competitività economica. Ma l’idea di riconoscere all’inventore un diritto esclusivo su una creazione tecnica non è affatto recente. Al contrario, ha radici profonde nella storia europea, e in particolare nella Repubblica di Venezia, dove nel 1474 venne emanato quello che è unanimemente riconosciuto come il primo statuto in materia di brevetti della storia moderna.
Questo documento, noto come Statuto dei brevetti del 1474, rappresenta una vera e propria pietra miliare non solo per il diritto veneziano, ma per l’intero sviluppo del concetto di proprietà industriale.
Il contesto storico: Venezia e la centralità dell’innovazione
Nel XV secolo, Venezia era una delle principali potenze economiche del Mediterraneo. La sua forza derivava da una combinazione di fattori: controllo dei traffici marittimi, abilità diplomatica, apertura culturale e – elemento spesso sottovalutato – vocazione tecnologica.
La Serenissima era all’epoca un centro di produzione e scambio altamente sofisticato: vi si sviluppavano nuove tecniche di stampa, strumenti ottici, meccanismi per orologi, sistemi per il sollevamento delle merci nei porti, macchine tessili e molto altro. Questa vivacità tecnica e manifatturiera attirava non solo mercanti, ma anche inventori, ingegneri e artigiani specializzati.
Di fronte alla crescente concorrenza di altre città e stati, le autorità veneziane compresero che la protezione dell’ingegno era uno strumento fondamentale per trattenere e attrarre talento. Lo Statuto del 1474 nasce proprio in questo contesto, con l’obiettivo di garantire all’inventore una ricompensa concreta per il suo apporto tecnico, e allo stesso tempo di tutelare gli interessi collettivi della Repubblica.
Il testo dello Statuto: anticipazioni del diritto brevettuale
La legge – promulgata il 19 marzo 1474 dal Maggior Consiglio – recita in una parte essenziale:
“Qualunque persona nella nostra città farà una nuova e ingegnosa invenzione, mai prima d’ora realizzata nel nostro dominio, una volta che ne avrà dato notizia agli Ufficiali competenti, godrà del diritto esclusivo di realizzarla e farla realizzare per dieci anni, e nessun altro potrà costruirla senza il suo consenso”.
Pur nella semplicità della formulazione, questo breve testo racchiude concetti giuridici avanzatissimi, che oggi troviamo cristallizzati nei principali ordinamenti brevettuali:
1. Novità dell’invenzione
L’invenzione deve essere nuova nel territorio della Repubblica. Questo implica che il diritto nasce solo se la soluzione tecnica non è già conosciuta: un principio che oggi definiremmo di novità assoluta o relativa.
2. Attività inventiva
La norma parla di “congegno ingegnoso”, lasciando intendere che non basti una mera scoperta, ma occorra un’attività creativa. Non viene ancora concettualizzato in termini moderni, ma si intravede la nozione di “altezza inventiva”.
3. Deposito e pubblicità
L’inventore deve notificare la sua creazione alle autorità (i Provveditori di Comune), un embrione dell’attuale procedura di deposito di domanda di brevetto, con finalità sia certificativa che pubblicistica.
4. Monopolio temporaneo
All’inventore è riconosciuto un diritto esclusivo della durata di dieci anni, durante i quali nessun altro può utilizzare o imitare l’invenzione senza il suo consenso. È l’embrione del moderno concetto di monopolio legale a tempo determinato, in cambio della divulgazione.
Finalità pubbliche e bilanciamento di interessi
Lo Statuto veneziano non protegge l’inventore per mero spirito corporativo o privatistico. Al contrario, il diritto all’esclusiva è bilanciato da un interesse pubblico: l’invenzione deve essere notificata e quindi, almeno in parte, condivisa con la collettività.
In questo senso, si coglie la duplice funzione della tutela brevettuale che sopravvive ancora oggi:
- da un lato, incentivare l’innovazione tramite la concessione di un diritto di sfruttamento esclusivo;
- dall’altro, stimolare il progresso tecnico attraverso la divulgazione della conoscenza tecnica contenuta nella domanda.
L’equilibrio tra diritto individuale e utilità sociale è uno degli elementi più moderni dello Statuto e costituisce ancora oggi il fondamento delle discipline brevettuali nazionali e sovranazionali.
L’influenza sul pensiero giuridico europeo
Dopo Venezia, molte altre realtà europee iniziarono ad adottare provvedimenti simili. In Inghilterra, ad esempio, la concessione di “privative letters” per invenzioni tecniche divenne pratica regolare già nel XVI secolo, fino ad arrivare al Statute of Monopolies del 1624, che codificò per la prima volta un diritto brevettuale vero e proprio nel mondo anglosassone.
In Francia, la protezione delle invenzioni venne formalizzata nel 1791 durante la Rivoluzione, con il riconoscimento esplicito del brevetto come “proprietà dell’inventore”.
Lo Statuto veneziano fu dunque una fonte di ispirazione giuridica e pratica, e rappresenta un anello di congiunzione tra il diritto medievale delle corporazioni e il diritto moderno della proprietà industriale.
Uno strumento ancora attuale
Nel XXI secolo, la tutela dei brevetti è regolata da complessi sistemi normativi nazionali e sovranazionali, come il Codice della Proprietà Industriale italiano, la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e l’Accordo TRIPS dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Eppure, i principi che animano queste normative trovano un precedente diretto nello Statuto del 1474: riconoscere il merito dell’inventore, garantire un diritto esclusivo temporaneo, promuovere la circolazione delle idee e lo sviluppo tecnologico.
In un’epoca in cui i brevetti rappresentano asset fondamentali delle imprese innovative, strumenti di strategia industriale, leva per attrarre investimenti e oggetto di contenziosi globali, riscoprire l’esperienza veneziana significa ricordare che il diritto all’innovazione ha radici antiche, e che la protezione del sapere è un elemento essenziale per il progresso economico e civile.
Nel mondo globalizzato di oggi, registrare un marchio a livello internazionale è spesso una necessità per le aziende che desiderano tutelare la propria identità nei mercati esteri. Ma attenzione: la Registrazione Internazionale del Marchio non è un “marchio internazionale” in senso stretto. È un fascio di domande nazionali gestite attraverso un’unica procedura centralizzata, sotto l’egida del sistema dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid.
La Registrazione Internazionale parte da un marchio già depositato o registrato presso un ufficio nazionale o regionale: è il cosiddetto marchio di base. Senza questo elemento, non si può procedere. L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) gestisce la procedura, ma non concede alcun diritto uniforme globale. Ogni Paese designato valuterà la domanda secondo le proprie leggi, i propri criteri e — se previsto — anche attraverso un esame di novità rispetto ai marchi preesistenti nel proprio registro nazionale.
Ogni Paese ha le sue regole (e non tutti fanno parte del sistema)
Non tutti gli Stati aderiscono al sistema di Madrid. Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Giappone, Corea, Cina, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Brasile sono – ad esempio – membri, ma altri mercati rilevanti come Argentina, Sudafrica, Hong Kong, Taiwan o paesi del Golfo sono ancora esclusi. Inoltre, anche tra i Paesi aderenti, il comportamento delle autorità può essere molto diverso: alcuni svolgono un esame formale, altri inviano rapporti d’esame con richieste di modifica o rilievi formali e altri ancora valutano in sede d’esame l’eventuale conflitto con marchi anteriori.
I benefici: risparmio, efficienza e gestione unificata
La Registrazione Internazionale consente, in un’unica procedura, di designare più Paesi contemporaneamente, con un risparmio notevole in termini di tempi, costi e pratiche. Qualsiasi modifica (ad esempio un cambio di titolarità o di indirizzo) potrà poi essere gestita centralmente, senza dover intervenire singolarmente su ogni Paese designato evitando così non solo il ricorso a procedura nazionali, ma spesso anche a scomode e costose legalizzazioni dei documenti.
Ma attenzione: senza assistenza, il rischio è altissimo
Molti pensano che basti un clic o una semplice pratica per ottenere un marchio internazionale. Nulla di più falso. Uno degli aspetti più critici e poco conosciuti è il periodo di dipendenza iniziale: per i primi 5 anni, il marchio internazionale è strettamente legato al marchio di base. Se quest’ultimo decade, viene annullato o rifiutato (anche solo parzialmente), l’intera registrazione internazionale decade con effetto retroattivo. Senza appello.
Un ulteriore pericolo è rappresentato dalle scadenze nazionali: Paesi come Stati Uniti, Messico, Filippine richiedono, entro determinati termini, la presentazione di dichiarazioni di uso effettivo del marchio o documenti specifici per prorogarne la validità. Queste scadenze non vengono comunicate in automatico e — se ignorate — portano alla decadenza del marchio, anche se ufficialmente risulta ancora registrato presso l’OMPI.
Conclusione: un marchio internazionale non si improvvisa
Registrare un marchio a livello internazionale senza il supporto di un consulente esperto significa esporsi a rischi gravissimi: dalla perdita per scadenze non rispettate, alla nullità per mancanza di requisiti locali, alla totale inefficacia nei Paesi dove la domanda viene respinta o mai convertita in registrazione effettiva.
Uno degli elementi centrali del sistema del marchio dell’Unione Europea (marchio UE) è il suo carattere unitario, previsto all’articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/1001. Questo principio stabilisce che il marchio UE produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri: è registrato, ceduto, annullato o dichiarato decaduto in blocco, e può essere vietato solo per l’intero territorio dell’Unione.
Questo approccio centralizzato costituisce uno dei principali punti di forza del sistema europeo, in quanto consente ai titolari di ottenere una protezione ampia e uniforme con una sola procedura. Tuttavia, il carattere unitario comporta anche conseguenze importanti sotto il profilo della registrabilità del marchio, sia per quanto riguarda i motivi relativi (conflitto con diritti anteriori) sia per quelli assoluti (descrittività, contrarietà all’ordine pubblico, ecc.).
1. Impatto sui motivi relativi: anteriorità locali con effetti europei
Un primo effetto del carattere unitario è che un diritto anteriore valido in un solo Stato membro può costituire causa di rigetto di un’intera domanda di marchio UE.
È quindi sufficiente, ad esempio, che un marchio tedesco, spagnolo o finlandese sia considerato simile a quello oggetto della nuova domanda, per impedire la registrazione su scala unionale, anche se tale diritto non ha rilievo negli altri 26 Stati membri.
Questo impone una particolare attenzione nella fase di ricerca: la protezione locale può produrre effetti pan-europei, trasformando un’opposizione fondata su un diritto nazionale in un ostacolo insormontabile per l’intera domanda UE.
2. Motivi assoluti di rifiuto: l’effetto della lingua, della legge e del costume locale
Ancora più delicato è il riflesso del carattere unitario sui motivi assoluti di rifiuto, ovvero quei requisiti che devono essere rispettati affinché un segno possa essere validamente registrato come marchio. Anche qui, un solo Stato può bloccare l’intera domanda.
Descrittività in una sola lingua: il caso “KORTI”
Un esempio concreto riguarda la domanda di marchio KORTI per articoli di abbigliamento. Sebbene il termine possa apparire privo di significato per la maggior parte del pubblico europeo, in danese “korti” è il plurale di “kort”, ossia “corto”. L’EUIPO ha ritenuto che, poiché il termine descrive direttamente una caratteristica degli indumenti rivendicati (es. gonne, pantaloni o camicie corte), il marchio fosse descrittivo ai sensi del Regolamento UE.
Il fatto che tale significato fosse percepito solo dal pubblico danese è stato considerato sufficiente per rigettare l’intera domanda, a dimostrazione di quanto anche lingue minoritarie possano assumere rilevanza nel contesto unitario.
Volgarità in una lingua dell’Unione: il caso “KONA”
Ancora più drastico è il rigetto del marchio KONA, che – secondo l’Ufficio – pur con una grafia leggermente diversa, è un omofono della parola portoghese “cona”, termine ritenuto volgare, degradante e offensivo. L’EUIPO ha rigettato la domanda sulla base di una asserita contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, affermando:
“Irrespective of its slightly different spelling, ‘KONA’ is a homophone for the manifestly vulgar, degrading and offensive Portuguese term ‘cona’. Accordingly, the sign will be perceived by the population who understands Portuguese in the EU, as shocking and obscene.”
Anche in questo caso, il marchio è stato rigettato integralmente per un effetto limitato a una sola lingua, parlata in Portogallo.
Illiceità e simboli vietati: droga e politica
Il carattere unitario incide anche quando un marchio fa riferimento a prodotti o simboli considerati illegali in una parte dell’Unione.
Un esempio tipico riguarda i marchi che alludono all’uso ricreativo della cannabis. In alcuni Paesi, tale uso è legalizzato o tollerato, mentre in altri è considerato illecito e incompatibile con l’ordine pubblico. Un marchio che promuova esplicitamente sostanze stupefacenti può dunque essere rigettato in base a motivi assoluti, anche se legale in altri territori.
Un’altra categoria riguarda l’uso di simboli politici, ad esempio la falce e martello. Sebbene tale simbolo non sia vietato in molti Stati membri, in Ungheria ne è vietata l’esposizione pubblica in base alla legislazione nazionale. Di conseguenza, l’EUIPO potrebbe rigettare un marchio UE contenente tale elemento grafico, ritenendolo contrario all’ordine pubblico ungherese, con effetto per tutta l’Unione.
L’unità che esclude
Il principio del carattere unitario del marchio UE garantisce una protezione centralizzata, coerente ed efficace per l’intero territorio dell’Unione. Ma questa unitarietà comporta anche un livello di rigore e attenzione superiore nella valutazione della registrabilità.
Un ostacolo linguistico, culturale o legale presente in un solo Stato membro è sufficiente per pregiudicare l’intera registrazione. Per evitare sorprese, è essenziale effettuare verifiche approfondite sulle implicazioni semantiche, legali e culturali del segno proposto, eventualmente optando per un sistema misto che affianchi marchi nazionali o internazionali designanti singoli Paesi UE.
L’unità del sistema, se mal gestita, può infatti diventare un punto di vulnerabilità anziché di forza. Pianificare con consapevolezza significa tutelare davvero il valore di un marchio su scala europea.