Approfondimenti
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La “R cerchiata” (®) e il simbolo “TM” (™) sono entrambi usati per riferirsi ai segni distintivi / marchi del proprio titolare, ma hanno caratteristiche specifiche che è bene ricordare.
Innanzitutto, questi simboli non fanno parte del marchio e non devono essere inclusi nell’esemplare che si presenta all’Ufficio insieme alla domanda di registrazione: la presenza di queste indicazioni, in alcuni territori (gli USA, ad esempio) può dare luogo ad una richiesta da parte dell’Esaminatore che richieda di provvedere alla modifica dell’esemplare, comportando lungaggini e costi ulteriori nella procedura di registrazione.
La “R cerchiata” può essere utilizzata esclusivamente per indicare un marchio registrato ufficialmente presso un ufficio governativo competente. Può essere utilizzata solo dopo che il marchio è stato effettivamente registrato e il certificato di registrazione è stato emesso. L’uso della “R” senza che il marchio sia stato registrato può costituire una violazione che, ad esempio secondo il Codice di Proprietà Industriale italiano prevede una sanzione amministrativa, ma che in taluni casi può costituire anche illecito per concorrenza sleale.
Il simbolo TM viene utilizzato per indicare che quel nome / logo è utilizzato dal proprio titolare in funzione di segno distintivo, a prescindere dal fatto che questo sia registrato o meno (usato “di fatto”) in un determinato territorio. Non richiede una registrazione formale e può essere utilizzato liberamente dal titolare del marchio senza alcuna autorizzazione o registrazione governativa. L’uso del simbolo TM non offre tuttavia la stessa protezione legale fornita dalla registrazione di un marchio.
Ad esempio, l’uso del segno TM può essere utile, se la valutazione della circostanza lo consente, quando non sia possibile differenziare la simbologia – ® o TM – che accompagna il segno distintivo in relazione a un prodotto venduto / servizio fornito in più territori, ove in alcuni di questi il segno non sia ancora giunto a registrazione.
Hai dei dubbi su come utilizzare questi simboli? Chiedici un consiglio!
È sempre preferibile procedere alla registrazione di un marchio piuttosto che farne un uso di fatto, poiché la registrazione offre una protezione legale e una serie di vantaggi che l’uso di fatto (senza registrazione) non può garantire.
Un marchio registrato gode infatti di piena protezione legale e di presunzione di validità: una volta registrato, non sarà infatti il titolare a dover provare la validità del proprio diritto (con grande dispendio di tempo e risorse) ma spetta invece all’altra parte l’onere di provarne la nullità o inopponibilità.
La protezione legale che deriva dal diritto di esclusiva di un marchio registrato è completa: il diritto di vietare a terzi l’uso di marchi simili o identici per prodotti / servizi uguali o affini si estenderà, ad esempio, a tutto il territorio ove il marchio è registrato anche se l’uso che ne viene fatto è solo locale.
La registrazione di un marchio può poi aumentare il valore commerciale di un’azienda e dei suoi prodotti o servizi, in quanto un marchio registrato è un asset aziendale e, come tale, può far parte del bilancio.
Inoltre, la registrazione consente di accedere ad alcuni strumenti importanti per il commercio e la tutela da violazioni, forniti da alcuni provider di vendita online (i.e. brand registry).
D’altra parte, la mancata registrazione di un marchio lo espone a maggiori rischi di violazione da parte di terzi, causando danni all’immagine dell’azienda e alla sua reputazione: solo in determinati casi e sussistendo determinati presupposti l’uso di un marchio non registrato sarà sufficiente per contestare l’uso non autorizzato da parte di terzi, richiedendo però un grande sforzo per provarne la validità.
Tale difficoltà di contestazione si riflette in un concreto rischio di diluizione della capacità distintiva del marchio non registrato, qualora fosse costretto a convivere con registrazioni successive simili, e nella difficoltà di operare una crescita territoriale una volta che vi siano marchi, pur posteriori, che però abbiamo registrato il marchio prima del nostro.
Peraltro, se un’azienda utilizza un marchio senza registrarlo e un terzo lo registra successivamente, il titolare del marchio registrato potrebbe agire contro di essa per impedirne l’uso. In questo scenario, chi ha usato il marchio prima della registrazione altrui potrebbe invocare il diritto di preuso, che consente di continuare l’attività nei limiti dell’uso pregresso. Tuttavia, questo diritto è limitato: non consente di espandere la protezione del marchio a nuovi prodotti o servizi simili a quelli coperti dalla registrazione altrui. Ciò significa che l’azienda perde flessibilità commerciale, restando vincolata al perimetro iniziale del suo utilizzo, senza poter ampliare il business su settori affini o evolvere il brand in modo strategico.
La registrazione di un marchio consente quindi di ottenere un’ottima tutela con una spesa contenuta.
Se devi registrare il tuo marchio, chiedici come fare!
La protezione dei design nell’Unione Europea offre due strade principali: il design registrato e il design non registrato. Entrambe le forme di tutela hanno il loro valore, ma differiscono significativamente in termini di durata, portata e facilità di utilizzo in caso di contestazioni. Ecco una panoramica delle caratteristiche principali, con un focus sulle complessità del design non registrato.
Il design è uno strumento di proprietà industriale che tutela l’aspetto estetico / esterno di un prodotto, definito dalle sue caratteristiche visibili, come forma, linee, colori, texture e materiali. Può riguardare elementi bidimensionali, come motivi decorativi, o tridimensionali, come la forma di un oggetto.
Per essere protetto, un design deve soddisfare due requisiti fondamentali:
- Novità: Il design deve essere diverso da qualsiasi altro già reso pubblico prima della data di divulgazione o registrazione. Non deve esistere nulla di identico o sostanzialmente simile nel settore di riferimento.
- Carattere Individuale: Deve suscitare un’impressione generale distinta negli osservatori esperti rispetto a design precedenti. In altre parole, l’aspetto complessivo del prodotto deve essere percepito come unico e riconoscibile.
Cosa si intende per Design Non Registrato?
Il design comunitario non registrato è una forma di protezione immediata e temporanea per i design nuovi e dotati di carattere individuale, che viene conferita automaticamente al momento della divulgazione pubblica del design nell’Unione Europea. Questa protezione dura tre anni dalla prima divulgazione e consente di impedire la copiatura intenzionale del design.
Le Differenze tra Design Registrato e Non Registrato
- Durata e Rinnovabilità:
- Il design registrato può durare fino a 25 anni con rinnovi quinquennali.
- Il design non registrato ha una durata massima di tre anni non prorogabili.
- Portata della Protezione:
- Il design registrato protegge da qualsiasi imitazione, intenzionale o non.
- Il design non registrato protegge solo contro la copiatura intenzionale.
- Costi e Procedure:
- Registrare un design comporta costi iniziali e procedure formali.
- Il design non registrato non prevede costi o formalità, ma richiede una divulgazione pubblica chiara.
Le sfide della tutela dei Design Non Registrati
Mentre il design registrato gode di una presunzione di validità, quello non registrato pone significativi oneri probatori al titolare, specialmente in caso di controversie legali. Ecco le principali difficoltà:
- Prova della prima divulgazione: È fondamentale documentare accuratamente la data, il luogo e le modalità della prima divulgazione pubblica. Queste informazioni sono essenziali per dimostrare la validità del diritto e la sua applicabilità.
- Dimostrare la copiatura intenzionale: Il titolare deve provare che il presunto contraffattore abbia avuto accesso al design originale e l’abbia copiato. Questo aspetto rende i procedimenti legali lunghi e complessi.
- Ambito di applicazione limitato: La protezione è limitata ai confini dell’Unione Europea e non copre divulgazioni internazionali che non abbiano coinvolto gli ambienti specializzati del settore.
Conclusioni
Il design non registrato rappresenta una soluzione rapida e conveniente per proteggere design con breve durata commerciale, come quelli nel settore della moda. Tuttavia, i limiti della tutela e gli alti standard probatori necessari in caso di azione legale rendono questa opzione meno sicura rispetto alla registrazione. Per chi desidera proteggere al meglio il proprio design, specialmente a lungo termine, la registrazione rimane la scelta più strategica.
Se desideri approfondire o ricevere supporto per la protezione del tuo design, contattaci. Proteggere la tua creatività è il primo passo per garantire il successo del tuo prodotto!
Non esistono esclusioni esplicite alla brevettazione di una ricetta alimentare. L’invenzione, per essere riconosciuta tale, deve soddisfare i criteri di brevettabilità, e ciò vale anche per una ricetta alimentare come per qualsiasi altra invenzione.
In primis, l’invenzione deve essere la risoluzione di un problema tecnico. Non basta quindi un particolare gusto o una minore sensazione di pesantezza del prodotto finito, ma serve un risultato che ad esempio grazie alla specifica combinazione di elementi, garantisca un minore apporto calorico oppure un aumento della digeribilità grazie a particolari additivi.
I requisiti, inoltre, sono principalmente la novità, ossia la ricetta non deve essere stata ancora resa disponibile al pubblico, in forma scritta o orale, in Italia e all’estero; l’attività inventiva, ossia la ricetta non deve essere ovvia e non risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per l’esperto del ramo; l’industrialità, ossia la ricetta deve essere realizzabile e riproducibile o utilizzabile in un qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
La ricetta alimentare può essere protetta sia come procedimento di preparazione sia come prodotto finale.
Il brevetto d’invenzione nel settore alimentare si applica agli alimenti innovativi, agli ingredienti innovativi e additivanti, agli alimenti funzionali, agli alimenti per consumatori speciali (celiaci, diabetici, allergici, intolleranti ecc.), ma anche ai nuovi metodi di preparazione e conservazione degli alimenti e ai nuovi imballaggi.
Potrebbe essere possibile inoltre tutelare l’aspetto del prodotto e/o del suo packaging attraverso il design oppure il nome del prodotto attraverso il marchio. Il diritto d’autore inoltre può fornire una protezione dalla riproduzione non autorizzata del testo di una ricetta gastronomica, purché si tratti di una ricetta elaborata e non di una semplice lista di ingredienti e di passi procedurali.
È noto come i brevetti abbiano una connotazione territoriale, ossia proteggono il titolare dalla contraffazione all’interno dei confini dello stato in cui il brevetto è stato depositato.
È dunque lecito domandarsi cosa succede nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un dispositivo previsto installato su veicoli, come ad esempio navi o aerei, o necessario al funzionamento degli stessi, che cambiano la loro posizione e non sono associabili in maniera univoca ad un singolo Stato.
Ogni Stato risponde in maniera specifica a tale quesito e prevede leggi apposite per l’identificazione dell’avvenuta contraffazione a bordo di veicoli quali navi aerei o simili.
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) riassume al seguente collegamento le posizioni e le leggi dei singoli paesi membri:
http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
Alla pagina segnalata è presente una tabella che elenca gli Stati membri e la loro posizione nei confronti delle eccezioni e delle limitazioni ai diritti derivante dai brevetti, con particolare riferimento, alla sezione 6, ai veicoli quali navi, aerei o simili.
La maggior parte degli Stati membri ha dichiarato che gli obiettivi per la definizione delle leggi volte a regolare le eccezioni e le limitazioni devono garantire che il trasporto internazionale non sia ostacolato a causa di diritti di esclusiva derivanti da brevetti.
Per questo motivo tali Stati riconoscono come valido l’Articolo 5ter della Convenzione di Parigi.
L’articolo, relativo all’introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di locomozione, sancisce quanto segue.
In ciascuno dei Paesi dell’Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto:
1) l’uso a bordo di navi di altri Paesi dell’Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto, nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi e altri accessori, quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del Paese, purché tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave;
2) l’uso di mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione aerea o terrestre di altri Paesi dell’Unione o degli accessori di tali strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel Paese.
Ogni Stato membro interpreta in maniera specifica tale articolo, ma è possibile confermare che il principio che sta alla base della norma è che il “libero transito” di materia coperta da brevetto non debba essere ostacolato.
Dunque, in generale, la maggior parte delle
disposizioni applicabili negli Stati membri confermano che l’effetto di un brevetto non si estende all’uso di invenzioni brevettate sul corpo delle navi straniere e all’uso delle invenzioni brevettate nella
costruzione o gestione di velivoli e veicoli terrestri, che entrano temporaneamente o accidentalmente all’interno di un territorio, a condizione che tali invenzioni siano utilizzate esclusivamente per le esigenze di quei mezzi di trasporto.
I termini “temporaneamente o accidentalmente” vengono interpretati dagli Stati membri nel senso letterario del termine: si includono dunque tutti gli ingressi all’interno dello Stato che sono limitati nel tempo, al massimo della durata di qualche settimana, e che non hanno base permanente.
In particolare negli Stati Uniti la Corte ha interpretato il termine “temporaneamente” come un “ingresso all’interno dello Stato per un periodo di tempo limitato, con lo scopo esclusivo di intraprendere un commercio internazionale”.
In definitiva, nella maggior parte degli Stati, dispositivi e metodi funzionali al funzionamento e alla gestione di veicoli temporaneamente in transito, non possono essere considerati in contraffazione di brevetti depositati all’interno dello Stato di transito.
Tale interpretazione, in alcuni Stati membri, è relativa anche alle parti di ricambio, nel senso che parti di ricambio necessarie al funzionamento e alla gestione di veicoli in transito possono essere importati all’interno di uno Stato, senza entrare in contraffazione con i brevetti depositati all’interno del medesimo Stato.
Cosa è una app?
Una app per dispositivi mobili è un software, del tutto simile come struttura informatica ad una generica applicazione. Ciò che la differenzia è una drastica semplificazione delle funzionalità e dell’interfaccia grafica, al fine di ottenere leggerezza, essenzialità e velocità, in linea con le limitate risorse hardware dei dispositivi mobili rispetto ai desktop computer.
Quando una app è brevettabile?
In Europa, piuttosto che di software, si preferisce parlare di “Computer-implemented invention”, per limitare il campo a solo quei software che hanno un carattere tecnico. Le computer-implemented inventions sono invenzioni la cui implementazione coinvolge l’uso di un computer, una rete di computer o altri apparati programmabili, e che sono realizzate interamente o in parte per mezzo di un programma per computer.
Per essere brevettabili, le computer-implemented inventions devono quindi innanzitutto avere un carattere tecnico, e poi soddisfare agli altri requisiti di brevettabilità ossia essere nuove e prevedere un’attività inventiva.
I software per computer in quanto tali, pertanto, non sono brevettabili, come non lo sono i metodi di business implementati mediante software che non hanno un contributo tecnico.
Per essere brevettabile, l’oggetto per il quale si richiede protezione deve quindi avere un “carattere tecnico” o, per essere più precisi, deve coinvolgere un “insegnamento tecnico”, cioè un’istruzione indirizzata a una persona esperta su come risolvere un particolare problema tecnico (piuttosto che, per esempio, un problema puramente finanziario, commerciale o matematico) con particolari mezzi tecnici.
Parlando di software in generale, un effetto tecnico può essere ad esempio ridurre il consumo elettrico di un dispositivo, un’operazione più sicura dei freni di un veicolo, una comunicazione più veloce tra due dispositivi mobili, una qualità migliore della voce trasmessa, il controllo di un braccio robotico, il controllo della memorizzazione di dati in diverse unità di memoria.
Se l’app (o il software in generale) è relativa ad un puro metodo di business, come ad esempio un sito di aste, e non apporta alcun contributo tecnico se non quello di utilizzare computer e reti di computer tradizionali, questa non è brevettabile (T 258/03 “Hitachi”).
Negli USA i requisiti di brevettabilità del software sono stati tradizionalmente molto più permissivi rispetto all’Europa, in quanto non è richiesto un carattere tecnico all’invenzione rivendicata, ma è sufficiente che il software riguardi un metodo o processo per produrre un risultato utile, concreto e tangibile.
La normativa USA sui brevetti non fa esplicito riferimento al software, e una serie di sentenze hanno cercato di chiarificare i confini tra materia brevettabile e non brevettabile per numerose nuove tecnologie tra cui il software.
Le prime decisioni hanno portato alla definizione di un test di brevettabilità, detto “machine-or-transformation test”, secondo il quale una rivendicazione è considerata brevettabile se è implementata da una particolare macchina in un modo non convenzionale o non ovvio o se trasforma un articolo da uno stato ad un altro.
Questo concetto è stato utilizzato e chiarito dalla sentenza In re Bilski, del 2008, secondo cui un brevetto non può essere concesso per una idea astratta, come nel caso in questione in cui un metodo di business è utilizzato per offrire contratti di fornitura energetica a costo fisso.
La brevettabilità del software è stata notevolmente ridimensionata a causa di una successiva sentenza: In re Alice Corp. Tale sentenza ha definito che il mero requisito di una generica attuazione mediante computer non può trasformare un’idea astratta in un’invenzione brevettabile. Sebbene non sia stata formulata una esplicita esclusione dalla brevettabilità per i software relativi a business methods, la sentenza Alice ha generato il successivo rigetto di numerosi brevetti relativi a questo argomento.
Copyright
È possibile proteggere il software con il copyright. A tale scopo è importante indicare, da qualche parte visibile all’utente nell’interfaccia grafica, la dicitura “© nome società – All rights reserved – data prima compilazione del software – data ultima compilazione”.
Ciò indica chiaramente che i diritti di copyright sul software sono dell’autore. Tali diritti si generano automaticamente con la creazione dell’opera, e non a seguito di un deposito come per il brevetto.
Il copyright si applica sul codice, ed è quindi una protezione piuttosto blanda, perché non copre le funzionalità del software ma la sua specifica formulazione. Questo significa che un software dalle identiche funzionalità ma riscritto completamente da capo, può non rientrare nella protezione del copyright.
Per stabilire una data certa, dalla quale far valere il diritto di copyright, è possibile depositare il software alla SIAE o presso un ente estero equivalente. Il deposito ha senso soprattutto in un’ottica negoziale, dal momento che permette di identificare chiaramente il copyright.
Marchio
Può essere vantaggioso dare alla propria app un nome accattivante per renderla immediatamente riconoscibile sul mercato, ad esempio sugli app store. Il successo di molte app largamente diffuse ai giorni nostri, infatti, risiede non tanto nelle funzionalità tecniche, che molto spesso sono replicate o addirittura migliorate da prodotti concorrenti, quanto nel nome che ha garantito notorietà alla app e che continua ad attirare nuovi clienti. Tale nome può essere protetto mediante marchio. La registrazione di un marchio concede al titolare il diritto esclusivo di usare il marchio o di concederlo in licenza a terzi su tutto il territorio scelto per la protezione in relazione ai prodotti e servizi rivendicati.