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La registrazione di un marchio rappresenta uno strumento fondamentale per proteggere l’identità di un’azienda o di un prodotto, ma ci sono situazioni in cui tale registrazione si scontra con limiti invalicabili. Questo articolo esplorerà il motivo per cui è impossibile registrare un marchio di terzi e analizzerà la distinzione tra l’uso descrittivo di un marchio, consentito per legge, e l’uso che ne viola la sua funzione distintiva.

La legge sui marchi protegge la proprietà intellettuale e promuove la concorrenza leale. La registrazione di un marchio altrui – per prodotti o servizi identici o simili o, nel caso di marchi notori, anche per prodotti / servizi non affini – è irrealizzabile o, anche se ottenuta, sarebbe in ogni caso nulla.

Il principio fondamentale è, infatti, che un marchio deve essere nuovo e non può causare confusione con marchi già registrati: una registrazione precedente può infatti impedire l’uso / registrazione di un marchio successivo identico o simile. Ciò è finalizzato a preservare l’unicità di ogni marchio e a evitare il rischio di confusione tra consumatori.

Uso Descrittivo dei Marchi: Consentito ma Limitato

Mentre la registrazione di un marchio altrui è sempre vietata, l’uso (senza registrazione) descrittivo di un marchio è consentito, a condizione che sia finalizzato a descrivere accuratamente un prodotto o un servizio dell’azienda titolare del marchio stesso e nulla più. Questo tipo di utilizzo è considerato “uso descrittivo” ed è permesso per evitare limitazioni eccessive sulla lingua e sulla comunicazione, solitamente limitando la possibilità al solo marchio verbale (e non anche al logo).

D’altra parte, è invece vietato l’uso (senza registrazione) distintivo di un marchio, ossia un utilizzo in modo tale da creare un’associazione immediata e inequivocabile con un’azienda specifica, i suoi prodotti o i suoi servizi. In altre parole, quando un marchio viene utilizzato in modo tale da identificare un’origine specifica e distinguersi da altri concorrenti sul mercato, si parla di uso distintivo. Questo tipo di uso mira a sfruttare la forza identitaria e di attrazione di un marchio altrui, per attirare l’attenzione dei consumatori.

In conclusione, la registrazione di un marchio di terzi è impedita per preservare l’unicità e la chiarezza nell’ambito del commercio e della comunicazione. Tuttavia, la legge sui marchi permette l’uso descrittivo di marchi altrui quando è necessario per descrivere accuratamente prodotti e servizi. Comprendere questa sottile linea tra l’uso consentito e la violazione del marchio è essenziale per navigare nel mondo complesso della proprietà intellettuale e della concorrenza leale.

Hai dei dubbi? Chiedici un parere!

La sola concessione della registrazione di un marchio non rende automatica la tutela dello stesso ma questa va perseguita attivamente: aver registrato un marchio senza monitorare la possibilità che terzi facciano uso di segni simili o identici per prodotti / servizi uguali o affini non consente infatti di ostacolare efficacemente l’uso da parte di terzi di un marchio in violazione dei vostri diritti di esclusiva.

Inoltre, a livello di valutazione economica, il valore di un marchio è strettamente connesso alla sua unicità sul mercato e, di conseguenza, alla possibilità di impedire ad altri di utilizzare lo stesso segno.

Qualora siate interessati ad attivare i servizi di seguito indicati, sarà nostra cura sottoporvi un preventivo adatto alle vostre esigenze.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Al fine di consentire la difesa del vostro marchio registrato dalle imitazioni dei Vostri concorrenti, Vi segnaliamo la possibilità di attivare un servizio di sorveglianza sulla dicitura oggetto del segno, nelle classi di vostro interesse.

Tale servizio, di durata annuale, consentirà di rilevare tempestivamente la pubblicazione di domande di marchio di terzi in conflitto con i vostri diritti di esclusiva con lo scopo – ove ne sussistano i presupposti – di depositare opposizione alla registrazione o di contestare tali violazioni per via stragiudiziale.

SORVEGLIANZA DOGANALE

Per contrastare efficacemente l’importazione o l’esportazione di prodotti contraffatti all’interno del territorio, è opportuno considerare di attivare un servizio di sorveglianza doganale.

L’iscrizione del marchio presso le autorità doganali territorialmente competenti può infatti evitare, in una maniera anche economicamente efficiente, l’ingresso (e l’uscita) di merci contraffatte nel / dal territorio.

SERVIZI DI ONLINE BRAND PROTECTION

Al giorno d’oggi gran parte dei settori commerciali si pubblicizzano e si individuano sul web. La diffusione della vendita online e l’estrema capillarità delle reti internet rendono quantomai opportuna la corretta, costante e attenta verifica dei contenuti web, per scongiurare la presenza online di contenuti o di materiale in violazione dei propri diritti di esclusiva.

I servizi di online brand protection consentono di monitorare l’uso di determinate parole chiave su internet, consentendo di verificare il corretto utilizzo del vostro marchio online o di contrastare tempestivamente eventuali violazioni.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Al fine di consentire una miglior tutela del marchio registrato dalle imitazioni dei Vostri concorrenti, Vi segnaliamo la possibilità di attivare un servizio di sorveglianza sulla dicitura oggetto del segno, nelle classi di vostro interesse.

Tale servizio, di durata annuale, consentirà di rilevare tempestivamente la pubblicazione di domande di marchio di terzi in conflitto con i vostri diritti di esclusiva con lo scopo – ove ne sussistano i presupposti – di depositare opposizione alla registrazione o di contestare tali violazioni per via stragiudiziale.

Il nostro ordinamento nazionale prevede che possano costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché rispettino alcune caratteristiche c.d. “assolute” di registrabilità (siano, cioè, distintivi, non descrittivi, leciti e non ingannevoli).

Senza voler in questa sede entrare nella valutazione dei requisiti di registrabilità di un marchio, vediamo in quanti modi possiamo “distinguere” i nostri prodotti / servizi da quelli dei concorrenti sul mercato.

Con il nome: i marchi denominativi

Un marchio denominativo è un marchio dattiloscritto con elementi tra cui lettere (minuscole o maiuscole), parole (minuscole o maiuscole), numeri o caratteri tipografici standard.

La tutela al marchio denominativo è conferita alla sequenza di lettere in quanto tale, a prescindere da qualsiasi rappresentazione grafica si utilizzi (o venga utilizzata da un terzo in conflitto con il nostro marchio) e con particolare riferimento agli elementi dominanti (cioè posti a sinistra del segno) e distintivi (cioè i termini non generici o comuni per il settore di riferimento dei prodotti / servizi che si rivendicano) presenti nel segno.

La prassi dell’Ufficio UE prevede l’ambito di protezione dei marchi denominativi possa essere concesso esclusivamente ai segni presenti nell’alfabeto di qualsiasi lingua ufficiale dell’UE.

Laddove il marchio non rientri tra i caratteri di stampa ufficiali dell’UE (ad esempio una scritta in arabo, ideogrammi cinesi o giapponesi, etc…) a tale marchio verrà conferita una tutela al pari di quella dei marchi figurativi.

Un esempio di marchio denominativo?

Coca-Cola (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002091569)

Con la rappresentazione grafica del nome o con un logo: i marchi figurativi

Un marchio figurativo è considerato tale, in tutti i casi in cui vi sia una rappresentazione grafica in caratteri non standard, ossia quando venga domandata la tutela per marchi composti da elementi solo figurativi, una combinazione di elementi denominativi e figurativi o altri elementi grafici, elementi denominativi in caratteri non standard (particolari font), elementi denominativi a colori, elementi denominativi su più di una linea, lettere di alfabeti non riconosciuti all’interno dello Stato / territorio oppure segni non riproducibili da una tastiera.

L’ambito di tutela del segno figurativo è conferito al marchio “nel suo complesso”, attraverso una valutazione complessiva di tutti gli elementi, ponendo particolare attenzione agli elementi dominanti (in questo caso anche posti in alto o che risaltino per dimensione maggiore o per colore).

Ad esempio, sempre la Coca-Cola: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003021086

Con la forma

Un marchio di forma è un marchio costituito da o esteso a una forma tridimensionale, compresi contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. L’espressione «esteso a» va intesa nel senso che i marchi di forma non coprono soltanto le forme di per sé, ma anche le forme che contengono altri elementi quali elementi denominativi, figurativi o etichette.

In quale bottiglia riconosci l’azienda produttrice dalla sua forma? Forse da questa… https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010532653

Con l’apposizione di un elemento decorativo sempre nella medesima posizione: i marchi di posizione

Un marchio di posizione è un marchio che consiste nel modo specifico in cui il marchio è posizionato o collocato sul prodotto.

Ad esempio, sui vestiti… https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018822339

Attraverso un motivo ripetuto

Un marchio raffigurante un motivo è un marchio composto esclusivamente da una serie di elementi ripetuti a intervalli regolari.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000015602

Con il colore o una combinazione di colori

Un marchio di colore è un marchio composto esclusivamente da un unico colore senza contorno o da una combinazione di colori senza contorni. Ciò che è protetto è la tonalità di colore/i) e, nel caso di più di un colore, la disposizione sistematica dei colori in modo predeterminato e uniforme.

Un marchio che “ti mette le ali”: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004381471

Con un suono

Un marchio sonoro è definito come un marchio composto esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018498778

Con delle elaborazioni grafiche non statiche: i marchi di movimento e i marchi multimediali

Un marchio di movimento è definito come un marchio composto da o esteso a un movimento o un cambio di posizione degli elementi o dei colori del marchio o che li comprende. L’espressione «esteso a» significa che, oltre al movimento stesso, il marchio può anche includere parole, elementi figurativi, etichette, ecc.

Un marchio multimediale è definito come un marchio composto da o esteso a una combinazione di immagine e suono. L’espressione «esteso a» significa che il marchio può anche includere parole, elementi figurativi, etichette, ecc., oltre all’immagine e al suono.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018751555

Attraverso i marchi olografici

Un marchio olografico è definito come un marchio composto da elementi con caratteristiche olografiche. In tale contesto, un ologramma è un’immagine che cambia il proprio aspetto quando la si osserva da diverse angolazioni.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017993401

Se ancora non fosse sufficiente… esistono ancora altre possibilità!

Oltre ai marchi sopra citati, esiste poi una categoria residuale, denominata degli «Altri» marchi in cui ricadono dei marchi che non ricadono nelle elencazioni proposte dalle vigenti normative ma che possono in ogni caso essere oggetto di un diritto di esclusiva, purché soddisfino i requisiti di registrabilità e di rappresentazione previsti per i segni anzidetti.

Alcuni esempi di «Altri» marchi sono in marchi con segni traccianti, i marchi olfattivi e gustativi e i marchi tattili.

Se desideri sapere in che modo “distinguerti” nel mercato, chiedici una consulenza di approfondimento!

La “R cerchiata” (®) e il simbolo “TM” (™) sono entrambi usati per riferirsi ai segni distintivi / marchi del proprio titolare, ma hanno caratteristiche specifiche che è bene ricordare.

Innanzitutto, questi simboli non fanno parte del marchio e non devono essere inclusi nell’esemplare che si presenta all’Ufficio insieme alla domanda di registrazione: la presenza di queste indicazioni, in alcuni territori (gli USA, ad esempio) può dare luogo ad una richiesta da parte dell’Esaminatore che richieda di provvedere alla modifica dell’esemplare, comportando lungaggini e costi ulteriori nella procedura di registrazione.

La “R cerchiata” può essere utilizzata esclusivamente per indicare un marchio registrato ufficialmente presso un ufficio governativo competente. Può essere utilizzata solo dopo che il marchio è stato effettivamente registrato e il certificato di registrazione è stato emesso. L’uso della “R” senza che il marchio sia stato registrato può costituire una violazione che, ad esempio secondo il Codice di Proprietà Industriale italiano prevede una sanzione amministrativa, ma che in taluni casi può costituire anche illecito per concorrenza sleale.

Il simbolo TM viene utilizzato per indicare che quel nome / logo è utilizzato dal proprio titolare in funzione di segno distintivo, a prescindere dal fatto che questo sia registrato o meno (usato “di fatto”) in un determinato territorio. Non richiede una registrazione formale e può essere utilizzato liberamente dal titolare del marchio senza alcuna autorizzazione o registrazione governativa. L’uso del simbolo TM non offre tuttavia la stessa protezione legale fornita dalla registrazione di un marchio.

Ad esempio, l’uso del segno TM può essere utile, se la valutazione della circostanza lo consente, quando non sia possibile differenziare la simbologia – ® o TM – che accompagna il segno distintivo in relazione a un prodotto venduto / servizio fornito in più territori, ove in alcuni di questi il segno non sia ancora giunto a registrazione.

Hai dei dubbi su come utilizzare questi simboli? Chiedici un consiglio!

È sempre preferibile procedere alla registrazione di un marchio piuttosto che farne un uso di fatto, poiché la registrazione offre una protezione legale e una serie di vantaggi che l’uso di fatto (senza registrazione) non può garantire.

Un marchio registrato gode infatti di piena protezione legale e di presunzione di validità: una volta registrato, non sarà infatti il titolare a dover provare la validità del proprio diritto (con grande dispendio di tempo e risorse) ma spetta invece all’altra parte l’onere di provarne la nullità o inopponibilità.

La protezione legale che deriva dal diritto di esclusiva di un marchio registrato è completa: il diritto di vietare a terzi l’uso di marchi simili o identici per prodotti / servizi uguali o affini si estenderà, ad esempio, a tutto il territorio ove il marchio è registrato anche se l’uso che ne viene fatto è solo locale.

La registrazione di un marchio può poi aumentare il valore commerciale di un’azienda e dei suoi prodotti o servizi, in quanto un marchio registrato è un asset aziendale e, come tale, può far parte del bilancio.

Inoltre, la registrazione consente di accedere ad alcuni strumenti importanti per il commercio e la tutela da violazioni, forniti da alcuni provider di vendita online (i.e. brand registry).

D’altra parte, la mancata registrazione di un marchio lo espone a maggiori rischi di violazione da parte di terzi, causando danni all’immagine dell’azienda e alla sua reputazione: solo in determinati casi e sussistendo determinati presupposti l’uso di un marchio non registrato sarà sufficiente per contestare l’uso non autorizzato da parte di terzi, richiedendo però un grande sforzo per provarne la validità.

Tale difficoltà di contestazione si riflette in un concreto rischio di diluizione della capacità distintiva del marchio non registrato, qualora fosse costretto a convivere con registrazioni successive simili, e nella difficoltà di operare una crescita territoriale una volta che vi siano marchi, pur posteriori, che però abbiamo registrato il marchio prima del nostro.

La registrazione di un marchio consente quindi di ottenere un’ottima tutela con una spesa contenuta.

Se devi registrare il tuo marchio, chiedici come fare!

Non esistono esclusioni esplicite alla brevettazione di una ricetta alimentare. L’invenzione, per essere riconosciuta tale, deve soddisfare i criteri di brevettabilità, e ciò vale anche per una ricetta alimentare come per qualsiasi altra invenzione.

In primis, l’invenzione deve essere la risoluzione di un problema tecnico. Non basta quindi un particolare gusto o una minore sensazione di pesantezza del prodotto finito, ma serve un risultato che ad esempio grazie alla specifica combinazione di elementi, garantisca un minore apporto calorico oppure un aumento della digeribilità grazie a particolari additivi.

I requisiti, inoltre, sono principalmente la novità, ossia la ricetta non deve essere stata ancora resa disponibile al pubblico, in forma scritta o orale, in Italia e all’estero; l’attività inventiva, ossia la ricetta non deve essere ovvia e non risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per l’esperto del ramo; l’industrialità, ossia la ricetta deve essere realizzabile e riproducibile o utilizzabile in un qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

La ricetta alimentare può essere protetta sia come procedimento di preparazione sia come prodotto finale.

Il brevetto d’invenzione nel settore alimentare si applica agli alimenti innovativi, agli ingredienti innovativi e additivanti, agli alimenti funzionali, agli alimenti per consumatori speciali (celiaci, diabetici, allergici, intolleranti ecc.), ma anche ai nuovi metodi di preparazione e conservazione degli alimenti e ai nuovi imballaggi.

Potrebbe essere possibile inoltre tutelare l’aspetto del prodotto e/o del suo packaging attraverso il design oppure il nome del prodotto attraverso il marchio. Il diritto d’autore inoltre può fornire una protezione dalla riproduzione non autorizzata del testo di una ricetta gastronomica, purché si tratti di una ricetta elaborata e non di una semplice lista di ingredienti e di passi procedurali.

È noto come i brevetti abbiano una connotazione territoriale, ossia proteggono il titolare dalla contraffazione all’interno dei confini dello stato in cui il brevetto è stato depositato.

È dunque lecito domandarsi cosa succede nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un dispositivo previsto installato su veicoli, come ad esempio navi o aerei, o necessario al funzionamento degli stessi, che cambiano la loro posizione e non sono associabili in maniera univoca ad un singolo Stato.

Ogni Stato risponde in maniera specifica a tale quesito e prevede leggi apposite per l’identificazione dell’avvenuta contraffazione a bordo di veicoli quali navi aerei o simili.

L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) riassume al seguente collegamento le posizioni e le leggi dei singoli paesi membri:

http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/

Alla pagina segnalata è presente una tabella che elenca gli Stati membri e la loro posizione nei confronti delle eccezioni e delle limitazioni ai diritti derivante dai brevetti, con particolare riferimento, alla sezione 6, ai veicoli quali navi, aerei o simili.

La maggior parte degli Stati membri ha dichiarato che gli obiettivi per la definizione delle leggi volte a regolare le eccezioni e le limitazioni devono garantire che il trasporto internazionale non sia ostacolato a causa di diritti di esclusiva derivanti da brevetti.

Per questo motivo tali Stati riconoscono come valido l’Articolo 5ter della Convenzione di Parigi.

L’articolo, relativo all’introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di locomozione, sancisce quanto segue.

In ciascuno dei Paesi dell’Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto:

1) l’uso a bordo di navi di altri Paesi dell’Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto, nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi e altri accessori, quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del Paese, purché tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave;

2) l’uso di mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione aerea o terrestre di altri Paesi dell’Unione o degli accessori di tali strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel Paese.

Ogni Stato membro interpreta in maniera specifica tale articolo, ma è possibile confermare che il principio che sta alla base della norma è che il “libero transito” di materia coperta da brevetto non debba essere ostacolato.

Dunque, in generale, la maggior parte delle

disposizioni applicabili negli Stati membri confermano che l’effetto di un brevetto non si estende all’uso di invenzioni brevettate sul corpo delle navi straniere e all’uso delle invenzioni brevettate nella

costruzione o gestione di velivoli e veicoli terrestri, che entrano temporaneamente o accidentalmente all’interno di un territorio, a condizione che tali invenzioni siano utilizzate esclusivamente per le esigenze di quei mezzi di trasporto.

I termini “temporaneamente o accidentalmente” vengono interpretati dagli Stati membri nel senso letterario del termine: si includono dunque tutti gli ingressi all’interno dello Stato che sono limitati nel tempo, al massimo della durata di qualche settimana, e che non hanno base permanente.

In particolare negli Stati Uniti la Corte ha interpretato il termine “temporaneamente” come un “ingresso all’interno dello Stato per un periodo di tempo limitato, con lo scopo esclusivo di intraprendere un commercio internazionale”.

In definitiva, nella maggior parte degli Stati, dispositivi e metodi funzionali al funzionamento e alla gestione di veicoli temporaneamente in transito, non possono essere considerati in contraffazione di brevetti depositati all’interno dello Stato di transito.

Tale interpretazione, in alcuni Stati membri, è relativa anche alle parti di ricambio, nel senso che parti di ricambio necessarie al funzionamento e alla gestione di veicoli in transito possono essere importati all’interno di uno Stato, senza entrare in contraffazione con i brevetti depositati all’interno del medesimo Stato.

Cosa è una app?

Una app per dispositivi mobili è un software, del tutto simile come struttura informatica ad una generica applicazione. Ciò che la differenzia è una drastica semplificazione delle funzionalità e dell’interfaccia grafica, al fine di ottenere leggerezza, essenzialità e velocità, in linea con le limitate risorse hardware dei dispositivi mobili rispetto ai desktop computer.

Quando una app è brevettabile?

In Europa, piuttosto che di software, si preferisce parlare di “Computer-implemented invention”, per limitare il campo a solo quei software che hanno un carattere tecnico. Le computer-implemented inventions sono invenzioni la cui implementazione coinvolge l’uso di un computer, una rete di computer o altri apparati programmabili, e che sono realizzate interamente o in parte per mezzo di un programma per computer.

Per essere brevettabili, le computer-implemented inventions devono quindi innanzitutto avere un carattere tecnico, e poi soddisfare agli altri requisiti di brevettabilità ossia essere nuove e prevedere un’attività inventiva.

I software per computer in quanto tali, pertanto, non sono brevettabili, come non lo sono i metodi di business implementati mediante software che non hanno un contributo tecnico.

Per essere brevettabile, l’oggetto per il quale si richiede protezione deve quindi avere un “carattere tecnico” o, per essere più precisi, deve coinvolgere un “insegnamento tecnico”, cioè un’istruzione indirizzata a una persona esperta su come risolvere un particolare problema tecnico (piuttosto che, per esempio, un problema puramente finanziario, commerciale o matematico) con particolari mezzi tecnici.

Parlando di software in generale, un effetto tecnico può essere ad esempio ridurre il consumo elettrico di un dispositivo, un’operazione più sicura dei freni di un veicolo, una comunicazione più veloce tra due dispositivi mobili, una qualità migliore della voce trasmessa, il controllo di un braccio robotico, il controllo della memorizzazione di dati in diverse unità di memoria.

Se l’app (o il software in generale) è relativa ad un puro metodo di business, come ad esempio un sito di aste, e non apporta alcun contributo tecnico se non quello di utilizzare computer e reti di computer tradizionali, questa non è brevettabile (T 258/03 “Hitachi”).

Negli USA i requisiti di brevettabilità del software sono stati tradizionalmente molto più permissivi rispetto all’Europa, in quanto non è richiesto un carattere tecnico all’invenzione rivendicata, ma è sufficiente che il software riguardi un metodo o processo per produrre un risultato utile, concreto e tangibile.

La normativa USA sui brevetti non fa esplicito riferimento al software, e una serie di sentenze hanno cercato di chiarificare i confini tra materia brevettabile e non brevettabile per numerose nuove tecnologie tra cui il software.

Le prime decisioni hanno portato alla definizione di un test di brevettabilità, detto “machine-or-transformation test”, secondo il quale una rivendicazione è considerata brevettabile se è implementata da una particolare macchina in un modo non convenzionale o non ovvio o se trasforma un articolo da uno stato ad un altro.

Questo concetto è stato utilizzato e chiarito dalla sentenza In re Bilski, del 2008, secondo cui un brevetto non può essere concesso per una idea astratta, come nel caso in questione in cui un metodo di business è utilizzato per offrire contratti di fornitura energetica a costo fisso.

La brevettabilità del software è stata notevolmente ridimensionata a causa di una successiva sentenza: In re Alice Corp. Tale sentenza ha definito che il mero requisito di una generica attuazione mediante computer non può trasformare un’idea astratta in un’invenzione brevettabile. Sebbene non sia stata formulata una esplicita esclusione dalla brevettabilità per i software relativi a business methods, la sentenza Alice ha generato il successivo rigetto di numerosi brevetti relativi a questo argomento.

Copyright

È possibile proteggere il software con il copyright. A tale scopo è importante indicare, da qualche parte visibile all’utente nell’interfaccia grafica, la dicitura “© nome società – All rights reserved – data prima compilazione del software – data ultima compilazione”.

Ciò indica chiaramente che i diritti di copyright sul software sono dell’autore. Tali diritti si generano automaticamente con la creazione dell’opera, e non a seguito di un deposito come per il brevetto.

Il copyright si applica sul codice, ed è quindi una protezione piuttosto blanda, perché non copre le funzionalità del software ma la sua specifica formulazione. Questo significa che un software dalle identiche funzionalità ma riscritto completamente da capo, può non rientrare nella protezione del copyright.

Per stabilire una data certa, dalla quale far valere il diritto di copyright, è possibile depositare il software alla SIAE o presso un ente estero equivalente. Il deposito ha senso soprattutto in un’ottica negoziale, dal momento che permette di identificare chiaramente il copyright.

Marchio

Può essere vantaggioso dare alla propria app un nome accattivante per renderla immediatamente riconoscibile sul mercato, ad esempio sugli app store. Il successo di molte app largamente diffuse ai giorni nostri, infatti, risiede non tanto nelle funzionalità tecniche, che molto spesso sono replicate o addirittura migliorate da prodotti concorrenti, quanto nel nome che ha garantito notorietà alla app e che continua ad attirare nuovi clienti. Tale nome può essere protetto mediante marchio. La registrazione di un marchio concede al titolare il diritto esclusivo di usare il marchio o di concederlo in licenza a terzi su tutto il territorio scelto per la protezione in relazione ai prodotti e servizi rivendicati.

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