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Un gioco in scatola è, giuridicamente parlando, un oggetto complesso. Non è soltanto un prodotto commerciale, né soltanto un’opera creativa: è un insieme di elementi differenti – nome, grafica, regole, meccaniche, componenti fisici – ciascuno dei quali può essere protetto in modo diverso.

Il primo errore che spesso si commette è pensare che esista una “tutela del gioco” in quanto tale. In realtà, il nostro ordinamento non protegge il gioco come categoria unitaria, ma tutela separatamente i singoli elementi che lo compongono.

Per comprendere davvero come difendere un gioco in scatola, occorre quindi scomporlo nei suoi elementi giuridicamente rilevanti.

Il marchio: proteggere l’identità del gioco

Il nome del gioco rappresenta il primo e più immediato elemento distintivo. È ciò che il pubblico riconosce, ricorda e associa a una determinata esperienza ludica.

Attraverso la registrazione come marchio, ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, è possibile ottenere un diritto esclusivo sull’uso del nome e degli eventuali segni distintivi (logo, payoff, elementi figurativi).

Si pensi a Monopoly®: il valore economico del gioco è fortemente legato alla forza del marchio. Anche laddove altri giochi presentino meccaniche simili, non possono utilizzare quel nome né segni confondibili.

Il marchio non protegge il contenuto creativo né le regole, ma l’identità commerciale del prodotto. La sua forza risiede nella durata potenzialmente illimitata, purché venga rinnovato ogni dieci anni e utilizzato effettivamente.

Il design: la tutela dell’aspetto estetico

Un gioco in scatola non è solo regole e meccaniche. È anche forma, estetica, configurazione visiva.

La disciplina dei disegni e modelli consente di proteggere l’aspetto esteriore di un prodotto quando esso sia nuovo e presenti carattere individuale. Questo significa che la forma delle pedine, la configurazione del tabellone o una particolare struttura della confezione possono essere oggetto di registrazione come design.

L’esempio di Risiko!® aiuta a comprendere la distinzione: il concetto di gioco strategico di conquista territoriale non è monopolizzabile, ma la specifica veste grafica e la configurazione concreta del prodotto possono esserlo.

La tutela del design riguarda dunque la forma, non la funzione. E ha una durata massima di venticinque anni.

Il diritto d’autore: la protezione della creatività

Il diritto d’autore rappresenta lo strumento centrale nella protezione degli elementi creativi del gioco.

La legge tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, e nel caso dei giochi in scatola questo può includere il testo del regolamento, le illustrazioni, la grafica del tabellone, le carte da gioco, eventuali personaggi o ambientazioni narrative.

Le carte illustrate di Dixit®, ad esempio, costituiscono vere e proprie opere artistiche, pienamente protette dalla normativa sul diritto d’autore.

Occorre però chiarire un punto decisivo: le idee e le meccaniche di gioco, in quanto tali, non sono protette. Il diritto d’autore tutela la forma espressiva, non l’idea astratta.

Ciò significa che nessuno può copiare il regolamento parola per parola o riprodurre identiche illustrazioni, ma è possibile sviluppare un gioco con meccaniche simili, purché non vi sia plagio dell’espressione concreta.

La protezione dura per tutta la vita dell’autore e per i settant’anni successivi alla sua morte.

Il brevetto: un’ipotesi residuale

La questione del brevetto merita un chiarimento netto.

Le regole di gioco, considerate in sé, rientrano tra i metodi per attività intellettuali e, come tali, non sono brevettabili. Una pura meccanica ludica non può essere oggetto di monopolio brevettuale.

Il brevetto può entrare in gioco solo quando il prodotto incorpora una vera e propria soluzione tecnica: ad esempio un meccanismo innovativo, un dispositivo fisico originale, una struttura tridimensionale con funzione tecnica specifica.

Si tratta, tuttavia, di ipotesi non frequenti nel settore dei giochi in scatola tradizionali. Nella prassi, la tutela brevettuale rimane marginale rispetto agli altri strumenti.

Una tutela “a strati”

La protezione efficace di un gioco in scatola non passa da un singolo istituto, ma da una combinazione di strumenti.

Il marchio consolida l’identità commerciale.
Il design tutela l’aspetto estetico.
Il diritto d’autore protegge l’espressione creativa.
Il brevetto, quando possibile, salvaguarda eventuali soluzioni tecniche.

Comprendere questa stratificazione è fondamentale per valorizzare il gioco come asset economico. Un titolo di successo non è soltanto un prodotto ludico: è un insieme di diritti che, se correttamente gestiti, possono generare sfruttamento economico duraturo, attraverso licenze, edizioni internazionali, merchandising e adattamenti.

Nel contenzioso brevettuale l’attenzione è spesso concentrata sulla validità del titolo o sull’accertamento della contraffazione. Tuttavia, uno degli snodi più delicati – e al tempo stesso meno valorizzati – riguarda la prova dello sfruttamento del brevetto, profilo che incide in modo determinante sia sull’esito del giudizio sia sulla quantificazione del danno.

Onere della prova e asimmetria informativa

La prova dello sfruttamento dell’invenzione brevettata presenta una fisiologica asimmetria informativa: i dati rilevanti (volumi di produzione, fatturato, margini, filiere distributive) sono nella disponibilità esclusiva del presunto contraffattore. Ciò rende particolarmente complesso per il titolare del brevetto assolvere all’onere probatorio richiesto, soprattutto quando lo sfruttamento avviene in modo indiretto o integrato in processi produttivi complessi.

Il Codice della Proprietà Industriale, anche alla luce del diritto europeo, ha progressivamente riconosciuto questa difficoltà, prevedendo strumenti istruttori rafforzati e un ruolo più attivo del giudice nella ricerca della prova.

Ordini di esibizione e tutela dei segreti commerciali

L’ordine di esibizione di documenti e informazioni costituisce uno degli strumenti centrali per superare l’opacità informativa. Tuttavia, esso impone un delicato bilanciamento tra il diritto alla prova e la tutela dei segreti industriali e commerciali.

La giurisprudenza è sempre più attenta a evitare che l’accesso ai dati si traduca in una indebita divulgazione del know-how aziendale, ricorrendo a misure di salvaguardia quali limitazioni soggettive, oscuramenti selettivi e vincoli di riservatezza. In questo contesto, la prova non è solo una questione tecnica, ma anche una scelta di politica processuale.

Prova tecnica, CTU e limiti dell’istruttoria

Accanto alla documentazione contabile e commerciale, assume rilievo la prova tecnica, spesso affidata a consulenze d’ufficio volte a ricostruire l’effettivo utilizzo dell’invenzione. Tuttavia, la CTU non può supplire integralmente alle carenze probatorie delle parti, né trasformarsi in un’indagine esplorativa generalizzata.

La linea di confine tra accertamento tecnico e ricerca della prova resta uno dei punti più critici del processo brevettuale.

Ricadute sulla quantificazione del danno

Le difficoltà probatorie incidono direttamente sulla determinazione del danno. Non a caso, in assenza di dati completi sullo sfruttamento, il giudice ricorre frequentemente al criterio della royalty ragionevole, che diventa una soluzione di equilibrio ma anche un rifugio probatorio.

Questa dinamica comporta il rischio di una sottostima del pregiudizio subito dal titolare del brevetto o, al contrario, di valutazioni forfettarie sganciate dall’effettiva realtà economica.

Una questione strategica, non solo processuale

La gestione della prova dello sfruttamento del brevetto non è un tema meramente processuale, ma una leva strategica che incide sulle scelte difensive, sulle trattative e sulla valutazione del rischio. Chi governa i flussi informativi governa, spesso, l’esito della controversia.

Per le imprese, ciò significa comprendere che il brevetto non è solo un titolo da registrare o far valere, ma un asset da documentare, monitorare e difendere anche sul piano probatorio. Per i professionisti, significa spostare l’attenzione dalla sola violazione alla costruzione della prova, vero terreno su cui si gioca la partita del contenzioso brevettuale.

Nel diritto della proprietà industriale il brevetto rappresenta un monopolio temporaneo conferito allo sperimentatore o inventore per lo sfruttamento di un’invenzione industriale. Questo monopolio comprende, in linea generale, il diritto esclusivo di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto o il procedimento brevettato. Tuttavia, proprio perché il sistema brevettuale è un equilibrio tra diritto privato e interesse pubblico allo sviluppo tecnologico e alla libera circolazione delle merci, il diritto esclusivo non è illimitato.

Uno dei limiti più importanti al diritto brevettuale è il principio di esaurimento. Questo principio stabilisce che i diritti esclusivi del titolare si estinguono (si “esauriscono”) con il primo atto legittimo di commercializzazione del prodotto protetto da parte del titolare o con il suo consenso. Dopo tale atto, il titolare non può più opporsi all’ulteriore circolazione del prodotto che lo incorpora o che è stato ottenuto con il procedimento brevettato.

Perché esiste il principio di esaurimento?

La ragion d’essere del principio di esaurimento è duplice:

  1. Bilanciare la protezione brevettuale con la libera circolazione delle merci. Permettere al titolare di bloccare ogni successiva rivendita o trasferimento di un prodotto già venduto creerebbe frammentazioni dei mercati e ostacoli alla concorrenza.
  2. Evitare il doppio sfruttamento del medesimo diritto. Una volta che il titolare ha ottenuto la ricompensa economica per la vendita legittima del prodotto, non è più giustificato che possa pretendere ulteriori compensi o controllare l’impiego dell’oggetto venduto.

Cosa significa in pratica?

In concreto, il principio di esaurimento implica:

  • Libera rivendita: chi acquista un prodotto brevettato può rivenderlo a terzi, senza che il titolare del brevetto possa invocare un’infrazione.
  • Libera utilizzazione: il compratore può usare o disporre liberamente del bene acquistato.
  • Divieto di ingerenza retroattiva: il titolare non può più vantare diritti di esclusiva su quel bene specifico una volta che è stato immesso sul mercato legalmente.

Vale però una distinzione importante: il principio di esaurimento opera solo rispetto all’esemplare concreto del prodotto venduto; non estingue il brevetto in generale né autorizza terzi a fabbricare nuovi esemplari dell’invenzione (proprio come distingueva la giurisprudenza statunitense già nell’Ottocento: Adams v. Burke).

Limiti e condizioni

Il principio non opera in modo assoluto. In particolare:

  • Esaurimento solo dopo vendita autorizzata: la vendita deve essere stata compiuta dal titolare o da chi ha ottenuto il suo consenso; vendite non autorizzate non determinano esaurimento.
  • Eccezioni per alterazioni: se il prodotto è stato modificato o alterato in modo sostanziale dopo la prima commercializzazione, il titolare può opporsi all’ulteriore distribuzione basandosi ancora sul diritto brevettuale.
  • Possibili clausole contrattuali: pur non impedendo l’esaurimento, il titolare può cercare di influenzare l’uso del prodotto tramite accordi contrattuali con gli acquirenti; tuttavia tali clausole non derivano dal diritto brevettuale ma dal diritto dei contratti.

Il principio di esaurimento nel contesto europeo

Nell’Unione europea (recepito anche dal Codice della proprietà industriale italiano), il principio si applica secondo una logica regionale/comunitaria: i diritti di proprietà industriale si esauriscono quando il prodotto è stato immesso sul mercato legalmente nel territorio della UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE) dal titolare o con il suo consenso.

Questo significa che, una volta venduto un prodotto brevettato in Francia con il consenso del titolare, lo stesso prodotto può essere importato e venduto in Italia senza che il titolare possa opporsi per motivi brevettuali — purché la prima vendita sia avvenuta in ambito UE/SEE. Tuttavia, se la prima commercializzazione è avvenuta al di fuori della UE/SEE, il titolare può ancora opporsi all’importazione senza il suo consenso (eccezione all’esaurimento internazionale).

Il principio di esaurimento dei brevetti è una regola fondamentale che limita l’esercizio del monopolio brevettuale in favore della libera circolazione dei beni e della certezza del mercato. Una volta effettuata una prima vendita legittima, il titolare perde la possibilità di controllare o vietare le successive rivendite o utilizzazioni di quell’esemplare specifico mediante azioni basate sul diritto di brevetto. Questo principio non solo tutela gli acquirenti successivi, ma favorisce anche la concorrenza e l’efficienza economica, pur mantenendo incentivi all’innovazione tecnologica.

Sempre più spesso le imprese scelgono di adottare termini dialettali come marchio: parole fortemente identitarie, radicate nel territorio, capaci di evocare tradizione, autenticità e legame culturale.
Ma un termine dialettale può davvero essere registrato come marchio? E, soprattutto, può essere efficacemente tutelato contro usi concorrenti?

La risposta, come spesso accade in materia di marchi, è: dipende. Vediamo perché.

Dialetto e marchio: il problema della distintività

Il primo ostacolo che un marchio composto da un termine dialettale deve superare è quello della capacità distintiva.

In linea generale, non esiste un divieto assoluto di registrare termini dialettali come marchio. Tuttavia, il fatto che una parola appartenga a un dialetto locale non la rende automaticamente “di fantasia” o distintiva.


La valutazione segue gli stessi criteri applicabili alle parole della lingua italiana o straniera: ciò che conta è il significato percepito dal pubblico di riferimento in relazione ai prodotti o servizi rivendicati.

In particolare, un termine dialettale non è registrabile quando:

  • identifica direttamente il prodotto o il servizio;
  • ne descrive una caratteristica, qualità, funzione o destinazione;
  • è percepito come denominazione generica nel settore di riferimento.

Il pubblico di riferimento conta (e molto)

Uno degli aspetti centrali nella valutazione dei marchi dialettali è chi comprende quel termine.

La giurisprudenza ha chiarito che:

  • se il termine dialettale è comprensibile dal pubblico di riferimento, la sua capacità distintiva deve essere valutata come se fosse una parola “ordinaria”;
  • se invece il termine non è immediatamente comprensibile, può svolgere una funzione distintiva, anche se dotato di un significato lessicale in origine.

In altre parole, non conta tanto la natura dialettale del termine, quanto la sua percezione concreta da parte dei consumatori dei prodotti o servizi interessati.

Termini dialettali descrittivi vs termini evocativi

La linea di confine più delicata è quella tra:

  • termine descrittivo (non registrabile o tutelabile solo in modo debole);
  • termine evocativo (registrabile, seppur spesso come marchio “debole”).

Il caso “L’Azdora”

Un esempio emblematico è rappresentato dalla nota decisione del Tribunale di Bologna sul termine dialettale “L’Azdora”.

Il termine, tipico del dialetto romagnolo, indica la figura della “padrona di casa” nella tradizione contadina.

Il Tribunale ha escluso che il termine fosse descrittivo dell’attività di ristorazione o agriturismo, ritenendolo invece:

  • evocativo di un contesto culturale e valoriale;
  • dotato di una attitudine distintiva, seppur non particolarmente forte.

La conclusione è stata chiara: un termine dialettale evocativo può costituire un valido marchio, anche se la tutela sarà tendenzialmente più limitata rispetto a un marchio di fantasia pura.

Marchi dialettali e “marchi deboli”

Molti marchi dialettali vengono qualificati come marchi deboli.

Un marchio è considerato “debole” quando:

  • è concettualmente vicino al prodotto o al servizio;
  • utilizza parole di uso comune o comunque radicate nel linguaggio (anche dialettale);
  • non si distacca nettamente dal significato originario del termine.

Attenzione: un marchio debole è comunque registrabile, ma:

  • gode di una tutela più ristretta;
  • consente ai terzi l’uso di segni simili, purché sufficientemente differenziati da evitare confusione.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la debolezza non incide sulla validità del marchio, ma sull’intensità della protezione.

Il ruolo del contesto merceologico

Un errore frequente è valutare un termine dialettale in astratto, senza considerare i prodotti o servizi.

La stessa parola dialettale può essere:

  • non registrabile in un settore;
  • pienamente registrabile in un altro.

Esempio pratico:

  • un termine dialettale che indica un tipo di pane, formaggio o pasta sarà probabilmente descrittivo se usato per prodotti alimentari;
  • lo stesso termine potrebbe essere distintivo se usato per servizi digitali, software o consulenza.

La classe di prodotti o servizi è quindi decisiva.

Dialetto e secondary meaning

In alcuni casi, anche un termine dialettale inizialmente debole o vicino alla descrizione può acquisire capacità distintiva attraverso l’uso: è il fenomeno del secondary meaning.

Questo avviene quando il pubblico:

  • non associa più il termine al suo significato originario;
  • lo collega invece a una specifica impresa.

Tuttavia, la prova del secondary meaning è onerosa e richiede:

  • uso intenso e continuativo;
  • investimenti pubblicitari;
  • riconoscibilità sul mercato.

Non è una scorciatoia, ma una strada possibile solo in presenza di un uso significativo.

Marchio dialettale vs parola straniera: quando il criterio è lo stesso

Sebbene il focus resti sul dialetto, è utile ricordare che il trattamento giuridico è analogo a quello delle parole straniere:

  • se il significato è noto al pubblico, vale la regola della descrittività;
  • se non è noto, il termine può risultare distintivo.

In questo senso, dialetto e lingua straniera diventano equivalenti ai fini della valutazione giuridica.

Come sempre, una valutazione preventiva mirata consente di evitare investimenti su marchi deboli o difficilmente difendibili.

Perché le rivendicazioni sono il cuore del brevetto

Nel diritto dei brevetti esiste una regola semplice ma spesso sottovalutata: il brevetto non protegge l’invenzione in astratto, ma ciò che è rivendicato. Le rivendicazioni rappresentano il punto di incontro – e spesso di scontro – tra tecnica e diritto. Sono la parte del brevetto che delimita l’oggetto della privativa e determinano, in modo vincolante, l’estensione della tutela conferita al titolare.

Ogni valutazione di validità, contraffazione, nullità o libertà di attuazione (freedom to operate) passa inevitabilmente dalle rivendicazioni. Comprenderne la funzione e la disciplina è quindi essenziale tanto per l’operatore giuridico quanto per l’impresa.

Il fondamento normativo: l’art. 52 c.p.i.

La disposizione centrale in materia è l’art. 52 del Codice della Proprietà Industriale, il quale stabilisce che:

«Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta».

La norma prosegue imponendo che le rivendicazioni:

  • siano chiare e concise;
  • trovino supporto nella descrizione;
  • siano redatte in modo da consentire l’individuazione dell’ambito della tutela.

L’art. 52 c.p.i. recepisce, in linea con l’art. 84 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), una concezione funzionale delle rivendicazioni: non un mero elemento formale, ma lo strumento giuridico che trasforma una soluzione tecnica in un diritto esclusivo.

Che cosa sono le rivendicazioni

Le rivendicazioni sono enunciati tecnici a contenuto giuridico. Da un lato descrivono caratteristiche tecniche dell’invenzione; dall’altro producono un effetto normativo, poiché tracciano il perimetro del monopolio brevettuale.

In termini semplici:

  • la descrizione spiega come funziona l’invenzione;
  • le rivendicazioni stabiliscono cosa è vietato ai terzi.

Tutto ciò che non rientra nel testo delle rivendicazioni resta fuori dalla protezione, anche se descritto dettagliatamente nella parte descrittiva.

Funzione delle rivendicazioni

Le rivendicazioni assolvono a una pluralità di funzioni essenziali:

Funzione delimitativa

Definiscono con precisione l’ambito oggettivo della protezione. Il brevetto vale nei limiti delle rivendicazioni, né più né meno.

Funzione di pubblicità legale

Consentono ai terzi di comprendere ex ante cosa è lecito fare e cosa no, realizzando un equilibrio tra tutela dell’inventore e certezza del diritto.

Funzione processuale

Sono il parametro esclusivo per:

  • valutare la contraffazione;
  • accertare la novità e l’attività inventiva;
  • dichiarare la nullità totale o parziale del brevetto.

Non a caso, nei giudizi brevettuali, l’analisi si apre sempre con l’interpretazione delle rivendicazioni.

Requisiti delle rivendicazioni ex art. 52 c.p.i.

Chiarezza

Le rivendicazioni devono essere formulate in modo tale da consentire al tecnico del ramo di comprendere senza ambiguità quali caratteristiche tecniche siano protette. Termini vaghi, funzionali o puramente descrittivi sono ammessi solo se inevitabili e comunque interpretabili alla luce della descrizione.

Il numero e la formulazione delle rivendicazioni devono essere proporzionati alla natura dell’invenzione. Un eccesso di ridondanza può indebolire il brevetto e complicarne la difesa.

Supporto nella descrizione

Ogni elemento rivendicato deve trovare adeguato fondamento nella descrizione. È vietato rivendicare più di quanto sia stato effettivamente divulgato nella domanda: il brevetto non può diventare uno strumento di appropriazione postuma.

Questo requisito è cruciale anche in sede di modifica delle rivendicazioni durante l’esame o il contenzioso.

Tipologie di rivendicazioni

Rivendicazioni indipendenti

Definiscono l’invenzione nei suoi elementi essenziali. Sono il baricentro della tutela e costituiscono il primo punto di riferimento per ogni analisi giuridica.

Rivendicazioni dipendenti

Aggiungono caratteristiche ulteriori a una rivendicazione indipendente o a un’altra dipendente. Servono a:

  • graduare la protezione;
  • fornire posizioni di difesa alternative in caso di attacco alla validità.

Interpretazione delle rivendicazioni

Nel diritto italiano ed europeo, le rivendicazioni non si interpretano né in modo meramente letterale né in modo eccessivamente estensivo. L’interpretazione avviene alla luce:

  • del testo delle rivendicazioni;
  • della descrizione;
  • dei disegni.

L’obiettivo è individuare il contenuto tecnico effettivo dell’insegnamento brevettuale, evitando sia una tutela illusoria sia un’estensione indebita del monopolio.

Rivendicazioni e strategia brevettuale

La redazione delle rivendicazioni è un’operazione eminentemente strategica. Rivendicazioni troppo strette facilitano l’aggiramento del brevetto; rivendicazioni troppo ampie espongono al rischio di nullità.

Dal punto di vista giuridico ed economico, le rivendicazioni determinano:

  • il valore del brevetto;
  • la sua licenziabilità;
  • la sua forza in sede contenziosa.

L’art. 52 c.p.i. chiarisce un principio fondamentale: il brevetto vive e muore nelle sue rivendicazioni. Esse non sono un mero tecnicismo redazionale, ma il fulcro della tutela brevettuale.

Per il giurista, comprendere le rivendicazioni significa saper leggere un brevetto; per l’impresa, significa capire quali asset possiede realmente. Ogni analisi superficiale delle rivendicazioni è, inevitabilmente, un errore strategico.

Negli ultimi anni l’evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa ha reso possibile creare immagini, video e campioni vocali di persone reali con un realismo sorprendente. Per molti artisti questa capacità rappresenta una fonte di preoccupazione, poiché può essere usata per generare contenuti non autorizzati che sfruttano la loro immagine o voce. In questo contesto l’attore Matthew McConaughey ha adottato una strategia inedita per difendersi da potenziali abusi: ha deciso di registrare legalmente come marchi alcuni aspetti distintivi della sua persona.

Una difesa preventiva contro l’uso improprio dell’IA

La mossa di McConaughey non nasce da un caso specifico di deepfake già diffuso, ma da una preoccupazione più ampia per l’uso selvaggio che può essere fatto delle immagini e dei suoni di celebrità tramite strumenti di IA generativa.

Per tutelarsi, l’attore ha presentato all’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) diverse richieste di registrazione di marchi che riguardano non solo immagini e clip video, ma anche registrazioni sonore della sua voce.

Cosa è stato registrato

Tra i materiali per cui è stata richiesta la registrazione figurano otto marchi distinti, che comprendono:

  • una clip video di pochi secondi in cui McConaughey è ritratto in piedi su un portico;
  • un breve filmato in cui è seduto davanti a un albero di Natale;
  • l’audio della sua celebre frase «Alright, alright, alright», pronunciata per la prima volta nel film La vita è un sogno del 1993 e da allora indissolubilmente legata alla sua immagine pubblica.

La finalità è quella di stabilire un controllo legale esplicito sull’uso della sua voce e del suo volto in nuovi contenuti generati dall’IA.

Un approccio legale innovativo

L’obiettivo dichiarato dell’attore è creare un perimetro legale chiaro intorno alla sua identità digitale, affinché il suo volto, la sua voce o qualsiasi elemento ad essi collegato non vengano usati senza il suo consenso e attribuzione. In pratica, se un software di IA o un creatore di contenuti volesse generare una sua immagine o un suo audio sintetico, potrebbe incorrere in una violazione di marchio.

Secondo il team legale di McConaughey, questa strategia offre uno strumento preventivo per fermare potenziali abusi sul nascere o per portare l’autore del contenuto davanti a un tribunale federale.

Non un rifiuto della tecnologia

Pur prendendo una posizione cauta nei confronti dell’uso non regolato dell’IA, McConaughey non si schiera contro la tecnologia in sé. L’attore ha infatti un accordo con la società ElevenLabs, specializzata nella tecnologia vocale, per realizzare versioni in spagnolo della sua newsletter con una voce sintetica generata dall’intelligenza artificiale — ma solo con il suo consenso.

Questo fa parte di un approccio che cerca dunque di bilanciare innovazione e controllo: McConaughey è disposto ad abbracciare applicazioni creative dell’IA, purché siano legittimamente autorizzate e gestite in modo trasparente.

Un possibile precedente per altri artisti

La mossa di McConaughey potrebbe segnare un precedente nel mondo dell’intrattenimento per la tutela dell’identità digitale. Se da un lato esistono già norme che vietano l’uso dell’immagine per fini commerciali senza consenso, molte di queste non si applicano esplicitamente ai contenuti generati dall’IA. La registrazione di marchi legati alla voce e all’immagine può quindi offrire un nuovo strumento legale per proteggere le celebrità da deepfake e altre forme di imitazioni digitali.

La crescita esponenziale dei marketplace globali – come Amazon® e AliExpress® – ha trasformato il commercio internazionale, ma ha anche moltiplicato i casi di violazione dei brevetti attraverso la vendita online di prodotti imitativi o tecnicamente equivalenti. In questo contesto, la tutela dei diritti brevettuali non segue più esclusivamente i canali giudiziari tradizionali, ma passa sempre più spesso attraverso meccanismi di enforcement privato messi a disposizione dalle piattaforme stesse.

È tuttavia essenziale chiarire cosa questi strumenti possono fare e cosa, strutturalmente, non possono fare.

Il ruolo delle piattaforme: intermediari tecnici, non autorità giurisdizionali

Amazon®, AliExpress® e marketplace analoghi operano come hosting provider e intermediari della vendita.
Non svolgono controlli preventivi sulla liceità dei prodotti caricati dai venditori terzi e non valutano ex ante né la validità di un brevetto né la sussistenza di una contraffazione.

Ne consegue che:

  • la tutela del brevetto non è automatica;
  • l’iniziativa grava interamente sul titolare del diritto;
  • le piattaforme intervengono solo a seguito di segnalazione.

I sistemi interni si fondano su modelli di notice & takedown, che non equivalgono a un accertamento giudiziale della violazione.

Amazon® e il programma “Amazon Patent Evaluation Express” (APEX)

Amazon® è l’unica grande piattaforma ad aver introdotto un meccanismo strutturato specificamente dedicato alle controversie brevettuali: Amazon Patent Evaluation Express (APEX).

Ambito di applicazione

Il programma APEX:

  • è limitato ai brevetti di utilità statunitensi (US utility patents);
  • non si applica ai design patent né a brevetti europei o di altri ordinamenti;
  • opera esclusivamente con riferimento ai prodotti commercializzati sul marketplace Amazon®.

Funzionamento

Il procedimento si articola come segue:

  1. il titolare del brevetto segnala uno o più prodotti (ASIN) ritenuti in violazione;
  2. il venditore può:
    • rimuovere volontariamente il prodotto, oppure
    • contestare la segnalazione;
  3. in caso di contestazione, la controversia viene rimessa a un valutatore tecnico indipendente, generalmente un avvocato specializzato in diritto dei brevetti;
  4. ciascuna parte versa un deposito economico (normalmente intorno ai 4.000 USD);
  5. il valutatore formula un parere tecnico sulla violazione;
  6. qualora la violazione venga riconosciuta, Amazon® procede alla rimozione del listing.

Natura e limiti

È fondamentale precisare che:

  • il valutatore non è un giudice;
  • la decisione non ha valore di sentenza;
  • l’esito è vincolante solo per Amazon®, ai fini della gestione del marketplace.

APEX rappresenta uno strumento rapido ed efficace per ottenere la rimozione di prodotti sospetti, ma:

  • non comporta condanne risarcitorie;
  • non impedisce la commercializzazione del prodotto su altri canali;
  • può esporre il titolare del brevetto a iniziative giudiziarie preventive del venditore (es. azioni di accertamento negativo).

AliExpress® e l’Intellectual Property Protection Platform (IPP)

AliExpress®, parte del gruppo Alibaba, non dispone di un meccanismo arbitrale paragonabile ad APEX, ma utilizza l’Alibaba Intellectual Property Protection Platform (IPP Platform) per la gestione delle segnalazioni di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.

Procedura

Il titolare del brevetto (o un suo rappresentante autorizzato) deve:

  1. registrarsi sulla IPP Platform;
  2. caricare la documentazione attestante la titolarità del brevetto;
  3. segnalare i singoli prodotti ritenuti lesivi, indicando URL, immagini e motivazioni tecniche;
  4. attendere la valutazione interna della piattaforma.

In caso di esito positivo, il prodotto viene rimosso dal marketplace AliExpress®.

Caratteristiche e criticità

Il sistema:

  • ha natura prevalentemente documentale, non tecnico-peritale;
  • non comporta un accertamento approfondito della contraffazione;
  • risulta generalmente più efficace se il brevetto è registrato anche in Cina;
  • è esposto a contro-notifiche e alla ripubblicazione dei prodotti sotto account differenti.

Anche in questo caso, la rimozione del listing non equivale a un accertamento giuridico definitivo.

I limiti strutturali della tutela “di piattaforma”

Le procedure interne di Amazon®, AliExpress® e degli altri marketplace presentano limiti fisiologici:

  • la territorialità del brevetto contrapposta alla globalità del marketplace;
  • la facilità di riapparizione dei prodotti sotto nuovi account;
  • l’assenza di sanzioni e risarcimenti;
  • la mancanza di un effetto deterrente stabile.

La piattaforma può rimuovere un annuncio, ma non elimina il fenomeno della contraffazione.

La strategia corretta: enforcement integrato

Una tutela realmente efficace dei brevetti online richiede un approccio coordinato:

  • monitoraggio continuo dei marketplace;
  • utilizzo sistematico delle procedure di notice & takedown;
  • affiancamento, nei casi economicamente rilevanti, di:
    • diffide formali;
    • azioni cautelari inibitorie;
    • sequestri;
    • contenzioso nazionale o transfrontaliero.

Le piattaforme rappresentano strumenti tattici, non soluzioni definitive.

Amazon® e AliExpress® offrono oggi strumenti di reazione rapida alle violazioni brevettuali, ma il titolare del diritto deve evitare un equivoco frequente: confondere la rimozione di un listing con la tutela effettiva del brevetto.

La protezione del brevetto nell’e-commerce globale resta una responsabilità attiva, che richiede:

  • strategia legale;
  • competenza tecnica;
  • integrazione tra enforcement privato e tutela giurisdizionale.

Chi si affida solo alla piattaforma ottiene risultati temporanei.
Chi integra piattaforma e diritto, difende davvero il proprio brevetto.

Nel panorama del surf, pochi marchi hanno una storia tanto affascinante e paradossale quanto Bear. Non nasce in uno shaping bay, né da una visione imprenditoriale, ma su un set cinematografico, come elemento narrativo di Big Wednesday (Un mercoledì da leoni), il film culto diretto da John Milius nel 1978. Eppure, proprio questa origine fittizia diventerà la scintilla di uno dei casi più strani e controversi della storia del surf business.

Un marchio che prima era un personaggio

In Big Wednesday, Bear non è soltanto un logo. È un’idea, un archetipo. È il nome dello shaper anziano, burbero e carismatico che rappresenta la tradizione del surf californiano: artigianato, esperienza, silenziosa autorevolezza. Il marchio Bear – l’orso racchiuso in un diamante rosso –  compare ovunque nel film: sulle tavole, sulle magliette, sulla vetrina del surf shop. Non è un product placement, ma world-building: serve a rendere credibile quell’universo.

Il paradosso è che quel logo, nato per dare profondità a una storia, appariva così autentico da sembrare già reale.

Dalla finzione alla domanda reale

Prima ancora che il film uscisse nelle sale, qualcosa di inatteso accadde: il logo Bear iniziò a circolare nel mondo reale. Steve Pezman, allora editore di Surfer Magazine, intuì il potenziale iconico di quell’immagine e cominciò a stampare e vendere T-shirt con il marchio Bear. Il pubblico le voleva. Non perché fosse legato a un brand esistente, ma perché incarnava un’idea di surf che molti sentivano propria.

Bear stava diventando un marchio senza che nessuno lo avesse deciso davvero.

Billy Hamilton e l’occasione irripetibile

Billy Hamilton, shaper e surfista coinvolto nel film come stuntman e consulente, si trovò al centro di questa strana convergenza. Le tavole Bear viste in Big Wednesday non erano semplici oggetti di scena: erano state davvero costruite e modellate a mano da artigiani esperti di tavole da surf, Hamilton compreso. Quando qualcuno gli propose di usare quel nome e quel logo per una vera linea di surfboards, la cosa sembrò quasi naturale.

Hamilton esitò: il marchio apparteneva davvero a qualcuno? Warner Bros? Milius? A nessuno? La risposta, tipica di un’epoca ancora ingenua dal punto di vista legale, fu vaga. E così Hamilton fece quello che molti avrebbero fatto: andò avanti.

L’esplosione di Bear come brand

Il risultato fu sorprendente. Mentre Big Wednesday faticava al botteghino, Bear Surfboards decollava. Gli ordini crescevano a dismisura, i numeri diventavano milionari, il marchio assumeva una vita autonoma. Bear non era più un personaggio: era un’azienda, un nome riconoscibile, un simbolo.

E proprio qui emerge la contraddizione più profonda: Bear nasceva come simbolo di un surf pre-commerciale, e diventava rapidamente un fenomeno commerciale globale.

Il nodo irrisolto dei diritti

Il successo mise in luce ciò che fino a quel momento era rimasto in ombra: chi possedeva davvero Bear?

Negli Stati Uniti la questione rimase a lungo nebulosa. In Europa, invece, la rigidità giuridica fece emergere il problema in modo netto: il logo Bear era un’opera artistica creata per un film, quindi protetta da copyright. E Billy Hamilton non ne era il titolare.

Senza quei diritti, il marchio era vulnerabile. Da qui il tentativo di regolarizzare la situazione coinvolgendo John Milius, che però riuscì a ottenere formalmente i diritti dall’industria cinematografica. Il rapporto tra i due si deteriorò rapidamente, fino a sfociare in uno scontro legale durissimo che ridisegnò la proprietà del marchio e segnò la fine dell’era Hamilton per Bear.

Un marchio che riflette la sua epoca

La storia di Bear è emblematica perché rispecchia perfettamente la parabola del surf stesso: da cultura libera, artigianale e comunitaria a industria globale, regolata da contratti, copyright e tribunali. Un marchio nato senza un piano diventa enorme proprio perché nessuno, all’inizio, aveva pensato alle regole.

In questo senso Bear è quasi una metafora di Big Wednesday: un racconto di amicizia, crescita e perdita dell’innocenza. Solo che, invece di svolgersi sull’oceano, si è giocato tra loghi, licenze e cause legali.

Bear oggi: un’icona fuori dal tempo

Oggi Bear sopravvive soprattutto come icona culturale, più che come semplice marchio. Il suo valore non sta solo nei prodotti che porta il suo nome, ma nella storia che rappresenta: quella di un’epoca in cui bastava un buon logo, una tavola ben fatta e un’idea condivisa per creare qualcosa di autentico — anche se destinato, prima o poi, a scontrarsi con la realtà.

Bear non è mai stato solo un brand. È stato un errore, un’intuizione, un successo e una lezione. Ed è proprio per questo che, a distanza di decenni, continua a essere ricordato.

I marchi storici non sono solo nomi o loghi: rappresentano pezzi di storia industriale, culturale ed economica del nostro Paese. Per questo motivo, negli ultimi anni il legislatore ha deciso di intervenire in modo concreto per evitarne la scomparsa. In particolare, dal 2 dicembre 2024 è diventata pienamente operativa una nuova disciplina prevista dalla cosiddetta Legge Made in Italy (legge n. 206/2023), che introduce un sistema di tutela specifico per i marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

Perché serviva una nuova norma

Negli ultimi anni, numerosi marchi storici italiani hanno rischiato di andare perduti a causa della chiusura delle imprese che li detenevano, della delocalizzazione produttiva o del semplice abbandono. In molti casi, si tratta di marchi con decenni di storia, fortemente legati a un territorio e a una tradizione produttiva riconosciuta anche all’estero.

La Legge Made in Italy nasce proprio con l’obiettivo di preservare questo patrimonio, impedendo che marchi simbolo dell’eccellenza italiana vengano dispersi o utilizzati senza alcun legame con il territorio nazionale.

Quali marchi sono tutelati?

La norma riguarda i marchi che:

  • hanno almeno 50 anni di storia (oppure un uso continuativo di lunga durata);
  • godono di una rilevante notorietà;
  • sono stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da imprese produttive nazionali di eccellenza, legate al territorio italiano.

Si tratta, quindi, di marchi che incarnano pienamente il valore del Made in Italy.

Cosa succede se un’impresa chiude?

Dal 2 dicembre 2024, le imprese che intendono cessare l’attività collegata a uno di questi marchi – e che non abbiano già previsto una cessione a titolo oneroso – devono comunicare la decisione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

In concreto:

  • l’impresa presenta un progetto di cessazione tramite un format predisposto dal Ministero;
  • il progetto viene valutato dalla Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale (DGIND);
  • entro tre mesi, il Ministero decide se subentrare nella titolarità del marchio.

Se il Ministero manifesta interesse, il marchio viene ceduto gratuitamente allo Stato, evitando così che venga abbandonato o perda valore.

Chi può usare questi marchi?

Una volta acquisiti dal Ministero, i marchi non restano “fermi”. Possono infatti essere concessi in licenza d’uso a imprese interessate a rilanciarli.

Possono fare richiesta:

  • imprese italiane;
  • imprese estere che intendano investire in Italia o trasferire qui attività produttive oggi svolte all’estero.

Le domande vanno presentate all’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI) del MIMIT, che valuta i progetti sulla base di criteri come:

  • qualità e solidità dell’investimento;
  • impatto occupazionale;
  • settore produttivo;
  • localizzazione degli stabilimenti.

Una tutela legata al territorio

Un elemento centrale della disciplina è il vincolo territoriale. Il marchio può essere utilizzato solo se la produzione resta in Italia.

A tal proposito, la legge chiarisce in maniera esplicita che, all’azienda interessata, il marchio viene concesso in licenza d’uso gratuita per un periodo minimo di 10 anni e rinnovabile, a condizione che l’impresa licenziataria non cessi l’attività né delocalizzi la produzione fuori dall’Italia.

Il contratto di licenza si risolve automaticamente se l’impresa:

  • cessa l’attività;
  • oppure delocalizza la produzione fuori dal territorio nazionale.

In questo modo, il marchio continua ad essere un’autentica espressione del Made in Italy, e non solo un nome “italiano” usato all’estero.

Un nuovo modello di valorizzazione

Con questa norma, lo Stato assume un ruolo attivo nella tutela dei marchi storici: non come semplice regolatore, ma come custode temporaneo di un patrimonio collettivo, che viene rimesso in circolazione attraverso imprese produttive.

L’obiettivo finale è chiaro:

  • salvaguardare l’identità industriale italiana;
  • favorire investimenti produttivi;
  • mantenere occupazione, competenze e valore economico sul territorio nazionale.

La tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale rappresenta uno degli strumenti più innovativi della Legge Made in Italy. Una misura concreta che mira a garantire che i marchi storici italiani non scompaiano, ma continuino a vivere, produrre valore e raccontare l’eccellenza del nostro Paese, anche alle generazioni future.

Le rivendicazioni omnibus sono una particolare tipologia di rivendicazioni brevettuali che definiscono l’oggetto della protezione non attraverso caratteristiche tecniche puntualmente elencate, ma mediante un rinvio globale alla descrizione e/o ai disegni del brevetto (ad es.: “Dispositivo sostanzialmente come descritto e illustrato”).

Storicamente, le rivendicazioni omnibus nascono come strumento di chiusura del perimetro di tutela, con la funzione di assorbire varianti non espressamente formalizzate nelle rivendicazioni analitiche, facendo leva sull’intero contenuto descrittivo dell’invenzione.

Evoluzione normativa e orientamento degli uffici brevettuali

Nel sistema della Convenzione sul Brevetto Europeo, la progressiva espulsione delle rivendicazioni omnibus trova fondamento diretto nella centralità normativa dell’art. 84 CBE, il quale esige che le rivendicazioni definiscano l’oggetto della protezione richiesta in modo chiaro, conciso e autosufficiente.

Già nella giurisprudenza delle Camere di Ricorso dell’EPO è stato più volte affermato che una rivendicazione che rinvii globalmente alla descrizione non soddisfa il requisito di chiarezza, poiché trasferisce sul lettore (e, in ultima istanza, sul giudice) l’onere di individuare l’estensione della tutela attraverso un’operazione interpretativa non consentita. In tal senso, le Camere hanno chiarito che l’art. 84 CBE mira a garantire la certezza del diritto per i terzi, i quali devono poter comprendere l’ambito della protezione sulla base del solo tenore letterale delle rivendicazioni.

Le Linee guida EPO (Part F‑IV, 4.4) recepiscono tale orientamento, ammettendo le rivendicazioni omnibus esclusivamente in ipotesi residuali e sostanzialmente teoriche, ossia quando l’invenzione non sia in alcun modo definibile mediante caratteristiche tecniche positive. Nella prassi contemporanea, tali condizioni sono ritenute praticamente inesistenti.

Ne deriva che, nei brevetti europei e nelle domande europee di nuova redazione, l’inserimento di una rivendicazione omnibus è considerato non ammissibile, sia in fase di esame sia nelle procedure di opposizione e limitazione.

Disciplina nei sistemi nazionali

A livello nazionale, il trattamento delle rivendicazioni omnibus non è stato storicamente uniforme.

In Italia, sotto la vigenza del R.D. n. 1127/1939, esse erano ammesse nella prassi, soprattutto come rivendicazioni di chiusura. Con l’armonizzazione progressiva al sistema europeo e l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, l’orientamento si è allineato ai principi CBE, privilegiando rivendicazioni tecnicamente definite e verificabili.

Oggi, anche davanti all’UIBM, le rivendicazioni omnibus sono di fatto sconsigliate e, nella maggior parte dei casi, considerate inidonee a fondare una tutela chiara ed efficace.

Profili critici: chiarezza, certezza del diritto e enforcement

Il principale problema delle rivendicazioni omnibus risiede nella loro ambiguità strutturale:

  • il terzo non è in grado di comprendere ex ante quali condotte integrino contraffazione;
  • il giudice è costretto a ricostruire ex post il contenuto della tutela attraverso la descrizione;
  • il titolare rischia una protezione instabile e difficilmente difendibile in giudizio.

In sede contenziosa, una rivendicazione omnibus espone il brevetto a eccezioni di nullità per indeterminatezza o insufficienza, oltre a indebolire sensibilmente la posizione processuale del titolare in tema di contraffazione.

Rivendicazioni omnibus e interpretazione del brevetto

Sul piano dogmatico, le rivendicazioni omnibus pongono un problema strutturale di confusione tra piano definitorio e piano interpretativo del brevetto.

Secondo un principio consolidato nel diritto brevettuale europeo, le rivendicazioni delimitano l’oggetto della protezione, mentre la descrizione e i disegni assolvono a una funzione integrativa e interpretativa. Questo assetto emerge non solo dall’art. 84 CBE, ma anche dall’art. 69 CBE e dal relativo Protocollo interpretativo, che escludono tanto una lettura puramente letterale quanto una estensione incontrollata della tutela sulla base della sola descrizione.

La rivendicazione omnibus altera tale equilibrio, poiché sostituisce la delimitazione normativa con una tecnica di rinvio, trasformando la descrizione – atto per sua natura esplicativo – in fonte diretta e immediata dell’estensione della tutela. Ciò determina una frizione sistematica con il principio di tipicità e con l’esigenza di prevedibilità degli effetti giuridici del brevetto.

In termini dogmatici, la rivendicazione omnibus rappresenta quindi una degenerazione funzionale della rivendicazione, che cessa di essere norma tecnica di delimitazione e si riduce a clausola di stile priva di autonomia precettiva.

Valutazione strategica

Dal punto di vista della strategia brevettuale, l’utilizzo delle rivendicazioni omnibus è oggi, nella migliore delle ipotesi, inutile e, nella peggiore, dannoso.

Una tutela solida richiede:

  • rivendicazioni indipendenti ben strutturate;
  • un sistema coerente di rivendicazioni dipendenti;
  • una descrizione ricca di varianti, esempi e formulazioni alternative, da cui attingere in fase di enforcement o limitazione.

Affidarsi a una rivendicazione omnibus significa, di fatto, rinunciare alla precisione in cambio di una presunta ampiezza che raramente sopravvive all’esame o al giudizio.

In una prospettiva strettamente dottrinale, le rivendicazioni omnibus appaiono incompatibili con l’architettura concettuale del brevetto moderno, fondata sulla separazione tra delimitazione dell’oggetto protetto e interpretazione del contenuto tecnico.

Esse costituiscono un residuo storico di una fase pre‑armonizzazione, in cui la funzione delle rivendicazioni non era ancora pienamente emancipata dalla descrizione. Nel sistema attuale, orientato alla certezza del diritto, alla trasparenza per i terzi e alla controllabilità giurisdizionale della tutela, tali strumenti non solo risultano superflui, ma minano la coerenza interna del titolo.

Il brevetto efficace non è quello che rinvia indistintamente a se stesso, ma quello che si espone, con rigore tecnico e chiarezza giuridica, al vaglio dell’esame, del mercato e del giudice.

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