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Approfondimenti

17 Set 2026 - Approfondimenti

Esaurimento del diritto di marchio e del design, prodotti autentici e contraffatti, acquisti nello SEE e importazioni da Paesi extra-SEE: quando il titolare può ancora opporsi alla rivendita?

Una borsa firmata acquistata qualche anno fa può essere rivenduta su Vinted? La risposta, nella maggior parte dei casi, è sì. Ma quel “sì” non dipende semplicemente dal fatto che la borsa sia stata acquistata legittimamente o che appartenga al venditore.

Nel diritto della proprietà industriale, infatti, la questione ruota attorno ad un principio fondamentale, ossia l’esaurimento del diritto. Una volta che un prodotto autentico è stato immesso sul mercato nello Spazio Economico Europeo (SEE) dal titolare del diritto, o con il suo consenso, il titolare non può normalmente utilizzare il proprio marchio o il proprio design per impedire le successive rivendite di quel medesimo prodotto.

La regola vale anche per il mercato dell’usato e, quindi, può assumere particolare rilievo per piattaforme online, quale ad esempio Vinted.

Esistono, tuttavia, importanti eccezioni, soprattutto quando

  • il prodotto proviene originariamente da un Paese extra-SEE,
  • il prodotto è stato modificato o alterato oppure quando
  • le modalità della rivendita possono danneggiare concretamente la funzione o la reputazione del marchio.

Il punto di partenza: una cosa è originale, un’altra è contraffatta

Prima ancora di parlare di esaurimento, occorre fare una distinzione essenziale: rivendere un prodotto autentico non equivale a vendere un prodotto contraffatto.

Se una persona acquista una borsa originale di una determinata maison e, successivamente, decide di rivenderla, non sta creando un nuovo prodotto contrassegnato dal marchio né sta appropriandosi del marchio altrui. Sta, in linea di principio, trasferendo ad un altro soggetto un bene che era già stato immesso legittimamente sul mercato.

La situazione è radicalmente diversa se la borsa è falsa. In quel caso non si pone un problema di esaurimento del diritto – il prodotto contraffatto non è, infatti, mai stato legittimamente immesso sul mercato dal titolare del marchio o con il suo consenso. Una successiva vendita può, quindi, costituire una violazione dei diritti di proprietà industriale.

È significativo – tornando al caso specifico di vendita mediante la piattaforma Vinted – come la stessa Vinted vieti espressamente la vendita di prodotti contraffatti e richieda che gli articoli messi in vendita siano autentici. La piattaforma può, inoltre, chiedere al venditore documentazione sull’autenticità del prodotto, come ricevute, fatture o certificati, e può rimuovere gli annunci che non rispettino queste condizioni.

Il fatto che una borsa venga proposta come “usata”, dunque, non cambia nulla: un prodotto contraffatto rimane contraffatto anche se viene venduto di seconda mano.

Che cosa significa “esaurimento” del diritto di marchio?

In Italia, la normativa stabilisce che le facoltà esclusive attribuite al titolare si esauriscono quando il prodotto protetto è stato messo in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato oppure di uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo.

In termini molto semplici: il titolare controlla la prima immissione sul mercato del prodotto, ma non può controllarne indefinitamente tutte le successive rivendite.

Se, ad esempio, una borsa viene acquistata presso una boutique autorizzata in Italia, il successivo proprietario può, normalmente, rivenderla. Il fatto che la vendita avvenga ad esempio alcuni anni dopo, che il nuovo acquirente si trovi in un’altra città o che la transazione avvenga attraverso una piattaforma online non fa venir meno, di per sé, l’esaurimento.

Lo stesso principio vale quando il prodotto è stato immesso legittimamente sul mercato in un altro Stato del SEE e viene, successivamente, rivenduto in Italia. L’esaurimento è, infatti, regionale, dunque non limitato al singolo Stato.

La Corte di giustizia ha, da tempo, chiarito che il principio serve proprio a garantire il corretto equilibrio tra tutela della proprietà industriale e libera circolazione delle merci. Una volta realizzato l’esaurimento, il titolare non può utilizzare il marchio per impedire la successiva commercializzazione del prodotto.

E se la borsa arriva da fuori Europa?

È qui che la risposta può cambiare. L’Unione europea non applica, per i marchi, un principio di esaurimento internazionale. La Corte di giustizia ha, infatti, stabilito che l’esaurimento derivante dalla normativa europea non si verifica semplicemente perché il prodotto è stato messo in commercio dal titolare, o con il suo consenso, al di fuori del SEE.

La conseguenza è importante. Immaginiamo una borsa autentica acquistata originariamente negli Stati Uniti, in Giappone o in un altro Paese extra-SEE. Il fatto che sia stata prodotta dal titolare del marchio e sia, quindi, perfettamente originale non significa automaticamente che il diritto di marchio sia esaurito nell’Unione europea.

Se quella borsa viene successivamente importata in Italia e commercializzata senza il consenso del titolare per il mercato SEE, il titolare può, in linea di principio, opporsi all’importazione e alla commercializzazione.

La questione non riguarda più, quindi, l’autenticità del prodotto, ma il luogo della sua prima immissione sul mercato rilevante e il consenso del titolare.

La distinzione è stata recentemente ribadita anche dalla giurisprudenza italiana, che stabilisce che l’esaurimento opera solo quando i singoli prodotti siano stati immessi sul mercato all’interno del SEE dal titolare o con il suo consenso, mentre la commercializzazione in Italia di prodotti originali provenienti da Paesi extra-SEE, in assenza di tale consenso, può integrare contraffazione. È, inoltre, escluso che il semplice sdoganamento o il passaggio dei prodotti tra soggetti situati al di fuori del mercato SEE siano sufficienti a determinare l’esaurimento.

Perciò, non basta sapere che è una borsa o, in generale, un determinato prodotto sia “vero”. Occorre, almeno nei casi in cui la provenienza sia rilevante, chiedersi dove e con quale consenso sia stata effettuata la prima immissione sul mercato.

Il principio di esaurimento per il design

Il problema non riguarda soltanto il marchio; una borsa può, infatti, essere protetta anche come disegno o modello, ad esempio per la particolare configurazione estetica del prodotto, sempre che sussistano i requisiti e che la relativa protezione sia ancora in vigore.

Anche in questo ambito opera il principio di esaurimento. La disciplina europea stabilisce che i diritti conferiti da un disegno o modello dell’UE non si estendono agli atti riguardanti un prodotto nel quale il design è incorporato quando quel prodotto è stato immesso sul mercato nel SEE dal titolare o con il suo consenso.

Anche sotto questo profilo, quindi, la rivendita di una borsa autentica già immessa legittimamente nel SEE non è, normalmente, impedibile attraverso il diritto sul design.

Diverso sarebbe il caso in cui il soggetto non si limiti a rivendere quella specifica borsa, ma realizzi o commercializzi copie della borsa riproducendo elementi protetti dal design. In quel caso non si sta più parlando di rivendita di un prodotto già commercializzato, bensì si entra nel terreno della possibile contraffazione del disegno o modello originario.

Quando il titolare può ancora opporsi?

L’esaurimento non è assoluto. In Italia, la normativa stabilisce che il titolare può opporsi all’ulteriore commercializzazione quando sussistano motivi legittimi, in particolare quando lo stato dei prodotti sia modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

La norma è stata interpretata dalla Corte di giustizia in diverse occasioni, in cui ha riconosciuto che – in determinate circostanze – il titolare di un marchio può opporsi alla rivendita di prodotti di prestigio quando le modalità di commercializzazione arrecano un pregiudizio all’immagine e all’aura di lusso associate al marchio.

Non significa, però, che un marchio di lusso possa vietare qualsiasi vendita di seconda mano.

La semplice circostanza che il prodotto venga venduto al di fuori della rete ufficiale non è, automaticamente, sufficiente. La giurisprudenza italiana ha, infatti, sottolineato che i “motivi legittimi” non possono essere trasformati in uno strumento per estendere indefinitamente il controllo del titolare sulla circolazione di prodotti già immessi legittimamente sul mercato.

Il tema diventa più delicato quando le modalità concrete della rivendita incidono sull’immagine del marchio, quando il prodotto è stato alterato, quando viene rimossa o modificata la confezione in modo pregiudizievole oppure quando il contesto della vendita comunica un’immagine incompatibile con quella tutelata dal marchio.

E la vendita su Vinted?

Per il singolo venditore, la questione può essere ricondotta a uno schema abbastanza semplice. Se si possiede una borsa autentica – legittimamente acquistata e già immessa sul mercato SEE dal titolare o con il suo consenso – la sua successiva rivendita è, in linea generale, compatibile con il principio di esaurimento.

Il venditore può, quindi, indicare correttamente il marchio per identificare il prodotto che sta effettivamente vendendo. La Corte di giustizia ha riconosciuto che, quando il diritto sul marchio è esaurito, il rivenditore deve poter utilizzare il marchio anche per informare il pubblico della successiva commercializzazione del prodotto, pur dovendo rispettare i legittimi interessi del titolare.

Diverso è utilizzare il marchio in modo tale da creare l’impressione che il venditore sia un rivenditore autorizzato, che esista un rapporto commerciale con la maison o che la vendita sia sponsorizzata o garantita dal titolare quando ciò non corrisponde al vero.

Una precauzione molto pratica: conservare le prove

Per chi vende un articolo di valore su una piattaforma come Vinted, la questione dell’autenticità e della provenienza non è soltanto teorica.

Una fattura, uno scontrino, una ricevuta, la documentazione dell’acquisto o altri elementi che consentano di ricostruire la provenienza del prodotto possono essere molto utili. La stessa Vinted raccomanda, ai venditori, di conservare le prove dell’autenticità e può richiederle nell’ambito dei propri controlli.

Questo è particolarmente importante per borse, orologi, gioielli e altri beni di lusso, nei quali il rischio di contraffazione è maggiore e nei quali il valore economico del bene rende più probabile un controllo.

Non è, invece, corretto pensare che l’assenza dello scontrino trasformi automaticamente un prodotto autentico in un prodotto contraffatto. Autenticità e prova dell’autenticità sono due questioni diverse: la prima riguarda la natura del bene, la seconda la possibilità di dimostrarla.

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