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Approfondimenti

12 Mar 2026 - Approfondimenti

Italia e San Marino, una lunga amicizia sancita dal diritto. Dalla convenzione del 1939 alla nuova interpretazione sull’articolo 43

Tra la Repubblica di San Marino e l’Italia esiste uno dei rapporti diplomatici più particolari e duraturi d’Europa. La piccola repubblica incastonata nel territorio italiano ha, infatti, costruito nel tempo un sistema di relazioni giuridiche e politiche molto stretto con il vicino Stato, formalizzato in diversi accordi. Uno dei più importanti è la Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 1939 che, ancora oggi, costituisce uno dei pilastri dei rapporti tra i due Paesi.

Nel corso degli anni, alcuni aspetti di questa convenzione sono stati chiariti e aggiornati, come dimostra l’accordo del 2014 sulla corretta interpretazione dell’articolo 43, relativo, nello specifico, alla tutela di marchi e brevetti.

Una convenzione per regolare i rapporti tra due Stati vicini

La convenzione del 31 marzo 1939 fu stipulata a Roma tra la Repubblica di San Marino e il Regno d’Italia, con l’obiettivo di aggiornare e sostituire la precedente convenzione del 1897. L’accordo mirava a rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e ad adattare le relazioni bilaterali alle nuove esigenze politiche ed economiche del tempo.

Fin dalle prime disposizioni il testo sottolineava il carattere speciale del rapporto tra i due Stati, fondato su legami storici, culturali e su un clima di reciproca fiducia. 

La convenzione disciplinava, e disciplina tutt’ora, diversi ambiti di cooperazione, tra cui:

  • rapporti diplomatici e assistenza consolare
  • diritti dei cittadini nei due Paesi
  • assistenza giudiziaria in materia civile e penale
  • cooperazione amministrativa
  • disposizioni economiche e finanziarie

In molti casi i cittadini dei due Stati possono godere di condizioni molto simili a quelle dei cittadini nazionali, ad esempio nell’esercizio di attività economiche o professionali nell’altro Paese.

La tutela della proprietà intellettuale

Tra le disposizioni della convenzione vi è anche l’articolo 43, dedicato alla protezione della proprietà intellettuale.

La norma stabilisce che ciascuno dei due Stati deve impedire nel proprio territorio qualsiasi forma di violazione dei diritti di proprietà industriale riconosciuti nell’altro Stato. In particolare, devono essere contrastate:

  • l’appropriazione indebita di invenzioni protette da brevetto
  • la riproduzione non autorizzata di modelli e disegni industriali
  • la contraffazione di marchi regolarmente registrati.

L’obiettivo di tale disposizione era ed è quello di assicurare che le innovazioni e i segni distintivi protetti in uno dei due ordinamenti trovassero tutela anche nel territorio dell’altro.

L’accordo del 2014: una nuova interpretazione dell’articolo 43

Con il passare del tempo il quadro giuridico della proprietà intellettuale è cambiato profondamente. Negli anni Trenta, quando fu stipulata la convenzione, la normativa sui brevetti e sui marchi era presente soprattutto nell’ordinamento italiano; San Marino, invece, non disponeva ancora di un sistema legislativo articolato in questa materia.

Successivamente, anche la Repubblica di San Marino si è dotata di una propria normativa sulla proprietà intellettuale e ha aderito ai principali accordi internazionali in materia di tutela dei diritti di brevetto e di marchio.

Questo mutato contesto ha dunque reso necessario chiarire il modo in cui applicare oggi l’articolo 43 della convenzione del 1939.

In virtù di ciò, Italia e San Marino hanno concluso nel 2014 un accordo interpretativo, formalizzato tramite scambio di note diplomatiche, che definisce in modo più preciso l’ambito di applicazione della norma.

L’intesa è stata ratificata da San Marino con il Decreto consiliare n. 217 del 23 dicembre 2014, che ha dato piena esecuzione all’accordo tra i due Stati.

Secondo questa interpretazione, il riconoscimento reciproco previsto dall’articolo 43 riguarda esclusivamente i diritti di proprietà intellettuale ottenuti tramite domanda depositata direttamente presso gli uffici nazionali dei due Paesi. In altre parole, brevetti, marchi, modelli o design registrati attraverso una procedura nazionale in uno dei due Stati continuano a beneficiare della tutela nell’altro.

Diversamente, i titoli di proprietà intellettuale ottenuti tramite procedure internazionali o sovranazionali non rientrano più, in maniera automatica, in questo meccanismo di riconoscimento reciproco. In tali casi, la protezione nei due ordinamenti deve dunque essere ottenuta seguendo le procedure previste dai trattati internazionali ai quali entrambi gli Stati aderiscono.

Un rapporto giuridico in continua evoluzione

La convenzione del 1939 e il successivo accordo interpretativo del 2014 dimostrano come il rapporto tra Italia e San Marino sia fondato su una cooperazione stabile, ma anche su un continuo adattamento delle norme alle trasformazioni del diritto internazionale e dell’economia.

Nonostante le dimensioni molto diverse dei due Stati, il loro rapporto giuridico rappresenta un caso particolare di integrazione tra Paesi confinanti: un equilibrio tra sovranità nazionale e collaborazione reciproca che continua a evolversi nel tempo.

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