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Approfondimenti

29 Set 2026 - Approfondimenti

Quando l’inventore è un’intelligenza artificiale? Brevetti creati con l’AI e nuove sfide della proprietà intellettuale

Per secoli l’invenzione è stata associata quasi naturalmente all’ingegno umano. Un ricercatore osserva un problema, formula un’ipotesi, sperimenta, sbaglia e infine trova una soluzione. Il brevetto nasce proprio per riconoscere e proteggere questo risultato.

Ma cosa accade quando, in questo processo, entra l’intelligenza artificiale?

Oggi un sistema di AI può analizzare milioni di dati, individuare correlazioni che sfuggono all’uomo, proporre nuove combinazioni di materiali, ottimizzare strutture molecolari, suggerire soluzioni tecniche e persino generare autonomamente diverse possibili configurazioni di un prodotto.

La domanda, quindi, non è più soltanto se una determinata tecnologia possa essere brevettata. La questione diventa più radicale: se l’idea alla base di un’invenzione nasce dall’interazione con un’intelligenza artificiale, chi può essere considerato l’inventore? E quanto deve essere umano il contributo necessario per ottenere un brevetto?

L’AI come strumento dell’inventore

Il caso più semplice è quello in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata come uno strumento.

Un ricercatore può, per esempio, utilizzare un sistema di AI per analizzare una grande quantità di dati e chiedergli di individuare una soluzione a un determinato problema tecnico. L’AI propone una serie di possibilità; il ricercatore ne seleziona una, la modifica, la sperimenta e arriva alla soluzione definitiva.

In una situazione di questo tipo, l’intelligenza artificiale non sostituisce necessariamente l’attività inventiva dell’uomo. È uno strumento particolarmente sofisticato, ma pur sempre uno strumento.

Il paragone con altre tecnologie utilizzate nella ricerca è utile: un software di simulazione può permettere di testare migliaia di configurazioni senza costruire fisicamente ogni prototipo; un computer può effettuare calcoli che sarebbero impossibili da eseguire manualmente. Il fatto che uno strumento abbia un ruolo determinante nel percorso che conduce all’invenzione non significa, di per sé, che diventi l’inventore.

Ed è proprio su questo punto che il sistema brevettuale attuale continua a fondarsi: l’inventore è una persona fisica.

Ma cosa succede quando l’AI trova davvero la soluzione?

La situazione diventa molto più complessa quando il contributo dell’intelligenza artificiale non è semplicemente quello di accelerare il lavoro umano, ma di arrivare autonomamente a una soluzione che nessuno aveva previsto.

Immaginiamo un sistema progettato per individuare nuovi materiali. Gli vengono indicati determinati requisiti tecnici e, dopo aver analizzato milioni di combinazioni, produce una composizione completamente nuova, mai concepita dai ricercatori che hanno sviluppato il sistema.

Gli esseri umani hanno creato il sistema, impostato gli obiettivi e interpretato successivamente il risultato. Ma la specifica soluzione tecnica è stata individuata dall’AI.

Chi è l’inventore?

Il diritto brevettuale europeo, oggi, non offre una risposta nel senso di riconoscere all’intelligenza artificiale la qualifica di inventore. L’European Patent Office ha infatti chiarito, anche attraverso la vicenda delle domande DABUS, che l’inventore deve essere una persona fisica.

La questione non è soltanto formale. Indicare un inventore significa individuare il soggetto al quale l’ordinamento riconosce la qualità di autore dell’invenzione e dal quale possono derivare i diritti sul brevetto.

Un sistema di AI, invece, non è una persona e non può essere titolare di diritti né trasferirli.

Per questo, allo stato attuale, non esiste nel sistema brevettuale europeo la figura dell'”inventore artificiale”.

Questo significa che un’invenzione generata dall’AI non può essere brevettata?

Non necessariamente.

Ed è proprio questa la parte più interessante della questione.

Il problema dell’inventorship e quello della brevettabilità non coincidono.

Un’invenzione può essere nuova, inventiva e industrialmente applicabile anche se, nel suo processo di sviluppo, è stata utilizzata un’intelligenza artificiale. La difficoltà nasce nel determinare quale sia stato il contributo umano e chi possa essere legittimamente indicato come inventore.

In altre parole, l’utilizzo dell’AI non rende automaticamente l’invenzione non brevettabile.

Ciò che diventa essenziale è ricostruire il processo che ha condotto alla soluzione: chi ha individuato il problema tecnico? Chi ha impostato la ricerca? Chi ha selezionato gli output dell’AI? Chi ha compreso che una determinata soluzione poteva risolvere il problema? Chi l’ha sviluppata e validata?

Sono domande destinate ad assumere sempre maggiore importanza.

Il vero confine: assistenza o autonomia?

Il problema potrebbe essere rappresentato come una linea continua.

Da un lato abbiamo un ricercatore che utilizza l’AI per velocizzare una ricerca, generare simulazioni o analizzare dati. L’invenzione rimane sostanzialmente frutto dell’attività umana.

Dall’altro lato abbiamo un sistema al quale viene affidato un problema e che individua autonomamente una soluzione che gli esseri umani non avevano previsto.

Tra questi due estremi esiste una zona molto ampia e difficile da delimitare.

Ed è probabilmente proprio questa zona grigia a rappresentare una delle principali sfide future del diritto brevettuale.

L’attuale sistema è stato costruito intorno a un presupposto semplice: dietro ogni invenzione c’è un inventore umano.

L’AI mette in discussione proprio questo presupposto.

Un problema anche di prova

C’è poi una conseguenza pratica che potrebbe diventare molto importante per le imprese.

Se l’intelligenza artificiale viene utilizzata sistematicamente nei processi di ricerca e sviluppo, diventa opportuno documentare il percorso che ha condotto all’invenzione.

Prompt, versioni dei modelli utilizzati, risultati ottenuti, selezione degli output, modifiche apportate dai ricercatori, esperimenti successivi: tutti questi elementi potrebbero contribuire a ricostruire il ruolo effettivamente svolto dall’uomo.

Non significa trasformare ogni laboratorio in un archivio infinito di conversazioni con l’AI. Significa, piuttosto, comprendere che la tracciabilità del processo inventivo potrebbe assumere un valore giuridico crescente.

Questo è particolarmente rilevante quando l’impresa deve decidere chi indicare come inventore in una domanda di brevetto o quando, successivamente, la validità del titolo venga contestata.

Il paradosso dell’AI inventiva

La situazione produce così un curioso paradosso.

Più l’intelligenza artificiale diventa capace di contribuire alla ricerca, maggiore diventa la possibilità che produca soluzioni nuove e imprevedibili.

Ma proprio nel momento in cui il contributo della macchina diventa più significativo, diventa anche più difficile individuare il contributo umano necessario per attribuire l’invenzione a una persona.

Il diritto, però, non sembra destinato necessariamente a rimanere fermo. La diffusione dell’AI generativa e dei sistemi autonomi sta già spingendo gli ordinamenti a interrogarsi su concetti che fino a pochi anni fa apparivano pacifici.

Per ora, almeno in Europa, la risposta è chiara: l’AI può partecipare al processo inventivo, ma non può essere indicata come inventore.

Il vero interrogativo è quindi destinato a diventare un altro: quanto deve essere determinante il contributo umano affinché una persona possa essere considerata effettivamente inventore?

È una domanda alla quale la tecnologia potrebbe costringere il diritto a dare una risposta sempre più precisa.

E forse la vera rivoluzione non sarà quella di vedere un brevetto intestato a un’intelligenza artificiale. Sarà scoprire che, nel prossimo futuro, molti dei brevetti più interessanti potrebbero essere il risultato di un processo nel quale uomo e macchina avranno contribuito insieme alla nascita dell’invenzione, rendendo sempre più sottile il confine tra strumento e inventore.

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