1 Ott 2026 - Approfondimenti
Muse, da @muse a Meta: quando un nome social non coincide con il marchio
La vicenda che ha coinvolto i Muse, la band britannica guidata da Matt Bellamy, e Meta, la società di Mark Zuckerberg, è interessante non soltanto per la sua dimensione mediatica, ma anche per una questione molto concreta di proprietà industriale: che cosa significa, giuridicamente, “cedere” un nome utilizzato sui social network? Fino a che punto questa operazione coincide con la cessione di un marchio?
Il caso è nato con il lancio da parte di Meta di Muse, il nuovo agente personale di intelligenza artificiale presentato l’8 settembre 2026. Il servizio, sviluppato da Meta, è pensato per svolgere attività per conto dell’utente, come organizzare impegni, gestire comunicazioni, effettuare ricerche e, in determinate condizioni, compiere acquisti.
Il nome scelto da Meta, però, non era certamente nuovo.
@muse: il nome della band diventa quello dell’AI
Per anni la band aveva utilizzato sui social lo username @muse, in particolare su Instagram e X. In occasione del lancio del nuovo prodotto di Meta, quell’handle è passato a identificare l’agente AI della società, mentre il gruppo musicale ha adottato nomi più espliciti, tra cui @museband su Instagram e @Musetheband su X.
La circostanza ha inizialmente generato diversi interrogativi, anche perché non era stato reso pubblico un accordo che spiegasse le modalità del passaggio.
La situazione è diventata più chiara il 22 settembre, quando Matt Bellamy ha raccontato di avere discusso direttamente con Mark Zuckerberg della questione. Secondo quanto riferito dal frontman, la band avrebbe raggiunto un accordo con Meta sul nome utilizzato sui social, mantenendo però la possibilità di utilizzare Muse per la propria attività musicale e per il merchandising. Bellamy ha, inoltre, riferito di avere ricevuto da Zuckerberg una versione beta del nuovo sistema prima del lancio.
Ed è proprio questo elemento a rendere la vicenda particolarmente interessante dal punto di vista IP.
Ma il marchio “MUSE” è stato davvero ceduto?
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili non risultano elementi pubblici sufficienti per affermare che Meta abbia acquisito integralmente il portafoglio di marchi MUSE della band.
Le fonti che hanno raccontato la vicenda parlano, infatti, della cessione o del trasferimento dello username @muse, non della cessione del marchio in quanto diritto di proprietà industriale. Sembra, infatti, che Bellamy – nell’ambito della cessione – abbia posto come condizione la salvaguardia della musica e del merchandising della band.
Tale differenza è, dunque, fondamentale.
Un marchio registrato è un diritto di proprietà industriale, territorialmente determinato e delimitato dai prodotti e servizi indicati nella registrazione.
Uno username è, invece, un identificativo assegnato all’interno di una piattaforma digitale e la sua disponibilità dipende anche dalle regole contrattuali e tecniche stabilite dalla piattaforma stessa.
Non sono, quindi, la stessa cosa.
Il portafoglio MUSE della band
Che la band disponga di diritti sul segno MUSE è comunque documentato.
Negli Stati Uniti, ad esempio, risultano diverse registrazioni MUSE intestate a Torpack Limited, società britannica collegata alla gestione dei diritti della band. Le registrazioni riguardano, tra l’altro, servizi di intrattenimento e attività musicali, registrazioni musicali e audiovisive, abbigliamento e diversi articoli di merchandising.
Una domanda di marchio MUSE depositata da Torpack Limited nel 2018 riguarda, inoltre, prodotti della classe 9 quali registrazioni audiovisive musicali, immagini scaricabili e programmi elettronici.
È, dunque, importante non confondere due piani: il fatto che Meta utilizzi oggi @muse non significa che Meta stessa sia diventata titolare dei marchi MUSE precedentemente appartenenti alla band.
Meta ha depositato il proprio marchio “MUSE”
C’è un ulteriore elemento che rende il caso particolarmente significativo; poco prima del lancio del nuovo agente AI, infatti, Meta Platforms, Inc. ha depositato proprie domande di marchio MUSE.
A livello dell’Unione europea, risulta una domanda MUSE n. 019406691, depositata il 7 agosto 2026 da Meta Platforms, Inc. La domanda copre numerose categorie, comprese quelle relative a software, intelligenza artificiale, servizi di comunicazione, servizi di intrattenimento e altri servizi digitali. La domanda risulta attualmente in esame, quindi non si tratta di una registrazione già concessa.
Anche negli Stati Uniti Meta ha depositato domande MUSE nell’agosto 2026. Una di esse comprende un’ampia serie di prodotti e servizi software, compresi software di intelligenza artificiale, assistenti virtuali, chatbot, software per la generazione e modifica di immagini e video, realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality.
Meta non sembra, dunque, aver avuto bisogno di acquistare il portafoglio marchi della band per utilizzare MUSE come segno per il proprio prodotto AI: ha, infatti, presentato proprie domande di registrazione, individuando prodotti e servizi differenti da quelli tradizionalmente associati all’attività musicale dei Muse.
Il principio della specialità spiega buona parte della vicenda
È qui che entra in gioco uno dei principi fondamentali del diritto dei marchi: il principio di specialità.
La protezione conferita dal marchio non si estende indistintamente a qualsiasi utilizzo della parola registrata. Il perimetro della tutela è determinato, in primo luogo, dai prodotti e servizi per i quali il segno è registrato, oltre che dalle ulteriori forme di protezione riconosciute dalla legge, ad esempio nel caso di marchi dotati di rinomanza.
La cessione di un marchio è, invece, un’operazione giuridica ben precisa, con effetti sulla titolarità del diritto; non basta che un soggetto inizi ad utilizzare lo stesso termine o che un account social cambi titolare.
Per l’Italia, la normativa relativa alla cessione, prevede espressamente che un marchio possa essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato. La stessa norma disciplina la licenza e stabilisce che dal trasferimento o dalla licenza non debba derivare inganno per il pubblico quanto ai caratteri essenziali dei prodotti o servizi.
Anche il regolamento sul marchio dell’Unione europea stabilisce che un marchio UE può essere trasferito, indipendentemente dal trasferimento dell’impresa, per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi. La cessione deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalle parti.
Cessione del marchio e cessione dell’handle: due operazioni diverse
La vicenda Muse offre, quindi, un esempio particolarmente efficace per distinguere tre situazioni che nella comunicazione commerciale vengono facilmente sovrapposte.
La prima è la cessione del marchio: il titolare trasferisce a un altro soggetto la titolarità, totale o parziale, del diritto di marchio. Nel caso di un marchio UE, il trasferimento può essere registrato presso EUIPO e, secondo le regole dell’Ufficio, deve essere adeguatamente documentato.
La seconda è la licenza: il titolare rimane proprietario del marchio, ma autorizza un altro soggetto a utilizzarlo secondo determinate condizioni.
La terza è ciò che sembra essere accaduto nel caso @muse: un accordo relativo alla disponibilità e all’utilizzo di uno specifico identificativo su una piattaforma digitale.
Queste tre operazioni possono produrre conseguenze economiche molto diverse e non sono intercambiabili.
Perché l’handle può avere un valore enorme anche senza essere un marchio
La particolarità degli username dei social network è che possono avere un valore commerciale rilevantissimo pur non costituendo, di per sé, un diritto di marchio.
Un handle breve e immediatamente riconoscibile può concentrare anni di reputazione, follower, traffico e riconoscibilità. Nel caso dei Muse, il passaggio da @muse a @museband ha avuto un’evidente rilevanza comunicativa perché il nome originario coincideva con quello della band.
Ma il valore economico di un handle non modifica automaticamente la sua natura giuridica.
Anzi, la vicenda dimostra un problema ricorrente per i titolari di brand: possedere un marchio non significa necessariamente avere il controllo assoluto di ogni username corrispondente sulle piattaforme digitali.
Lo stesso principio vale, con le dovute differenze, per nomi di dominio, account social, marketplace e altri identificativi digitali.