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Approfondimenti

24 Apr 2025 - Approfondimenti

Elementi distintivi dei marchi e loro ambito di protezione: il caso TOUR DE FRANCE v. TOUR DE X

Il Tour de France è una delle competizioni ciclistiche più prestigiose e riconosciute a livello mondiale, non solo per la sua storia, ma anche per il valore del marchio che rappresenta. La sua gestione è affidata alla Société du Tour de France, società francese che ne detiene i diritti esclusivi.

A maggio del 2017, una società tedesca di fitness – FitX Beteiligungs GmbH –  ha proceduto a richiedere all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la registrazione, come marchio, del segno figurativo “TOUR DE X”, afferente a prodotti tra cui scarpe, articoli e attrezzature sportive, abbigliamento e servizi di attività sportive – classi 25, 28 e 41.

La società francese Société du Tour de France, nell’agosto dello stesso anno, si è opposta alla registrazione, facendo valere alcuni marchi denominativi e figurativi con l’espressione “TOUR DE FRANCE” e “LE TOUR DE FRANCE” già registrati in precedenza dalla società francese stessa. La società francese, in particolare, temeva che l’uso del segno per cui la società tedesca aveva richiesto la registrazione potesse generare confusione tra i consumatori e indebitamente sfruttare la notorietà dei suoi marchi.

L’EUIPO, pur riconoscendo che i prodotti e i servizi rivendicati nella domanda di registrazione del marchio della società tedesca fossero identici o affini a quelli coperti dai marchi registrati dalla società francese, ha reputato che non sussistesse alcun rischio di confusione tra i marchi in questione. Inoltre, secondo l’EUIPO, l’uso del marchio “TOUR DE X” non trarrebbe neppure un eventuale indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi precedenti della Société du Tour de France, né recherebbe loro pregiudizio.

La Société du Tour de France, in risposta, ha impugnato il verdetto dell’EUIPO innanzi al Tribunale dell’Unione Europea, presentando formalmente ricorso a maggio 2019.

Il Tribunale, contro le aspettative della società francese, ha tuttavia sostanzialmente confermato il parere emesso in precedenza dall’EUIPO. In particolare, nella sentenza emessa il 12 giugno 2024, il Tribunale ha ritenuto come il pubblico non confonderebbe i marchi in questione, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti e dei servizi rivendicati ed il carattere distintivo accresciuto dall’uso dei marchi registrati in precedenza della Société du Tour de France in relazione a servizi di organizzazione di gare ciclistiche.

Secondo la principale argomentazione espressa nella sentenza, il carattere distintivo – accresciuto dall’impiego nel tempo e conseguente notorietà – dei marchi “TOUR DE FRANCE” e “LE TOUR DE FRANCE” non si estende, infatti, all’elemento comune ai marchi in conflitto, ossia l’elemento “TOUR DE” – quest’ultimo un elemento giudicato come espressione descrittiva comunemente impiegata nei contesti di gare ciclistiche e, pertanto, presentante un carattere distintivo molto debole, non sufficiente a giustificare una protezione estesa.

Infine, la sentenza ha anche confermato, come già espresso dall’EUIPO, che l’utilizzo del marchio “TOUR DE X” per i prodotti e i servizi rivendicati non trarrebbe un conseguente indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi precedenti della Société du Tour de France, né arrecherebbe loro pregiudizio.

La decisione offre spunti importanti per la valutazione del rischio di confusione tra marchi simili. In particolare, il Tribunale ha ribadito che il rischio di confusione non dipende esclusivamente dalla somiglianza tra i segni o dai prodotti e servizi, ma deve essere valutato complessivamente, considerando anche il carattere distintivo degli elementi in conflitto. L’elemento “tour de”, essendo descrittivo e di uso comune nel contesto di eventi sportivi, non gode di un carattere distintivo sufficiente a giustificare una protezione estesa.

Questa sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la protezione dei marchi deve bilanciare gli interessi dei titolari con la necessità di non ostacolare l’uso di segni altrui da parte di altri operatori del mercato. Inoltre, sottolinea l’importanza di una valutazione contestuale e concreta del rischio di confusione, evitando approcci automatici basati esclusivamente su somiglianze formali tra i segni oggetto di contesa.

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