19 Feb 2026 - Approfondimenti
Contraffazione online e competenza territoriale
Nel panorama giuridico italiano, la diffusione del commercio elettronico ha creato nuove sfide nell’applicazione delle regole tradizionali del processo. Una questione di particolare rilievo riguarda la determinazione della competenza territoriale nelle controversie di contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale (IP) realizzate tramite e-commerce.
Con l’ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sezione I, n. 30212 del 16 novembre 2025, la Suprema Corte ha fornito chiarimenti significativi su come identificare il foro competente, un tema che ha impatto diretto sulle strategie processuali degli avvocati e sulla tutela dei titolari di diritti di proprietà intellettuale.
Il punto centrale: il luogo di consegna non conta
Uno dei capisaldi della pronuncia riguarda la irrilevanza del luogo di consegna del prodotto contraffatto ai fini della competenza territoriale.
La Cassazione ha affermato in modo netto che, quando una violazione di diritti IP avviene attraverso vendite online, il luogo in cui il bene è materialmente consegnato al cliente finale non può fondare la competenza territoriale secondo l’art. 120, comma 6, del Codice della Proprietà Industriale (CPI). Ciò vale anche se la consegna avviene proprio nel territorio in cui è promossa l’azione giudiziaria.
La ratio di questa scelta deriva da una distinzione fondamentale operata dalla Corte:
- la condotta lesiva, ovvero il momento in cui si concretizza l’offerta e la conclusione della vendita online (anche con pagamento), è ciò che rileva ai fini dell’illecito;
- la spedizione e consegna, invece, sono eventi successivi che non incidono sulla configurazione dell’illecito in senso giuridico, ma rappresentano lo sviluppo materiale dell’azione già compiuta.
Attribuire rilievo al luogo di consegna, secondo la Cassazione, creerebbe incertezza e un rischio concreto di forum shopping, in quanto consentirebbe al titolare di un marchio di “scegliere” arbitrariamente dove citare il presunto contraffattore (ovunque venga recapitato il prodotto).
I criteri per individuare il foro competente
La decisione della Suprema Corte chiarisce quali siano i criteri realmente pertinenti per determinare il forum commissi delicti (ovvero, il luogo in cui si considera commesso il fatto illecito):
- il luogo di stabilimento dell’inserzionista, ossia il luogo in cui viene attivato il processo tecnico di pubblicazione dell’offerta di vendita sulla rete; o, in alternativa
- il luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito o la piattaforma e-commerce utilizzato per la vendita dei prodotti.
Questi criteri garantiscono una individuazione più stabile, prevedibile e correlata alla condotta effettiva che costituisce violazione dei diritti IP, evitando dispersioni territoriali di competenza.
Acquisti “provocati” e prova della commercializzazione
Un ulteriore chiarimento riguarda gli acquisti effettuati dal titolare del marchio o su suo impulso con l’unico scopo di dimostrare la commercializzazione dei beni contraffatti. Anche in questi casi, la Cassazione ha escluso la rilevanza di tali operazioni ai fini della competenza territoriale.
Secondo la Corte, se questi acquisti sono meramente strumentali – ad esempio eseguiti per portare prova dell’offerta online o della vendita nel territorio – non possono fondare il foro competente. Questa puntualizzazione si inscrive in un orientamento più ampio volto a contrastare pratiche di forum shopping e a preservare criteri di competenza sediari effettivi e non artificiosi.
Di conseguenza, attraverso l’ordinanza n. 30212/2025, la Corte di Cassazione ha offerto importanti indicazioni interpretative in materia di competenza territoriale nei casi di contraffazione online di diritti IP.
La sentenza segna una svolta nella giurisprudenza italiana, in quanto:
- esclude il luogo di consegna come criterio di competenza;
- concentra l’attenzione sulla localizzazione dell’attività online e sui criteri stabili legati all’offerta di vendita;
- limita l’uso di condotte strumentali a fini probatori come elementi fondanti del foro.
Questi criteri offrono maggiore certezza e coerenza applicativa, fondamentali in un contesto come quello dell’e-commerce, dove la rete annulla spesso i confini tradizionali di territorialità.