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Approfondimenti

26 Mar 2026 - Approfondimenti

Cervinia: i marchi con i toponimi non possono essere registrati da privati

Una recente decisione del Tribunale di Torino ha chiarito in modo netto chi può utilizzare e gestire i marchi costituiti da toponimi. In particolare, i giudici della Sezione Specializzata in materia di impresa si sono pronunciati sulla registrazione del nome “Cervinia”, una delle località turistiche più note della Valle d’Aosta.

L’origine della vicenda

La questione nasce nel 2024, quando due soggetti privati registrano i marchi “Cervinia” e “Breuil-Cervinia” per attività legate alla promozione e al marketing. Le registrazioni vengono accolte dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, in un contesto particolare segnato anche dal temporaneo cambio di denominazione della località deciso dal Comune di Valtournenche.

Il Comune di Valtournenche contesta però fin da subito queste registrazioni, ritenendo che un nome geografico così rilevante non possa essere oggetto di appropriazione esclusiva da parte di soggetti privati. Da qui prende avvio un contenzioso davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino.

Le richieste del Comune e la posizione dei privati

Nel ricorso, l’amministrazione comunale chiede in primo luogo l’annullamento dei marchi registrati. A questa domanda principale affianca anche una richiesta di risarcimento danni, sostenendo che l’uso del nome della località da parte dei privati aveva arrecato un pregiudizio all’immagine e alla gestione del territorio.

Dall’altra parte, i soggetti privati difendono la legittimità delle registrazioni e rivendicano la possibilità di utilizzare il segno “Cervinia” anche in ambito commerciale. In particolare, oltre alla semplice denominazione, avevano sviluppato un marchio caratterizzato da una specifica elaborazione grafica.

La decisione del Tribunale

Con sentenza pubblicata il 5 marzo 2026, il Tribunale di Torino accoglie il ricorso del Comune per quanto riguarda il punto centrale della controversia.

I giudici stabiliscono infatti un principio chiaro: il nome di una località non può essere registrato come marchio da soggetti privati, ma può essere tutelato solo dall’ente pubblico che rappresenta quel territorio. Di conseguenza, dichiarano nulli i marchi “Cervinia” e “Breuil-Cervinia” registrati dai privati.

Il tema del risarcimento e del logo

La sentenza affronta però anche gli altri aspetti della causa, chiarendo in modo distinto le diverse questioni.

Per quanto riguarda il risarcimento danni richiesto dal Comune, il Tribunale respinge la domanda, ritenendo che non siano stati dimostrati i presupposti necessari per riconoscere un danno risarcibile.

Diversa, invece, la valutazione sul marchio con elementi grafici. I giudici distinguono tra:

  • la denominazione geografica “Cervinia”, che non può essere oggetto di esclusiva privata;
  • e un segno grafico che, pur contenendo quel nome, presenti caratteristiche distintive proprie.

Sulla base di questa distinzione, viene riconosciuta ai privati la possibilità di continuare a utilizzare il logo nella sua versione grafica, ma solo entro specifici ambiti commerciali, come il settore dell’abbigliamento e degli accessori.

Una decisione che fa chiarezza

La vicenda, sviluppatasi nell’arco di circa due anni, si chiude quindi con una pronuncia che definisce in modo preciso i limiti tra interesse pubblico e iniziativa privata.

Il Tribunale ha ribadito che i nomi geografici, soprattutto quando identificano località di rilievo turistico, non possono essere sottratti all’uso collettivo attraverso registrazioni esclusive. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che elementi distintivi aggiuntivi – come una specifica elaborazione grafica – possono essere tutelati, purché non comportino un’appropriazione del nome in sé.

Una distinzione che chiarisce, in termini concreti, come debbano essere gestite e protette le denominazioni territoriali nel sistema dei marchi.

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