È possibile brevettare una ricetta alimentare?
Non esistono esclusioni esplicite alla brevettazione di una ricetta alimentare. L’invenzione, per essere riconosciuta tale, deve soddisfare i criteri di brevettabilità, e ciò vale anche per una ricetta alimentare come per qualsiasi altra invenzione.
In primis, l’invenzione deve essere la risoluzione di un problema tecnico. Non basta quindi un particolare gusto o una minore sensazione di pesantezza del prodotto finito, ma serve un risultato che ad esempio grazie alla specifica combinazione di elementi, garantisca un minore apporto calorico oppure un aumento della digeribilità grazie a particolari additivi.
I requisiti, inoltre, sono principalmente la novità, ossia la ricetta non deve essere stata ancora resa disponibile al pubblico, in forma scritta o orale, in Italia e all’estero; l’attività inventiva, ossia la ricetta non deve essere ovvia e non risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per l’esperto del ramo; l’industrialità, ossia la ricetta deve essere realizzabile e riproducibile o utilizzabile in un qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
La ricetta alimentare può essere protetta sia come procedimento di preparazione sia come prodotto finale.
Il brevetto d’invenzione nel settore alimentare si applica agli alimenti innovativi, agli ingredienti innovativi e additivanti, agli alimenti funzionali, agli alimenti per consumatori speciali (celiaci, diabetici, allergici, intolleranti ecc.), ma anche ai nuovi metodi di preparazione e conservazione degli alimenti e ai nuovi imballaggi.
Potrebbe essere possibile inoltre tutelare l’aspetto del prodotto e/o del suo packaging attraverso il design oppure il nome del prodotto attraverso il marchio. Il diritto d’autore inoltre può fornire una protezione dalla riproduzione non autorizzata del testo di una ricetta gastronomica, purché si tratti di una ricetta elaborata e non di una semplice lista di ingredienti e di passi procedurali.