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Il brevetto per modello di utilità è una forma di protezione della proprietà intellettuale che tutela invenzioni che conferiscono un “vantaggio pratico” a un prodotto o a una sua parte, rendendolo più utile, funzionale o conveniente. Rispetto al brevetto tradizionale, il modello di utilità è pensato per invenzioni meno complesse, ma che comunque apportano un miglioramento concreto a un oggetto esistente.

Cosa protegge?

Il modello di utilità riguarda innovazioni che migliorano la funzionalità o l’efficienza di un prodotto, ma che non necessariamente richiedono un “alto livello di invenzione”.

È spesso utilizzato per proteggere dispositivi meccanici, utensili, apparecchiature industriali o oggetti di uso quotidiano. La protezione si estende alla forma, struttura o configurazione dell’oggetto, purché sia nuova e utile.

Quali sono i vantaggi?

Procedure semplificate: rispetto al brevetto ordinario, il modello di utilità ha una procedura di concessione più rapida e meno costosa.

Protezione per invenzioni meno complesse: è ideale per invenzioni che, pur non essendo altamente inventive, portano comunque a un miglioramento pratico.

Durata limitata ma sufficiente: la protezione dura generalmente 10 anni (in Italia), che può essere un periodo adeguato al mercato di riferimento.

E quali invece gli svantaggi…

Requisiti di novità più bassi: poiché il modello di utilità non richiede un elevato livello inventivo, potrebbe non proteggere idee realmente innovative che potrebbero essere facilmente aggirate.

Limitata portata di protezione: può tutelare solo il miglioramento pratico e non l’invenzione nella sua totalità, come avviene per il brevetto ordinario.

Rischio di concorrenza: le invenzioni meno complesse potrebbero essere oggetto di concorrenza più rapida, poiché il modello di utilità è più facilmente eludibile.

Volendo quindi sintetizzare, il modello di utilità è uno strumento utile per chi ha invenzioni pratiche e migliorie tecniche da proteggere in tempi brevi e con costi contenuti, ma con diverse limitazioni rispetto al brevetto tradizionale.

Bando Brevetti+ 2025, rivolto alle PMI e finalizzato al finanziamento delle attività di progettazione, ingegnerizzazione, industrializzazione, sviluppo e trasferimento tecnologico dei brevetti aziendali.

Bando Disegni + 2025, rivolto alle PMI e finalizzato al finanziamento delle attività di prototipazione, realizzazione di stampi, consulenza tecnica di produzione, certificazione, analisi, indagini di mercato e consulenza legale in materia di disegni e modelli.

Bando Marchi + 2025, rivolto a micro imprese e PMI e finalizzato al finanziamento delle attività di progettazione della rappresentazione, assistenza per il deposito del marchio, ricerche di anteriorità ed assistenza legale in materia di marchi.

Patent box, rivolto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che svolgano attività di R&S correlate a brevetti, software, disegni e modelli e finalizzato all’ottenimento di una deduzione fiscale maggiorata (110%) dei costi di R&S.

Voucher 3I, rivolto a startup e microimprese e finalizzato all’acquisto, senza nessun esborso da parte delle imprese beneficiarie, dei servizi specialistici di verifica della brevettabilità dell’invenzione, stesura e deposito della domanda di brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Nel panorama globale della produzione e del commercio, la protezione dei prodotti artigianali e industriali europei è diventata una questione di primaria importanza. La crescente concorrenza internazionale, unita alla necessità di tutelare l’autenticità e il valore delle tradizioni produttive, ha portato l’Unione Europea ad adottare misure più rigorose per salvaguardare i suoi prodotti tipici, sia artigianali che industriali. Il regolamento UE No. 2023/2411 sulla protezione delle indicazioni geografiche (IG), rappresenta un passo fondamentale in questa direzione.

Cosa sono le Indicazioni Geografiche (IG)?

Con il termine Indicazione Geografica (IG) si intende uno strumento mediante il quale si riconosce ad un prodotto specifico un legame con una determinata area geografica, che ne esalta determinate caratteristiche e qualità. Questo riconoscimento, fino ad ora, ha riguardato bevande spiritose quali grappe e liquori, vini e prodotti agricoli e alimentari.

Espansione della protezione a settori più ampi

Il nuovo regolamento permette adesso l’estensione di tale diritto ad una nuova serie di prodotti, ossia “prodotti artigianali ed industriali” tra cui, ad esempio, marmi (come il marmo di Carrara), vetri (ad esempio il vetro di Murano), ceramiche, porcellane, e molto altro. Per ‘prodotti artigianali e industriali’ si intendono quelli «a) realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito, oppure b) realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine»

Sarà quindi possibile certificare, a livello di UE, il forte legame tra qualità e origine geografica, che consente di riconoscere specifiche qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali. In particolare, ciascun prodotto dovrà I) essere originario di un luogo, una regione o un paese determinati, II) la sua qualità, reputazione o altra specifica caratteristica essere attribuibile alla sua origine geografica e III) almeno una delle sue fasi di produzione deve avere luogo nella zona geografica delimitata.

Tutele

L’indicazione geografica, una volta registrata, riceve protezione rispetto ad una pluralità di casistiche, tra cui:

  • qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, diluisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta,
  • qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l’indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere, «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un’espressione simile,
  • qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine,
  • qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto»

Perché è importante?

La protezione delle Indicazioni Geografiche non è solo una questione di tutela dei diritti dei produttori, ma anche una strategia di crescita economica per l’Unione Europea. I prodotti con IG sono, infatti, più facilmente riconoscibili dai consumatori e spesso godono di un prezzo premium. Inoltre, proteggere l’autenticità dei prodotti europei contribuisce a mantenere vive le tradizioni e le economie locali, supportando piccole e medie imprese che, senza questa tutela, potrebbero subire gravi danni a causa delle contraffazioni.

In un mondo sempre più globalizzato, dove le frontiere fisiche si dilatano e le imitazioni sono all’ordine del giorno, avere strumenti robusti per difendere il valore e l’autenticità dei prodotti europei è un passo fondamentale per garantire che le nostre tradizioni e il nostro patrimonio artigianale restino unici e riconoscibili a livello globale.

Il nuovo regolamento per la protezione delle Indicazioni Geografiche è un segnale forte dell’impegno dell’Unione Europea a salvaguardare la qualità, l’autenticità e la tradizione dei suoi prodotti, sia artigianali che industriali. Mentre le sfide globali si moltiplicano, la protezione giuridica e la promozione delle IG rappresentano strumenti fondamentali per preservare l’identità europea, incentivare la crescita economica e contrastare efficacemente le frodi. Grazie a questo nuovo quadro normativo, i prodotti europei potranno continuare a essere un simbolo di eccellenza riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Il software rappresenta oggi un elemento fondamentale in ogni settore della tecnologia e dell’economia. La sua protezione giuridica è cruciale per evitare copie non autorizzate e per garantire che gli sviluppatori possano trarre vantaggio economico dal loro lavoro. Esistono diversi strumenti legali per tutelare i software, tra cui il copyright, i brevetti e segreti commerciali.

Copyright
In molti Paesi, tra cui l’Italia e gli Stati Uniti, il software è protetto dal diritto d’autore (copyright) che salvaguarda la sua forma espressiva, ossia il codice sorgente e l’oggetto del programma. Il copyright non protegge le idee alla base del software, ma impedisce la copia, la distribuzione e l’adattamento non autorizzato del codice.

Brevetto
Il brevetto è uno strumento di tutela meno comune per i software, ma possibile in determinate condizioni. In generale, un’invenzione legata a un software può essere brevettata se presenta un carattere di novità, attività inventiva e applicazione industriale. I brevetti non coprono direttamente il software in sé, ma possono proteggere un algoritmo innovativo o una soluzione tecnica implementata tramite il programma.

Marchio
Un altro strumento di tutela riguarda il marchio. Il nome di un software o il suo logo possono essere registrati come marchi per proteggere l’identità del prodotto e prevenirne l’uso improprio da parte di concorrenti. La registrazione di un marchio può anche contribuire a rafforzare il riconoscimento del prodotto nel mercato.

Segreti commerciali
Se un software contiene tecnologie particolarmente innovative che non sono coperte da copyright o brevetti, la protezione tramite segreti commerciali può essere infine una valida opzione. La protezione si ottiene mantenendo la segretezza delle informazioni, impedendo che vengano divulgate senza autorizzazione.


La tutela del software rappresenta un aspetto cruciale per le imprese tecnologiche e gli sviluppatori. Scegliere il giusto strumento legale dipende dalla natura del software e dal tipo di protezione desiderato. È importante combinare, quando possibile, più forme differenti di protezione (come copyright, brevetto e marchio) per ottenere la più ampia e varia copertura.

Il marchio è uno degli strumenti più potenti a disposizione di un’impresa per proteggere la propria identità e distinguersi sul mercato. Non si tratta solo di un logo o di un nome, ma di un elemento fondamentale che rappresenta, tra le varie cose, l’essenza del prodotto e del servizio offerto. Il marchio è un segno distintivo che può assumere diverse forme, tra cui parole, immagini, simboli, suoni o persino colori. Ma a cosa serve esattamente un marchio e quali effetti produce? Oggi capiremo insieme quali sono le funzioni principali del marchio e gli effetti che la sua registrazione può generare sul piano legale e commerciale.

Le Funzioni del Marchio

Un marchio svolge diverse funzioni chiave che vanno ben oltre la semplice identificazione del prodotto o del servizio. Le principali funzioni del marchio possono essere riassunte come segue:

Funzione distintiva: Il marchio è in primo luogo uno strumento che serve per distinguere i prodotti o i servizi specifici di un’impresa da quelli della concorrenza. Un marchio efficace consente ai consumatori di riconoscere immediatamente l’origine di un prodotto o servizio, facilitandone la scelta e aumentando la fiducia nel brand.

Funzione di garanzia: Il marchio funge anche da garanzia per i consumatori, in quanto rappresenta una promessa di qualità e affidabilità. Quando un consumatore sceglie, ad esempio, un prodotto con un marchio ben noto e riconosciuto, egli si aspetta che il prodotto abbia determinati standard di qualità. Un marchio di successo è, quindi, associato non solo all’origine del prodotto, ma anche al suo indice di qualità e affidabilità.

Funzione di pubblicità e marketing: Il marchio è uno degli strumenti principali di marketing, di grande aiuto al fine di costruire una brand identity. Un marchio ben progettato e riconoscibile è in grado di veicolare i valori, l’immagine e l’orientamento dell’impresa al pubblico. Attraverso il marchio, un’azienda può comunicare il suo messaggio in modo chiaro e diretto, differenziandosi dalla concorrenza e creando una connessione emotiva con il consumatore finale.

Funzione di investimento: Il marchio non è solo un simbolo di identificazione, ma rappresenta un vero e proprio bene immateriale. Un marchio registrato, soprattutto se consolidato nel tempo, può acquisire un valore economico significativo, sia come risorsa per l’impresa che come asset da vendere, licenziare o cedere. La sua forza si misura nella sua capacità di attrarre clienti, generare entrate e fidelizzare il pubblico.

Gli Effetti Legali e Commerciali della Registrazione del Marchio

Oltre alle funzioni descritte, la registrazione di un marchio porta con sé una serie di effetti legali e commerciali, che ne rafforzano la protezione e il valore, tra cui:

Esclusività e diritto di uso: la registrazione di un marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel marchio in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Questo diritto consente di evitare che altri utilizzino o lo stesso marchio o uno simile, in modo tale da non confondere il pubblico. L’esclusività è un aspetto fondamentale per proteggere l’immagine del brand e impedirne l’uso improprio da parte di terzi.

Tutela legale: un marchio registrato offre una protezione giuridica che consente al titolare di agire legalmente contro chiunque tenti di sfruttarlo indebitamente. In caso di contraffazione o uso non autorizzato, il titolare del marchio ha la possibilità di intraprendere azioni legali per difendere i propri diritti, come il risarcimento dei danni o l’adozione di misure cautelari.

Espansione e licenze: la registrazione di un marchio può favorire l’espansione geografica e commerciale del brand. Infatti, un marchio registrato è valido solo nel territorio in cui è stato registrato, ma la possibilità di estendere tale registrazione in altre giurisdizioni internazionali consente di espandere la protezione a livello globale. Inoltre, un marchio forte e riconosciuto può essere oggetto di licenze, permettendo all’impresa di guadagnare attraverso il suo utilizzo anche da parte di altri soggetti autorizzati.

Valorizzazione: Un marchio registrato può essere valorizzato come asset aziendale. Con il tempo, la sua notorietà può aumentare, rendendolo un elemento di valore per l’impresa. La valorizzazione di un marchio può avvenire tramite attività di marketing, creazione di prodotti e servizi associati al marchio stesso, oppure attraverso la sua cessione o licenza a terzi.

Difesa della reputazione: la registrazione del marchio consente anche di difendere la reputazione dell’impresa che lo detiene. Un marchio registrato non può, infatti, essere utilizzato senza il consenso del titolare, riducendo così il rischio di diluizione del marchio o di danni alla reputazione dell’azienda. In questo modo, l’impresa ha maggiore controllo sulla propria immagine e sull’esperienza che il consumatore ha con il marchio.

Si può affermare, quindi, che il marchio è un elemento fondamentale per ogni impresa, non solo come strumento di identificazione, ma anche come garanzia di qualità, strumento di marketing, bene immateriale e asset strategico. La registrazione del marchio, oltre a conferire al titolare il diritto esclusivo d’uso, offre la possibilità di protezione giuridica contro l’uso improprio e facilita la gestione commerciale del brand. Per le imprese moderne, in un contesto competitivo e sempre più globalizzato, il marchio rappresenta non solo un’opportunità, ma anche una necessità per preservare la propria identità e valorizzare il proprio business nel tempo.

Il brevetto di procedimento è una tipologia di brevetto che riguarda l’invenzione di un metodo o di una sequenza di operazioni utilizzate per ottenere un determinato risultato, piuttosto che un prodotto finito. Questo tipo di brevetto tutela il processo, ossia le modalità operative o le tecniche impiegate per realizzare un prodotto o un risultato specifico.

È una protezione che si applica soprattutto nei settori della chimica, dell’ingegneria, della farmaceutica e della produzione industriale.

Cosa tutela il Brevetto di Procedimento?

Il brevetto di procedimento protegge la modalità di realizzazione di un prodotto o di un servizio. Ad esempio, nel settore chimico, potrebbe riguardare un processo di sintesi di una sostanza chimica, mentre nell’ambito della produzione industriale potrebbe proteggere un particolare metodo di assemblaggio o fabbricazione di un prodotto. L’invenzione deve essere nuova, originale e non ovvia rispetto allo stato della tecnica esistente, ossia non deve essere facilmente deducibile da chi opera nel settore.

Un esempio concreto può essere il processo di purificazione di una sostanza o una tecnica innovativa per migliorare l’efficienza di una macchina, che, se brevettato, impedirà a terzi di utilizzare lo stesso metodo senza il consenso del titolare del brevetto.

Quali sono i vantaggi del Brevetto di Procedimento?

I principali vantaggi derivanti dal brevetto di procedimento sono:

  1. Esclusività: Il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di utilizzare il procedimento brevettato, impedendo che altri possano copiarlo o utilizzarlo senza permesso.
  2. Protezione per il know-how: Anche se non si brevetta un prodotto finito, si tutela l’innovazione relativa alla metodologia, spesso il cuore del vantaggio competitivo in alcuni settori.
  3. Possibilità di licenza: Un brevetto di procedimento può essere concesso in licenza, permettendo al titolare di trarre guadagno dal suo processo senza doverlo realizzare direttamente.
  4. Differenziazione e vantaggio competitivo: In settori ad alta innovazione, la protezione di un metodo o di un processo può creare una barriera all’ingresso per concorrenti.

Quali sono gli svantaggi del Brevetto di Procedimento?

Tuttavia, esistono anche alcuni svantaggi legati al brevetto di procedimento:

  1. Difficoltà nella protezione globale: Se un procedimento viene applicato in vari paesi, il titolare del brevetto deve seguire la procedura di deposito in ciascun paese, il che può risultare costoso e complesso.
  2. Rischio di “invenzioni parziali”: La protezione riguarda solo il processo, non il prodotto finale. Quindi, se il prodotto finale è molto differente o può essere ottenuto attraverso altri metodi, il brevetto potrebbe non offrire una protezione completa.
  3. Esigenza di divulgazione: Quando si brevetta un processo, è necessario descrivere dettagliatamente ogni passaggio, il che implica una certa divulgazione del know-how, riducendo il vantaggio derivante dalla segretezza.

Si può affermare quindi che il brevetto di procedimento rappresenta una forma di tutela importante per chi ha sviluppato nuovi metodi industriali o tecnici, ma presenta sia vantaggi significativi, come la protezione dell’innovazione, che possibili svantaggi, come la difficoltà di gestione internazionale e la limitazione della protezione ai soli metodi. Per decidere se brevettare un procedimento, è fondamentale valutare l’importanza della specificità del processo e la strategia di protezione a lungo termine.

Il diritto di priorità è un concetto fondamentale nel campo della proprietà intellettuale, che riguarda marchi, brevetti e design. Esso consente ai titolari di una domanda di deposito iniziale di rivendicare la stessa data di deposito quando presentano domande successive in altre giurisdizioni. Questo diritto è regolato dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Cos’è il Diritto di Priorità?

Il diritto di priorità permette ai richiedenti di depositare una domanda di marchio, brevetto o design in un paese e successivamente di depositare domande analoghe in altri paesi, beneficiando della data di deposito della prima domanda. Questo significa che, ai fini della novità e della priorità, le domande successive sono considerate come se fossero state depositate alla stessa data della domanda iniziale.

Tempistiche per Rivendicare la Priorità

  • Marchi: 6 mesi dalla data del primo deposito.
  • Brevetti: 12 mesi dalla data del primo deposito.
  • Design: 6 mesi dalla data del primo deposito.

Importanza del Diritto di Priorità

Tutela della Novità

Per i brevetti e i design, la novità è un requisito essenziale. La possibilità di rivendicare una data di deposito precedente consente al titolare di proteggere l’innovazione e il design contro eventuali pubblicazioni o utilizzi da parte di terzi intervenuti nel periodo tra il primo deposito e i depositi successivi.

Protezione Internazionale

Il diritto di priorità facilita l’estensione della protezione a livello internazionale. Senza questo diritto, un titolare dovrebbe depositare contemporaneamente le domande in tutti i paesi di interesse, cosa che risulterebbe logisticamente complessa e costosa.

Differenze tra Marchi, Brevetti e Design

Una distinzione importante riguarda le implicazioni del termine di priorità per i diversi tipi di proprietà intellettuale:

  • Marchi: Anche se il termine di priorità di 6 mesi non viene rispettato, è possibile estendere la tutela territoriale in seguito. Tuttavia, la data di decorrenza dei diritti sarà quella del deposito successivo e non quella del primo deposito. Questo può comportare un rischio di conflitto con marchi simili depositati nel frattempo da terzi.
  • Brevetti e Design: Per i brevetti e i design, rispettare il termine di priorità è cruciale. Se non si presenta una domanda di estensione entro 12 mesi per i brevetti e 6 mesi per i design, non sarà possibile ottenere protezione negli altri territori basata sulla data del primo deposito. Questo può risultare in una perdita totale di protezione al di fuori del paese del primo deposito.

Il diritto di priorità rappresenta uno strumento strategico essenziale per i titolari di marchi, brevetti e design, permettendo di estendere la protezione dei loro diritti a livello internazionale in modo efficiente. Rispettare i termini di priorità è fondamentale per i brevetti e i design per mantenere la tutela della novità e prevenire l’uso non autorizzato da parte di terzi. Per i marchi, mentre un’estensione è sempre possibile dopo il termine di priorità, è preferibile agire entro i 6 mesi per evitare potenziali conflitti con marchi simili e assicurarsi una protezione più omogenea e completa.

La registrazione di un marchio rappresenta uno strumento fondamentale per proteggere l’identità di un’azienda o di un prodotto, ma ci sono situazioni in cui tale registrazione si scontra con limiti invalicabili. Questo articolo esplorerà il motivo per cui è impossibile registrare un marchio di terzi e analizzerà la distinzione tra l’uso descrittivo di un marchio, consentito per legge, e l’uso che ne viola la sua funzione distintiva.

La legge sui marchi protegge la proprietà intellettuale e promuove la concorrenza leale. La registrazione di un marchio altrui – per prodotti o servizi identici o simili o, nel caso di marchi notori, anche per prodotti / servizi non affini – è irrealizzabile o, anche se ottenuta, sarebbe in ogni caso nulla.

Il principio fondamentale è, infatti, che un marchio deve essere nuovo e non può causare confusione con marchi già registrati: una registrazione precedente può infatti impedire l’uso / registrazione di un marchio successivo identico o simile. Ciò è finalizzato a preservare l’unicità di ogni marchio e a evitare il rischio di confusione tra consumatori.

Uso Descrittivo dei Marchi: Consentito ma Limitato

Mentre la registrazione di un marchio altrui è sempre vietata, l’uso (senza registrazione) descrittivo di un marchio è consentito, a condizione che sia finalizzato a descrivere accuratamente un prodotto o un servizio dell’azienda titolare del marchio stesso e nulla più. Questo tipo di utilizzo è considerato “uso descrittivo” ed è permesso per evitare limitazioni eccessive sulla lingua e sulla comunicazione, solitamente limitando la possibilità al solo marchio verbale (e non anche al logo).

D’altra parte, è invece vietato l’uso (senza registrazione) distintivo di un marchio, ossia un utilizzo in modo tale da creare un’associazione immediata e inequivocabile con un’azienda specifica, i suoi prodotti o i suoi servizi. In altre parole, quando un marchio viene utilizzato in modo tale da identificare un’origine specifica e distinguersi da altri concorrenti sul mercato, si parla di uso distintivo. Questo tipo di uso mira a sfruttare la forza identitaria e di attrazione di un marchio altrui, per attirare l’attenzione dei consumatori.

In conclusione, la registrazione di un marchio di terzi è impedita per preservare l’unicità e la chiarezza nell’ambito del commercio e della comunicazione. Tuttavia, la legge sui marchi permette l’uso descrittivo di marchi altrui quando è necessario per descrivere accuratamente prodotti e servizi. Comprendere questa sottile linea tra l’uso consentito e la violazione del marchio è essenziale per navigare nel mondo complesso della proprietà intellettuale e della concorrenza leale.

Hai dei dubbi? Chiedici un parere!

La sola concessione della registrazione di un marchio non rende automatica la tutela dello stesso ma questa va perseguita attivamente: aver registrato un marchio senza monitorare la possibilità che terzi facciano uso di segni simili o identici per prodotti / servizi uguali o affini non consente infatti di ostacolare efficacemente l’uso da parte di terzi di un marchio in violazione dei vostri diritti di esclusiva.

Inoltre, a livello di valutazione economica, il valore di un marchio è strettamente connesso alla sua unicità sul mercato e, di conseguenza, alla possibilità di impedire ad altri di utilizzare lo stesso segno.

Qualora siate interessati ad attivare i servizi di seguito indicati, sarà nostra cura sottoporvi un preventivo adatto alle vostre esigenze.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Al fine di consentire la difesa del vostro marchio registrato dalle imitazioni dei Vostri concorrenti, Vi segnaliamo la possibilità di attivare un servizio di sorveglianza sulla dicitura oggetto del segno, nelle classi di vostro interesse.

Tale servizio, di durata annuale, consentirà di rilevare tempestivamente la pubblicazione di domande di marchio di terzi in conflitto con i vostri diritti di esclusiva con lo scopo – ove ne sussistano i presupposti – di depositare opposizione alla registrazione o di contestare tali violazioni per via stragiudiziale.

SORVEGLIANZA DOGANALE

Per contrastare efficacemente l’importazione o l’esportazione di prodotti contraffatti all’interno del territorio, è opportuno considerare di attivare un servizio di sorveglianza doganale.

L’iscrizione del marchio presso le autorità doganali territorialmente competenti può infatti evitare, in una maniera anche economicamente efficiente, l’ingresso (e l’uscita) di merci contraffatte nel / dal territorio.

SERVIZI DI ONLINE BRAND PROTECTION

Al giorno d’oggi gran parte dei settori commerciali si pubblicizzano e si individuano sul web. La diffusione della vendita online e l’estrema capillarità delle reti internet rendono quantomai opportuna la corretta, costante e attenta verifica dei contenuti web, per scongiurare la presenza online di contenuti o di materiale in violazione dei propri diritti di esclusiva.

I servizi di online brand protection consentono di monitorare l’uso di determinate parole chiave su internet, consentendo di verificare il corretto utilizzo del vostro marchio online o di contrastare tempestivamente eventuali violazioni.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Al fine di consentire una miglior tutela del marchio registrato dalle imitazioni dei Vostri concorrenti, Vi segnaliamo la possibilità di attivare un servizio di sorveglianza sulla dicitura oggetto del segno, nelle classi di vostro interesse.

Tale servizio, di durata annuale, consentirà di rilevare tempestivamente la pubblicazione di domande di marchio di terzi in conflitto con i vostri diritti di esclusiva con lo scopo – ove ne sussistano i presupposti – di depositare opposizione alla registrazione o di contestare tali violazioni per via stragiudiziale.

Il nostro ordinamento nazionale prevede che possano costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché rispettino alcune caratteristiche c.d. “assolute” di registrabilità (siano, cioè, distintivi, non descrittivi, leciti e non ingannevoli).

Senza voler in questa sede entrare nella valutazione dei requisiti di registrabilità di un marchio, vediamo in quanti modi possiamo “distinguere” i nostri prodotti / servizi da quelli dei concorrenti sul mercato.

Con il nome: i marchi denominativi

Un marchio denominativo è un marchio dattiloscritto con elementi tra cui lettere (minuscole o maiuscole), parole (minuscole o maiuscole), numeri o caratteri tipografici standard.

La tutela al marchio denominativo è conferita alla sequenza di lettere in quanto tale, a prescindere da qualsiasi rappresentazione grafica si utilizzi (o venga utilizzata da un terzo in conflitto con il nostro marchio) e con particolare riferimento agli elementi dominanti (cioè posti a sinistra del segno) e distintivi (cioè i termini non generici o comuni per il settore di riferimento dei prodotti / servizi che si rivendicano) presenti nel segno.

La prassi dell’Ufficio UE prevede l’ambito di protezione dei marchi denominativi possa essere concesso esclusivamente ai segni presenti nell’alfabeto di qualsiasi lingua ufficiale dell’UE.

Laddove il marchio non rientri tra i caratteri di stampa ufficiali dell’UE (ad esempio una scritta in arabo, ideogrammi cinesi o giapponesi, etc…) a tale marchio verrà conferita una tutela al pari di quella dei marchi figurativi.

Un esempio di marchio denominativo?

Coca-Cola (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002091569)

Con la rappresentazione grafica del nome o con un logo: i marchi figurativi

Un marchio figurativo è considerato tale, in tutti i casi in cui vi sia una rappresentazione grafica in caratteri non standard, ossia quando venga domandata la tutela per marchi composti da elementi solo figurativi, una combinazione di elementi denominativi e figurativi o altri elementi grafici, elementi denominativi in caratteri non standard (particolari font), elementi denominativi a colori, elementi denominativi su più di una linea, lettere di alfabeti non riconosciuti all’interno dello Stato / territorio oppure segni non riproducibili da una tastiera.

L’ambito di tutela del segno figurativo è conferito al marchio “nel suo complesso”, attraverso una valutazione complessiva di tutti gli elementi, ponendo particolare attenzione agli elementi dominanti (in questo caso anche posti in alto o che risaltino per dimensione maggiore o per colore).

Ad esempio, sempre la Coca-Cola: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003021086

Con la forma

Un marchio di forma è un marchio costituito da o esteso a una forma tridimensionale, compresi contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. L’espressione «esteso a» va intesa nel senso che i marchi di forma non coprono soltanto le forme di per sé, ma anche le forme che contengono altri elementi quali elementi denominativi, figurativi o etichette.

In quale bottiglia riconosci l’azienda produttrice dalla sua forma? Forse da questa… https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010532653

Con l’apposizione di un elemento decorativo sempre nella medesima posizione: i marchi di posizione

Un marchio di posizione è un marchio che consiste nel modo specifico in cui il marchio è posizionato o collocato sul prodotto.

Ad esempio, sui vestiti… https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018822339

Attraverso un motivo ripetuto

Un marchio raffigurante un motivo è un marchio composto esclusivamente da una serie di elementi ripetuti a intervalli regolari.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000015602

Con il colore o una combinazione di colori

Un marchio di colore è un marchio composto esclusivamente da un unico colore senza contorno o da una combinazione di colori senza contorni. Ciò che è protetto è la tonalità di colore/i) e, nel caso di più di un colore, la disposizione sistematica dei colori in modo predeterminato e uniforme.

Un marchio che “ti mette le ali”: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004381471

Con un suono

Un marchio sonoro è definito come un marchio composto esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018498778

Con delle elaborazioni grafiche non statiche: i marchi di movimento e i marchi multimediali

Un marchio di movimento è definito come un marchio composto da o esteso a un movimento o un cambio di posizione degli elementi o dei colori del marchio o che li comprende. L’espressione «esteso a» significa che, oltre al movimento stesso, il marchio può anche includere parole, elementi figurativi, etichette, ecc.

Un marchio multimediale è definito come un marchio composto da o esteso a una combinazione di immagine e suono. L’espressione «esteso a» significa che il marchio può anche includere parole, elementi figurativi, etichette, ecc., oltre all’immagine e al suono.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018751555

Attraverso i marchi olografici

Un marchio olografico è definito come un marchio composto da elementi con caratteristiche olografiche. In tale contesto, un ologramma è un’immagine che cambia il proprio aspetto quando la si osserva da diverse angolazioni.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017993401

Se ancora non fosse sufficiente… esistono ancora altre possibilità!

Oltre ai marchi sopra citati, esiste poi una categoria residuale, denominata degli «Altri» marchi in cui ricadono dei marchi che non ricadono nelle elencazioni proposte dalle vigenti normative ma che possono in ogni caso essere oggetto di un diritto di esclusiva, purché soddisfino i requisiti di registrabilità e di rappresentazione previsti per i segni anzidetti.

Alcuni esempi di «Altri» marchi sono in marchi con segni traccianti, i marchi olfattivi e gustativi e i marchi tattili.

Se desideri sapere in che modo “distinguerti” nel mercato, chiedici una consulenza di approfondimento!

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