30 Dic 2025 - Approfondimenti
Le rivendicazioni omnibus nei brevetti
Le rivendicazioni omnibus sono una particolare tipologia di rivendicazioni brevettuali che definiscono l’oggetto della protezione non attraverso caratteristiche tecniche puntualmente elencate, ma mediante un rinvio globale alla descrizione e/o ai disegni del brevetto (ad es.: “Dispositivo sostanzialmente come descritto e illustrato”).
Storicamente, le rivendicazioni omnibus nascono come strumento di chiusura del perimetro di tutela, con la funzione di assorbire varianti non espressamente formalizzate nelle rivendicazioni analitiche, facendo leva sull’intero contenuto descrittivo dell’invenzione.
Evoluzione normativa e orientamento degli uffici brevettuali
Nel sistema della Convenzione sul Brevetto Europeo, la progressiva espulsione delle rivendicazioni omnibus trova fondamento diretto nella centralità normativa dell’art. 84 CBE, il quale esige che le rivendicazioni definiscano l’oggetto della protezione richiesta in modo chiaro, conciso e autosufficiente.
Già nella giurisprudenza delle Camere di Ricorso dell’EPO è stato più volte affermato che una rivendicazione che rinvii globalmente alla descrizione non soddisfa il requisito di chiarezza, poiché trasferisce sul lettore (e, in ultima istanza, sul giudice) l’onere di individuare l’estensione della tutela attraverso un’operazione interpretativa non consentita. In tal senso, le Camere hanno chiarito che l’art. 84 CBE mira a garantire la certezza del diritto per i terzi, i quali devono poter comprendere l’ambito della protezione sulla base del solo tenore letterale delle rivendicazioni.
Le Linee guida EPO (Part F‑IV, 4.4) recepiscono tale orientamento, ammettendo le rivendicazioni omnibus esclusivamente in ipotesi residuali e sostanzialmente teoriche, ossia quando l’invenzione non sia in alcun modo definibile mediante caratteristiche tecniche positive. Nella prassi contemporanea, tali condizioni sono ritenute praticamente inesistenti.
Ne deriva che, nei brevetti europei e nelle domande europee di nuova redazione, l’inserimento di una rivendicazione omnibus è considerato non ammissibile, sia in fase di esame sia nelle procedure di opposizione e limitazione.
Disciplina nei sistemi nazionali
A livello nazionale, il trattamento delle rivendicazioni omnibus non è stato storicamente uniforme.
In Italia, sotto la vigenza del R.D. n. 1127/1939, esse erano ammesse nella prassi, soprattutto come rivendicazioni di chiusura. Con l’armonizzazione progressiva al sistema europeo e l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, l’orientamento si è allineato ai principi CBE, privilegiando rivendicazioni tecnicamente definite e verificabili.
Oggi, anche davanti all’UIBM, le rivendicazioni omnibus sono di fatto sconsigliate e, nella maggior parte dei casi, considerate inidonee a fondare una tutela chiara ed efficace.
Profili critici: chiarezza, certezza del diritto e enforcement
Il principale problema delle rivendicazioni omnibus risiede nella loro ambiguità strutturale:
- il terzo non è in grado di comprendere ex ante quali condotte integrino contraffazione;
- il giudice è costretto a ricostruire ex post il contenuto della tutela attraverso la descrizione;
- il titolare rischia una protezione instabile e difficilmente difendibile in giudizio.
In sede contenziosa, una rivendicazione omnibus espone il brevetto a eccezioni di nullità per indeterminatezza o insufficienza, oltre a indebolire sensibilmente la posizione processuale del titolare in tema di contraffazione.
Rivendicazioni omnibus e interpretazione del brevetto
Sul piano dogmatico, le rivendicazioni omnibus pongono un problema strutturale di confusione tra piano definitorio e piano interpretativo del brevetto.
Secondo un principio consolidato nel diritto brevettuale europeo, le rivendicazioni delimitano l’oggetto della protezione, mentre la descrizione e i disegni assolvono a una funzione integrativa e interpretativa. Questo assetto emerge non solo dall’art. 84 CBE, ma anche dall’art. 69 CBE e dal relativo Protocollo interpretativo, che escludono tanto una lettura puramente letterale quanto una estensione incontrollata della tutela sulla base della sola descrizione.
La rivendicazione omnibus altera tale equilibrio, poiché sostituisce la delimitazione normativa con una tecnica di rinvio, trasformando la descrizione – atto per sua natura esplicativo – in fonte diretta e immediata dell’estensione della tutela. Ciò determina una frizione sistematica con il principio di tipicità e con l’esigenza di prevedibilità degli effetti giuridici del brevetto.
In termini dogmatici, la rivendicazione omnibus rappresenta quindi una degenerazione funzionale della rivendicazione, che cessa di essere norma tecnica di delimitazione e si riduce a clausola di stile priva di autonomia precettiva.
Valutazione strategica
Dal punto di vista della strategia brevettuale, l’utilizzo delle rivendicazioni omnibus è oggi, nella migliore delle ipotesi, inutile e, nella peggiore, dannoso.
Una tutela solida richiede:
- rivendicazioni indipendenti ben strutturate;
- un sistema coerente di rivendicazioni dipendenti;
- una descrizione ricca di varianti, esempi e formulazioni alternative, da cui attingere in fase di enforcement o limitazione.
Affidarsi a una rivendicazione omnibus significa, di fatto, rinunciare alla precisione in cambio di una presunta ampiezza che raramente sopravvive all’esame o al giudizio.
In una prospettiva strettamente dottrinale, le rivendicazioni omnibus appaiono incompatibili con l’architettura concettuale del brevetto moderno, fondata sulla separazione tra delimitazione dell’oggetto protetto e interpretazione del contenuto tecnico.
Esse costituiscono un residuo storico di una fase pre‑armonizzazione, in cui la funzione delle rivendicazioni non era ancora pienamente emancipata dalla descrizione. Nel sistema attuale, orientato alla certezza del diritto, alla trasparenza per i terzi e alla controllabilità giurisdizionale della tutela, tali strumenti non solo risultano superflui, ma minano la coerenza interna del titolo.
Il brevetto efficace non è quello che rinvia indistintamente a se stesso, ma quello che si espone, con rigore tecnico e chiarezza giuridica, al vaglio dell’esame, del mercato e del giudice.