27 Feb 2025 - Approfondimenti
Intelligenza artificiale generativa e il diritto d’autore
Con la terminologia intelligenza artificiale (IA) generativa si intende una tipologia di intelligenza artificiale che impiega il machine learning e il deep learning per produrre contenuti; in particolare, questo tipo di intelligenza artificiale viene istruita e addestrata mediante un enorme quantitativo di dati di base, detto dataset, in maniera tale che, alla fine del processo di addestramento, l’IA sia in grado di prendere decisioni e produrre contenuti in risposta a richieste specifiche dette prompt.
Il recente sviluppo e la diffusione globale di questa tipologia di intelligenza artificiale ha aperto numerosi dibattiti normativi, in particolar modo in relazione al diritto d’autore, tutt’ora irrisolti.
Questi dibattiti riguardano soprattutto la possibile violazione di diritti altrui, dal momento che l’IA potrebbe addestrarsi su dati protetti da diritto d’autore, e dubbi sulla legittimità di conferire diritti ad un IA nel caso in cui dovesse generare un contenuto creativo.
La fase di addestramento e generazione e le possibili violazioni di dati protetti
La fase di addestramento dell’IA generativa è un passo fondamentale, in quanto necessario a permettere successivamente all’IA di svolgere in maniera “creativa” il suo lavoro di generazione di contenuti e, allo stesso tempo, critico, dal momento che questo addestramento avviene su un volume di dati enorme, dati potrebbero tuttavia essere soggetti a tutela altrui.
Se, infatti, l’IA dovesse generare un contenuto nuovo sulla base di dati protetti, questo contenuto potrebbe essere considerato come un’opera derivata. Da qui il dilemma: l’opera derivata è da considerarsi “originale” e il processo di generazione del contenuto costituisce una evoluzione legittima dell’opera originale? L’intelligenza artificiale viola un diritto d’autore utilizzando dati protetti durante la fase di addestramento?
L’intelligenza artificiale generativa può detenere diritti d’autore?
Nel caso in cui l’intelligenza artificiale dovesse generare, a partire da un addestramento su dati non protetti, un contenuto originale e creativo, può questo essere protetto dal diritto d’autore?
Come detto poc’anzi, dal momento che le leggi sul diritto d’autore hanno sempre avuto come soggetto l’essere umano e la sua creatività, non è semplice avere una risposta certa nel caso dell’intelligenza artificiale come soggetto. Al momento, infatti, le leggi attuali non riconoscono la possibilità, per un soggetto diverso dall’essere umano, di essere riconosciuto come un’entità in grado di detenere diritti. Inoltre, bisogna tenere conto che l’IA, in quanto sistema artificiale, è stata a sua volta creata da un essere umano. Chi dovrebbe essere, nel caso, il vero soggetto detentore dei diritti sul contenuto creativo, l’IA o lo sviluppatore che l’ha creata?
Un altro punto cruciale riguarda il grado di coinvolgimento umano nella creazione di contenuti generati dall’IA. Se un individuo fornisce un prompt o supervisione al modello, in che misura può essere considerato l’autore dell’opera risultante? Il contributo umano può variare: in alcuni casi, l’input fornito dall’utente è minore (ad esempio, un comando generico per una musica), in altri è più dettagliato e specifico (ad esempio, un prompt per un romanzo con temi complessi). Alcuni esperti ritengono che, sebbene l’IA giochi un ruolo fondamentale nella produzione del contenuto, l’autore umano dovrebbe comunque essere riconosciuto come titolare dei diritti d’autore, soprattutto se il processo creativo dipende in misura significativa dalle sue istruzioni.
Tutte queste domande e tematiche legittime, al momento, sono prive di risposte certe.
La visione statunitense
Gli Stati Uniti hanno cominciato con anticipo ad esplorare come adattare le leggi sul diritto d’autore all’era dell’IA. Lo U.S. Copyright Office, in particolare, ha sindacato che non è possibile registrare un’opera generata esclusivamente da un’IA, in quanto non c’è un “autore umano”.
La componente umana, di conseguenza, continua ad essere vista come essenziale, ma la questione è ancora lontana da una definitiva regolamentazione. Per quanto concerne l’utilizzo di materiale protetto da copyright per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, sono già in corso controversie legali, che non fanno altro che evidenziare la necessità di leggi e norme specifiche.
L’Artificial Intelligence ACT: un primo tentativo di regolamentazione per le IA in Europa
L’Europa ha recentemente definito il primo regolamento riguardante l’Intelligenza Artificiale, anche per provare, a lungo termine, a dare una risposta comune alle domande tutt’ora irrisolte, con l’approvazione del cosiddetto Artificial Intelligence ACT, o AI Act, in vigore dal 1° agosto 2024 ma che entrerà effettivamente a pieno regime applicativo entro il 2026.
Questo regolamento avrà automaticamente effetto nei Paesi dell’Unione, senza richiedere un recepimento individuale da parte degli Stati membri e punta a stabilire, per la prima volta, delle norme di utilizzo delle intelligenze artificiali.
A onor del vero, l’AI Act non comprende, allo stato attuale, disposizioni specifiche per i diritti di proprietà intellettuale. Viene, tuttavia, stabilito che tutti i fornitori di modelli di IA dovranno rispettare la Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, o Direttiva 2019/790, che ha l’obiettivo di armonizzare il quadro normativo comunitario del diritto d’autore nell’ambito delle tecnologie digitali e in particolare di Internet. La direttiva consente attività di estrazione di dati e testo effettuate da opere e altri materiali cui si abbia legalmente accesso, ma ciò solo nel caso in cui il titolare dei diritti non abbia espresso una riserva, detta “opt-out”, contro tali usi.
Inoltre, tutti i fornitori di modelli di IA dovranno rendere accessibile al pubblico, in forma di un riepilogo non dettagliato tecnicamente e che tenga conto della necessità di proteggere segreti commerciali e informazioni aziendali, il materiale sfruttato per l’addestramento del modello di IA, per una maggiore trasparenza.
Naturalmente, questo regolamento toccherà anche soggetti esterni alla UE che scelgano di introdurre nell’Unione Europea sistemi di intelligenza artificiale, in maniera tale da garantire che nessun soggetto esterno possa guadagnare un vantaggio competitivo a causa di disparità di normativa.
Prospettive Future
La questione del diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale è ancora in evoluzione, e le leggi dovranno probabilmente adattarsi alle nuove realtà. È possibile che vengano creati nuovi modelli giuridici che possano distinguere tra le opere create da IA, quelle co-creato dall’uomo e quelle interamente umane. La creazione di un “autentico” quadro normativo in grado di rispondere a queste sfide richiederà il coinvolgimento di legislatori, esperti legali e tecnologi, con l’obiettivo di proteggere adeguatamente i diritti degli autori e dei creatori.
In conclusione, mentre l’IA sta ridefinendo i confini della creatività, il diritto d’autore dovrà essere in grado di rispondere a questa nuova era digitale, cercando di bilanciare l’innovazione con la tutela dei diritti dei creatori umani. Le prossime mosse legislative saranno fondamentali per delineare il futuro della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale generativa.