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Approfondimenti

21 Ott 2025 - Approfondimenti

Le divulgazioni non opponibili in materia di brevetti

Nel diritto dei brevetti, la regola generale è che un’invenzione deve essere nuova al momento del deposito della domanda di brevetto. Qualsiasi divulgazione anteriore, pubblica e accessibile al pubblico, compromette tale requisito, rendendo l’invenzione priva di novità ai sensi dell’art. 46 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005, c.d. “CPI”).
Tuttavia, l’ordinamento prevede alcune eccezioni: situazioni in cui una divulgazione, pur avvenuta prima del deposito, non è opponibile ai fini della valutazione della novità. Si tratta delle cosiddette divulgazioni non opponibili, disciplinate dall’art. 47 CPI.

La ratio delle divulgazioni non opponibili

La ratio di questa previsione è quella di tutelare il legittimo interesse dell’inventore a non essere penalizzato da divulgazioni avvenute in circostanze non imputabili alla sua volontà o in contesti che, per loro natura, non devono compromettere la possibilità di ottenere un titolo di privativa.
Il legislatore ha quindi introdotto un periodo di grazia (“grace period”), durante il quale determinate divulgazioni non incidono sulla novità dell’invenzione, consentendo comunque la brevettabilità.

Le ipotesi previste dall’art. 47 CPI

Secondo l’art. 47, comma 1, CPI, non si tiene conto delle divulgazioni dell’invenzione se queste:

a) sono avvenute nei sei mesi precedenti il deposito della domanda e sono conseguenza di un abuso evidente a danno dell’inventore o del suo avente causa.
Rientrano in questa categoria le divulgazioni non autorizzate, ad esempio per violazione di un obbligo di riservatezza, furto di documentazione tecnica o pubblicazione indebita da parte di terzi. La tutela mira a evitare che l’inventore perda la possibilità di proteggere la propria creazione per effetto di comportamenti scorretti o illeciti di altri soggetti.

b) sono avvenute nei sei mesi precedenti il deposito e derivano dal fatto che l’inventore ha esposto l’invenzione in una mostra ufficiale o ufficialmente riconosciuta, in conformità all’art. 48 CPI.
In questo caso, la divulgazione è legittima e volontaria, ma il legislatore concede comunque una tutela, subordinata al rispetto di alcune formalità: il richiedente deve dichiarare, al momento del deposito, che l’invenzione è stata esposta e fornire la relativa attestazione rilasciata dall’autorità organizzatrice della mostra.

Natura e limiti del periodo di grazia

Il grace period ha durata massima di sei mesi, decorrenti dalla data di divulgazione o di esposizione.
Tale periodo è tassativo e non prorogabile: decorso il termine, la divulgazione diviene opponibile e incide sulla novità dell’invenzione.
Inoltre, il beneficio si applica solo alle divulgazioni rientranti nei casi previsti dalla norma: non copre, ad esempio, presentazioni volontarie in conferenze, pubblicazioni scientifiche o commercializzazioni dell’invenzione, se non collegate a una mostra riconosciuta o a un abuso.

Il coordinamento con il diritto europeo e internazionale

L’art. 47 CPI si ispira all’art. 55 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), che prevede analoghe eccezioni per le divulgazioni dovute ad abuso o esposizione in mostre ufficiali.
Anche a livello internazionale, l’art. 11 del Trattato di Parigi per la protezione della proprietà industriale riconosce il diritto di priorità per le esposizioni ufficiali, confermando un orientamento condiviso a tutela dell’attività inventiva.

Diverso è, invece, l’approccio di ordinamenti come quello statunitense, dove il grace period ha durata di dodici mesi e copre una più ampia gamma di divulgazioni, incluse quelle volontarie dell’inventore. Ciò riflette la diversa impostazione di fondo: nel sistema europeo prevale una concezione più rigida del requisito di novità.

Profili pratici e cautele operative

Dal punto di vista operativo, l’inventore o l’impresa devono gestire con estrema prudenza la divulgazione dell’invenzione prima del deposito della domanda.
È sempre consigliabile:

  • sottoscrivere accordi di riservatezza (NDA) con potenziali partner, investitori o collaboratori;
  • documentare accuratamente le circostanze di eventuali divulgazioni involontarie, per poter dimostrare l’abuso nei sei mesi precedenti;
  • in caso di esposizione in mostre, conservare l’attestazione ufficiale e presentarla tempestivamente con la domanda di brevetto.

Le divulgazioni non opponibili rappresentano un strumento di equilibrio tra la tutela dell’inventore e l’esigenza di certezza del sistema brevettuale.
Pur offrendo una valvola di sicurezza contro comportamenti abusivi o divulgazioni legittime ma limitate, esse non devono indurre a sottovalutare l’importanza del tempestivo deposito della domanda.
Nel contesto competitivo e globalizzato dell’innovazione tecnologica, la prudenza nella gestione della riservatezza rimane la migliore garanzia per preservare il valore economico e giuridico dell’invenzione.

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