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Approfondimenti

19 Giu 2025 - Approfondimenti

Il carattere unitario del marchio dell’Unione Europea: implicazioni, limiti e casi pratici

Uno degli elementi centrali del sistema del marchio dell’Unione Europea (marchio UE) è il suo carattere unitario, previsto all’articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/1001. Questo principio stabilisce che il marchio UE produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri: è registrato, ceduto, annullato o dichiarato decaduto in blocco, e può essere vietato solo per l’intero territorio dell’Unione.

Questo approccio centralizzato costituisce uno dei principali punti di forza del sistema europeo, in quanto consente ai titolari di ottenere una protezione ampia e uniforme con una sola procedura. Tuttavia, il carattere unitario comporta anche conseguenze importanti sotto il profilo della registrabilità del marchio, sia per quanto riguarda i motivi relativi (conflitto con diritti anteriori) sia per quelli assoluti (descrittività, contrarietà all’ordine pubblico, ecc.).

1. Impatto sui motivi relativi: anteriorità locali con effetti europei

Un primo effetto del carattere unitario è che un diritto anteriore valido in un solo Stato membro può costituire causa di rigetto di un’intera domanda di marchio UE.
È quindi sufficiente, ad esempio, che un marchio tedesco, spagnolo o finlandese sia considerato simile a quello oggetto della nuova domanda, per impedire la registrazione su scala unionale, anche se tale diritto non ha rilievo negli altri 26 Stati membri.

Questo impone una particolare attenzione nella fase di ricerca: la protezione locale può produrre effetti pan-europei, trasformando un’opposizione fondata su un diritto nazionale in un ostacolo insormontabile per l’intera domanda UE.

2. Motivi assoluti di rifiuto: l’effetto della lingua, della legge e del costume locale

Ancora più delicato è il riflesso del carattere unitario sui motivi assoluti di rifiuto, ovvero quei requisiti che devono essere rispettati affinché un segno possa essere validamente registrato come marchio. Anche qui, un solo Stato può bloccare l’intera domanda.

Descrittività in una sola lingua: il caso “KORTI”

Un esempio concreto riguarda la domanda di marchio KORTI per articoli di abbigliamento. Sebbene il termine possa apparire privo di significato per la maggior parte del pubblico europeo, in danese “korti” è il plurale di “kort”, ossia “corto”. L’EUIPO ha ritenuto che, poiché il termine descrive direttamente una caratteristica degli indumenti rivendicati (es. gonne, pantaloni o camicie corte), il marchio fosse descrittivo ai sensi del Regolamento UE.

Il fatto che tale significato fosse percepito solo dal pubblico danese è stato considerato sufficiente per rigettare l’intera domanda, a dimostrazione di quanto anche lingue minoritarie possano assumere rilevanza nel contesto unitario.

Volgarità in una lingua dell’Unione: il caso “KONA”

Ancora più drastico è il rigetto del marchio KONA, che – secondo l’Ufficio – pur con una grafia leggermente diversa, è un omofono della parola portoghese “cona”, termine ritenuto volgare, degradante e offensivo. L’EUIPO ha rigettato la domanda sulla base di una asserita contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, affermando:

“Irrespective of its slightly different spelling, ‘KONA’ is a homophone for the manifestly vulgar, degrading and offensive Portuguese term ‘cona’. Accordingly, the sign will be perceived by the population who understands Portuguese in the EU, as shocking and obscene.”

Anche in questo caso, il marchio è stato rigettato integralmente per un effetto limitato a una sola lingua, parlata in Portogallo.

Illiceità e simboli vietati: droga e politica

Il carattere unitario incide anche quando un marchio fa riferimento a prodotti o simboli considerati illegali in una parte dell’Unione.

Un esempio tipico riguarda i marchi che alludono all’uso ricreativo della cannabis. In alcuni Paesi, tale uso è legalizzato o tollerato, mentre in altri è considerato illecito e incompatibile con l’ordine pubblico. Un marchio che promuova esplicitamente sostanze stupefacenti può dunque essere rigettato in base a motivi assoluti, anche se legale in altri territori.

Un’altra categoria riguarda l’uso di simboli politici, ad esempio la falce e martello. Sebbene tale simbolo non sia vietato in molti Stati membri, in Ungheria ne è vietata l’esposizione pubblica in base alla legislazione nazionale. Di conseguenza, l’EUIPO potrebbe rigettare un marchio UE contenente tale elemento grafico, ritenendolo contrario all’ordine pubblico ungherese, con effetto per tutta l’Unione.

L’unità che esclude

Il principio del carattere unitario del marchio UE garantisce una protezione centralizzata, coerente ed efficace per l’intero territorio dell’Unione. Ma questa unitarietà comporta anche un livello di rigore e attenzione superiore nella valutazione della registrabilità.

Un ostacolo linguistico, culturale o legale presente in un solo Stato membro è sufficiente per pregiudicare l’intera registrazione. Per evitare sorprese, è essenziale effettuare verifiche approfondite sulle implicazioni semantiche, legali e culturali del segno proposto, eventualmente optando per un sistema misto che affianchi marchi nazionali o internazionali designanti singoli Paesi UE.

L’unità del sistema, se mal gestita, può infatti diventare un punto di vulnerabilità anziché di forza. Pianificare con consapevolezza significa tutelare davvero il valore di un marchio su scala europea.

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