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Approfondimenti

20 Mar 2025 - Approfondimenti

Secondo l’EUIPO, le emoji non possono essere marchi validi: analisi del caso R 2305/2022-2

Il caso R 2305/2022-2 rappresenta un’importante pronuncia della Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) riguardo alla registrabilità, come marchio, di un’emoji. La decisione, emessa il 1° giugno 2023, ha infatti escluso la possibilità di registrare, come marchio, un segno costituito dall’emoji raffigurante il gesto della mano “I love you“, richiesto da una società tedesca.

Gli antefatti

Il 16 dicembre 2021, una azienda ha presentato domanda per la registrazione, come marchio dell’Unione Europea, di un’emoji rappresentante il gesto della mano con pollice, indice e mignolo sollevati, simbolo della lingua dei segni americana per “I love you“. La domanda riguardava servizi delle classi 36 (servizi finanziari e immobiliari) e 37 (servizi nel settore delle costruzioni e pulizie).​

Decisione dell’EUIPO, ricorso e decisione finale

L’EUIPO ha respinto la domanda di registrazione, ritenendo che l’emoji in questione fosse priva del requisito di distintività richiesto dall’articolo 7(1)(b) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (EUTMR). La giurisprudenza in materia usata come argomentazione, infatti, specifica chiaramente come pittogrammi, emoticon e faccine, ampiamente usati per esprimere emozioni, non possano essere considerati come distintivi di servizi o prodotti specifici.

Vista la decisione di rifiuto, l’azienda ha prontamente presentato ricorso. Nel ricorso, in particolare, la società richiedente ha messo in discussione la valutazione dell’EUIPO secondo cui il segno proposto fosse un semplice pittogramma o emoticon. La richiedente ha, infatti, sostenuto che, pur essendo il segno proposto un simbolo visivo simile alle emoticons, questo non dovesse tuttavia essere considerato come tale nel contesto specifico della registrazione come marchio. Ciò poiché tale segno, a detta della richiedente, risultava essere dotato di proporzioni e forme ben specifiche, combinate con un significato culturale ed emotivo (il gesto specifico simboleggiante “I love you” nella lingua dei segni americana) in grado di attribuire, a detta della società, il carattere distintivo richiesto dall’articolo 7(1)(b).

La Commissione di Ricorso, tuttavia, nella sua decisione del 1° giugno 2023, ha confermato la decisione di rifiuto iniziale. In particolare, la Commissione ha confermato che il segno dovesse essere considerato alla stregua diun pittogramma o emoticon, ossia un simbolo universale ampiamente utilizzato in comunicazione digitale e nei social media e quindi privo del grado minimo di carattere distintivo necessario ai sensi dell’articolo7(1)(b) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (EUTMR).

Il caso R 2305/2022-2 ha sottolineato, una volta di più, l’importanza fondamentale della valutazione del carattere distintivo in fase di registrazione di un marchio, anche se non convenzionale.

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