Come si valuta la contraffazione di brevetti in caso di navi, aerei, ecc.?
È noto come i brevetti abbiano una connotazione territoriale, ossia proteggono il titolare dalla contraffazione all’interno dei confini dello stato in cui il brevetto è stato depositato.
È dunque lecito domandarsi cosa succede nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un dispositivo previsto installato su veicoli, come ad esempio navi o aerei, o necessario al funzionamento degli stessi, che cambiano la loro posizione e non sono associabili in maniera univoca ad un singolo Stato.
Ogni Stato risponde in maniera specifica a tale quesito e prevede leggi apposite per l’identificazione dell’avvenuta contraffazione a bordo di veicoli quali navi aerei o simili.
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) riassume al seguente collegamento le posizioni e le leggi dei singoli paesi membri:
http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/
Alla pagina segnalata è presente una tabella che elenca gli Stati membri e la loro posizione nei confronti delle eccezioni e delle limitazioni ai diritti derivante dai brevetti, con particolare riferimento, alla sezione 6, ai veicoli quali navi, aerei o simili.
La maggior parte degli Stati membri ha dichiarato che gli obiettivi per la definizione delle leggi volte a regolare le eccezioni e le limitazioni devono garantire che il trasporto internazionale non sia ostacolato a causa di diritti di esclusiva derivanti da brevetti.
Per questo motivo tali Stati riconoscono come valido l’Articolo 5ter della Convenzione di Parigi.
L’articolo, relativo all’introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di locomozione, sancisce quanto segue.
In ciascuno dei Paesi dell’Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto:
1) l’uso a bordo di navi di altri Paesi dell’Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto, nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi e altri accessori, quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del Paese, purché tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave;
2) l’uso di mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione aerea o terrestre di altri Paesi dell’Unione o degli accessori di tali strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel Paese.
Ogni Stato membro interpreta in maniera specifica tale articolo, ma è possibile confermare che il principio che sta alla base della norma è che il “libero transito” di materia coperta da brevetto non debba essere ostacolato.
Dunque, in generale, la maggior parte delle
disposizioni applicabili negli Stati membri confermano che l’effetto di un brevetto non si estende all’uso di invenzioni brevettate sul corpo delle navi straniere e all’uso delle invenzioni brevettate nella
costruzione o gestione di velivoli e veicoli terrestri, che entrano temporaneamente o accidentalmente all’interno di un territorio, a condizione che tali invenzioni siano utilizzate esclusivamente per le esigenze di quei mezzi di trasporto.
I termini “temporaneamente o accidentalmente” vengono interpretati dagli Stati membri nel senso letterario del termine: si includono dunque tutti gli ingressi all’interno dello Stato che sono limitati nel tempo, al massimo della durata di qualche settimana, e che non hanno base permanente.
In particolare negli Stati Uniti la Corte ha interpretato il termine “temporaneamente” come un “ingresso all’interno dello Stato per un periodo di tempo limitato, con lo scopo esclusivo di intraprendere un commercio internazionale”.
In definitiva, nella maggior parte degli Stati, dispositivi e metodi funzionali al funzionamento e alla gestione di veicoli temporaneamente in transito, non possono essere considerati in contraffazione di brevetti depositati all’interno dello Stato di transito.
Tale interpretazione, in alcuni Stati membri, è relativa anche alle parti di ricambio, nel senso che parti di ricambio necessarie al funzionamento e alla gestione di veicoli in transito possono essere importati all’interno di uno Stato, senza entrare in contraffazione con i brevetti depositati all’interno del medesimo Stato.